13.1093 · Interrogazione · 2013-12-13
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
La nuova legge sulle attività sportive a rischio entra in vigore il 1° gennaio 2014. Essa disciplina tra l'altro l'attività fuori pista dei monitori di sci e snowboard. D'ora in poi sarà necessaria un'autorizzazione soltanto per i monitori che portano i clienti su percorsi al di fuori delle piste e che guadagnano con questa attività più di 2300 franchi l'anno. Sinora potevano lasciare le piste con i loro allievi soltanto i monitori che lavoravano per una scuola di sci riconosciuta e disponevano della pertinente formazione (per es. l'attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve).
Al riguardo invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali riflessioni hanno portato a questa nuova regolamentazione che prevede un'autorizzazione non più condizionata da una formazione specifica, bensì da un reddito minimo?
2. Secondo quali criteri è stato fissato l'importo di 2300 franchi?
3. Come prevede di controllare il reddito dei monitori di sci e snowboard indipendenti che, al contrario di quello dei monitori alle dipendenze di una scuola di sci, sembra quasi impossibile da verificare?
4. È davvero convinto che un'autorizzazione rilasciata in base a un reddito minimo garantisca maggiore sicurezza rispetto a un'autorizzazione rilasciata a condizione di aver concluso una formazione adeguata?
Stellungnahme des Bundesrates
L'autrice dell'interrogazione parte dal presupposto errato che fino all'entrata in vigore della legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio solo chi lavorava per una scuola di sci riconosciuta e disponeva della pertinente formazione poteva insegnare sui percorsi fuori dalle piste. Tale disciplinamento era tuttavia valido solo per il cantone dei Grigioni. Il cantone del Vallese e il cantone di Vaud avevano una regolamentazione simile, mentre tutti gli altri cantoni non avevano alcuna regolamentazione in materia.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. Conformemente al preciso volere del Parlamento, la legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio si applica unicamente alle attività offerte a titolo professionale. Il termine "attività a titolo professionale" è stato in seguito definito in modo più approfondito dal Consiglio federale nel quadro della relativa ordinanza. La definizione basata su un limite di reddito è sembrata in tale contesto evidente.
2. Per determinare l'importo di 2300 franchi si è fatto riferimento alle regole per le retribuzioni di scarsa entità nell'ambito dell'obbligo del versamento dei contributi AVS/AI/IPG e AD.
3. Conformemente alla legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio, si rende punibile chi, senza autorizzazione, esercita o offre attività che necessitano di un'autorizzazione. Il controllo delle condizioni per l'autorizzazione nonché il perseguimento penale incombe ai cantoni. Se si accerta che le prescrizioni non vengono rispettate incombe alle autorità adottare i provvedimenti necessari.
4. Nel quadro della genesi di tale legge il Consiglio federale ha ribadito a più riprese che a suo parere non era necessario un disciplinamento a livello di legge. Dopo che la legge è stata approvata dall'Assemblea federale ed è entrata in vigore, per quanto riguarda l'emanazione dell'ordinanza d'esecuzione il Consiglio federale si è dovuto muovere entro i limiti stabiliti dalle disposizioni della legge. L'attività professionale quale condizione per l'autorizzazione era uno dei criteri stabiliti. Tuttavia, per il rilascio dell'autorizzazione è senza alcun dubbio necessaria una formazione specifica. L'elevato livello di formazione delle organizzazioni professionali contribuisce in misura notevole a garantire la sicurezza durante lo svolgimento di questo tipo di attività.
Risposta del Consiglio federale.