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Ripartizione tra i cantoni dei seggi del Consiglio nazionale tenendo conto unicamente dei cittadini svizzeri e delle persone straniere con permesso C o B

13.3055 · Mozione · 2013-03-07

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio nazionale è incaricato di adeguare la procedura di ripartizione tra i cantoni dei 200 seggi del Consiglio nazionale affinché nel conteggio della popolazione residente permanente vengano considerati esclusivamente i cittadini svizzeri e le persone straniere con permesso di domicilio (C) e di dimora (B).

Begründung

Attualmente, la ripartizione tra i cantoni dei 200 seggi del Consiglio nazionale è effettuata sulla base della popolazione residente permanente in virtù dell'articolo 2 lettera d dell'ordinanza sul censimento. Nel conteggio sono incluse, oltre alle persone di nazionalità svizzera notificate in Svizzera, anche le persone di nazionalità straniera con un permesso di dimora o di domicilio di almeno 12 mesi o con permessi per dimoranti temporanei per una durata di dimora cumulata di almeno 12 mesi. Sono inoltre compresi i richiedenti l'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi.Nella ripartizione dei seggi va tuttavia considerata la popolazione che è familiarizzata con le condizioni di vita locali, ha intenzione di risiedere in Svizzera a lungo termine e ne ha il diritto. Ciò non concerne le persone straniere che non sono in possesso né di un permesso C né di un permesso B. Segnatamente per le persone richiedenti l'asilo non è previsto un soggiorno di lunga durata. L'inclusione nel conteggio di tali gruppi può falsare la ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale, in particolare in considerazione delle nuove disposizioni nel settore dell'asilo concernenti i centri della Confederazione di grandi dimensioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la Costituzione federale, i seggi del Consiglio nazionale "sono ripartiti tra i cantoni proporzionalmente alla popolazione" (art. 149 cpv. 4 della Costituzione). Fino alle elezioni del 2011 incluse, questa norma è stata applicata per diverse legislature sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, il quale veniva effettuato ogni dieci anni mediante il questionario di rilevamento negli anni con la cifra finale 0. D'ora in poi, i seggi per ogni legislatura vanno ripartiti fra i cantoni sulla base dei risultati delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Sono determinanti i dati sulla "popolazione residente" (art. 16 cpv. 1 della legge federale sui diritti politici).Secondo l'articolo 6a dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici, la ripartizione tra i cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell'articolo 19 lettera a dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento. Quest'ultima disposizione (rubrica "Cifre sulla popolazione residente") prevede che l'Ufficio federale di statistica pubblichi, fra l'altro, i dati relativi alla "popolazione residente permanente", definita nell'articolo 2 lettera d dell'ordinanza sul censimento nel seguente modo:1. "tutte le persone di nazionalità svizzera notificate in Svizzera;2. tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso di dimora o di domicilio di almeno 12 mesi o permessi per dimoranti temporanei per una durata di dimora cumulata di almeno 12 mesi, esclusi i richiedenti l'asilo;3. tutti i richiedenti l'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi, con riferimento al domicilio principale".A differenza della dimora, il concetto di residenza indica l'intenzione di rimanere in Svizzera per un certo periodo. L'intervento vuole interpretare questa nozione in modo più stretto per quanto riguarda la ripartizione dei seggi ai cantoni nelle elezioni del Consiglio nazionale (p. es. senza i richiedenti l'asilo) rispetto a quanto avviene in altri ambiti giuridici.Il Consiglio federale non lo ritiene opportuno. Affinché la popolazione residente venga considerata in modo rappresentativo è necessario basarsi su un parametro oggettivamente misurabile (durata temporale) e non sulla considerazione politica o sull'esclusione di determinate categorie di popolazione. Il Consiglio federale respinge quindi l'esclusione dei richiedenti l'asilo dal calcolo della popolazione residente permanente sulla base della qualità del loro statuto. Il criterio dei 12 mesi di soggiorno è stato infatti concepito come parametro oggettivamente misurabile e corrisponde a un quarto del periodo per il quale vengono ripartiti i seggi.Oltre che per la ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale, la popolazione residente permanente serve da grandezza di riferimento per tutta una serie di altri calcoli. Tra questi, per esempio, quello relativo alla nuova perequazione finanziaria che, prendendo le mosse dalla stessa base di ripartizione, garantisce che tutta la popolazione venga inclusa nella ponderazione.Secondo la legge, la ripartizione tra i cantoni dei seggi del Consiglio nazionale per le elezioni del 2015 avverrà sulla base dei dati del 2012. Fino ad ora, i richiedenti l'asilo sono suddivisi proporzionalmente tra i cantoni. Secondo la Costituzione federale, anche la ripartizione dei seggi è proporzionale. Di conseguenza per il 2015 non v'è d'attendersi un cambiamento della ripartizione dei seggi dovuto al conteggio dei richiedenti l'asilo.La questione se, con l'istituzione di grandi centri, i richiedenti continueranno a essere ripartiti proporzionalmente fra i cantoni è oggetto di trattative con i cantoni e per tale motivo al momento attuale non si possono fare affermazioni certe. Lo scopo dei grandi centri è tuttavia quello di ridurre la durata della procedura e quindi del soggiorno. Di conseguenza, nella maggioranza dei casi, i richiedenti l'asilo non rientrerebbero più nel calcolo. Anche per il futuro non si prevedono quindi cambiamenti e non è perciò necessario modificare le disposizioni in vigore.

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