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13.3319 · Interpellanza · 2013-04-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Come precisato nel parere in risposta alla mozione 10.3844, "Pediatria e DRG", spetta al Consiglio federale, in quanto autorità di approvazione delle convenzioni tariffali DRG, assicurarsi che le prestazioni obbligatorie a carico dalla LAMal siano adeguatamente considerate nella struttura tariffale. Ed è proprio questo che chiedono gli ospedali pediatrici dopo aver analizzato la situazione nella pediatria ospedaliera a un anno di distanza dall'introduzione del sistema di finanziamento mediante forfait per caso Swiss DRG.

Nella risposta il Consiglio federale aveva promesso che nella sua verifica avrebbe accordato un'attenzione particolare alle prestazioni fornite nel settore della pediatria. Come avrà sicuramente constatato, non è possibile finanziare queste prestazioni con gli stessi forfait per caso previsti per la medicina per adulti. L'assistenza sanitaria negli ospedali pediatrici richiede maggiori risorse umane e genera costi del personale superiori del 20 a 30 per cento rispetto a quelli degli ospedali per adulti. Gli ospedali pediatrici devono inoltre disporre di un'infrastruttura e di apparecchi adeguati a gruppi di età molto diversi (per bambini da 400 grammi fino a 120 chilogrammi) e spesso gli esami di ruotine su bambini piccoli possono essere effettuati soltanto sotto anestesia. In breve: occorre verificare se i costi supplementari di natura strutturale nella pediatria ospedaliera siano adeguatamente considerati nel sistema di finanziamento Swiss DRG e se necessario apportare i correttivi del caso. Chiedo pertanto al Consiglio federale di esprimersi sulle seguenti considerazioni e di rispondere alla domanda posta:

1. Le tariffe riflettono male i costi e le prestazioni della pediatria.

2. Occorre sviluppare un sistema DRG specifico per la pediatria. I dati delle cliniche pediatriche devono essere valutati separatamente. Bisogna prevedere una tariffa di base (base rate) distinta, altrimenti vi è il rischio di un sottofinanziamento della pediatria. Questa non può essere finanziata con gli stessi forfait per caso previsti per la medicina per adulti.

3. Per gli ospedali e i reparti pediatrici occorre prevedere rimunerazioni supplementari per medicinali, dispositivi impiantabili e trasferimenti particolarmente costosi.

4. È necessario introdurre un indice per misure terapeutiche complesse per la codifica delle spese superiori alla media che queste generano, analogamente al modello tedesco (OPS-Kode 9-20 "Hochaufwendige Pflege von Patienten").

5. È necessaria una ricerca di accompagnamento focalizzata sugli effetti del sistema Swiss DRG nella pediatria (organizzazioni, pazienti, professionisti e qualità delle cure).

6. Quando effettuerà questa verifica e presenterà un rapporto in merito?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per quanto concerne la tariffazione delle prestazioni, i principi applicabili e il ruolo dei differenti attori in materia sono definiti chiaramente nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e nelle relative ordinanze. Come giustamente osservato nella presente interpellanza, il Consiglio federale è l'autorità di approvazione per le strutture tariffali nazionali. In compenso, per i forfait per caso di tipo DRG l'approvazione o la fissazione delle tariffe di base (base rate) è di competenza dei cantoni.

Riguardo al computo dei costi e delle prestazioni della pediatria nelle tariffe, il Consiglio federale non è attualmente a conoscenza di dati che possano confermare nei fatti eventuali lacune della struttura tariffale. In proposito è bene ricordare che la struttura tariffale Swiss DRG non è una costruzione rigida, ma un sistema che evolve nel tempo e può adeguarsi in funzione dei dati sulle prestazioni e sui costi forniti dagli ospedali. Il Consiglio federale confida nell'impegno dei partner tariffali riuniti in seno alla Swiss DRG SA per migliorare la qualità della struttura tariffale su basi oggettive e fondate. È previsto che il problema del computo delle prestazioni di pediatria nella struttura tariffale sia discusso con i partner tariffali nelle prossime sedute di rendicontazione organizzate regolarmente dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

2. Il Consiglio federale esclude la possibilità di elaborare una struttura tariffale separata per la remunerazione delle prestazioni di una data specialità, in questo caso la pediatria, perché ciò contrasterebbe, per quanto riguarda i trattamenti ospedalieri di medicina somatica acuta, con l'esigenza di uniformità alla quale devono rispondere le strutture tariffali previste dall'articolo 49 capoverso 1 LAMal. In compenso, essendo indispensabile un legame tra prestazione e tariffa, il Consiglio federale è favorevole a una migliore differenziazione della struttura tariffale se i dati sulle prestazioni e sui costi forniti dagli ospedali interessati ne attestano il bisogno.

3./4. Nel rispetto del principio dell'autonomia tariffale sancito dalla LAMal, è compito dei partner tariffali convenire, nel caso di una data struttura tariffale, che determinate prestazioni diagnostiche o terapeutiche speciali non siano comprese nell'importo forfettario, bensì fatturate separatamente, come previsto dall'articolo 49 capoverso 1 LAMal. A questo proposito il legislatore ha pensato soprattutto alle prestazioni rare e particolarmente onerose, come per esempio misure notevolmente complicate o l'utilizzo di una tecnologia di punta molto costosa. I costi di tali prestazioni supplementari sarebbero così fatturati unicamente ai pazienti che ne hanno effettivamente beneficiato, al fine di evitare che si abusi della solidarietà che caratterizza un sistema forfettario.

5. Con decisione del 25 maggio 2011, il Consiglio federale ha stanziato le risorse finanziarie necessarie per procedere all'analisi degli effetti della revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero e approvato il modello proposto, che fissa in maniera precisa i temi e le questioni da esaminare. Uno degli studi scientifici prende in esame la possibilità che l'introduzione degli importi forfettari possa avere conseguenze negative sulla qualità delle prestazioni ospedaliere. I primi risultati non saranno disponibili prima del 2014 e le conclusioni finali sono attese per il 2018.

6. Come già indicato alla cifra 1, il Consiglio federale è l'autorità di approvazione delle strutture tariffali nazionali. Nel quadro di questa competenza, al termine del proprio esame non redige alcun rapporto, ma informa i partner tariffali interessati e le autorità cantonali del contenuto della propria decisione.

Risposta del Consiglio federale.