13.3399 · Mozione · 2013-06-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 15 capoverso 2 della legge sul trasporto di viaggiatori che introduca per le imprese di trasporto il mandato di applicare una politica tariffaria favorevole al trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia.
Begründung
Secondo la legge sul trasporto di viaggiatori in vigore le tariffe delle imprese di trasporto devono servire a realizzare entrate adeguate. Questa disposizione non è più sufficiente. Anche la politica tariffaria deve contribuire al trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, che la Confederazione si è posto come obiettivo. Occorre tenere maggiormente conto delle persone e delle tratte per le quali i trasporti pubblici non sono abbastanza efficienti rispetto al traffico privato, e adeguare le tariffe di conseguenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 15 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni. Il capoverso 2 dell'articolo 15 LTV prevede che le tariffe siano definite in funzione della portata e della qualità della prestazione, nonché dei costi dell'offerta. Il loro scopo è permettere la realizzazione di ricavi adeguati. Già oggi le imprese di trasporto si sforzano di migliorare il tasso di utilizzo durante le ore di traffico meno intenso con offerte agevolate.
Le tariffe sono essenzialmente definite dalle imprese di trasporto attraverso l'Unione dei trasporti pubblici (UTP) e le comunità tariffali. Di conseguenza la decisione di mantenere, aumentare o eventualmente diminuire le tariffe è di competenza delle imprese o dell'UTP per le tariffe del traffico diretto e delle comunità tariffali regionali. Nel fissare le tariffe si deve tenere conto degli effetti sui ricavi sia nel traffico a lunga distanza sia nel traffico regionale viaggiatori e nel traffico locale. Le tariffe incidono anche sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori e il traffico locale.
Il Consiglio federale si aspetta che le imprese di trasporto sviluppino e forniscano per persone e merci soluzioni di mobilità attrattive, sicure, puntuali e di elevata qualità. Una politica tariffaria dei trasporti pubblici improntata unicamente su tariffe ridotte non soddisferebbe questa esigenza in quanto, pur comportando un parziale trasferimento del traffico da quello privato a quello pubblico, favorirebbe in generale soprattutto un aumento indesiderato della mobilità. La domanda sulle tratte già oggi in parte sovraccariche aumenterebbe ulteriormente, senza generare corrispondenti ricavi, essenziali per finanziare il necessario potenziamento dell'offerta e l'acquisto di materiale rotabile.
Solo se anche gli utenti dei trasporti pubblici partecipano al finanziamento di una quota equa delle prestazioni, è possibile soddisfare il principio di causalità e ridurre al minimo le corse indesiderate dal profilo economico e ambientale. La modifica dell'articolo 15 della legge sul trasporto di viaggiatori non è quindi opportuna.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.