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13.3587 · Mozione · 2013-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare il diritto penale uniformando su scala nazionale le ricerche tramite Internet. Occorre disciplinare quali autorità possono pubblicare su Internet foto di presunti autori e a quali condizioni.

Begründung

La pubblicazione su Internet di foto di persone ricercate costituisce uno strumento promettente. Deve essere possibile e non ostacolata in misura sproporzionata. Consentire ricerche tramite Internet soltanto in presenza di danni ingenti significa essere fuori dalla realtà. Deve essere permesso ricercare tramite Internet i presunti autori anche in caso di reati di poco conto oppure quando non tutti gli eventi sono documentati con immagini.

I cantoni hanno disciplinato in maniera diversa le loro ricerche tramite Internet. In alcuni cantoni funziona bene, mentre in altri urge intervenire. Per questo motivo chiediamo un disciplinamento uniforme nel diritto penale. Vogliamo che gli autori possano essere ricercati tramite Internet e chiamati a rispondere anche in caso di reati di poco conto.

È inaccettabile che chi lancia pietre non possa essere messo su Internet! Chi ad esempio chiede che un autore che rompe a calci una vetrina debba essere ripreso più volte è al di fuori della realtà: la polizia deve forse inviare un cameraman dietro a ogni poliziotto? Non ogni episodio può essere documentato con filmati o fotografie. Chi cagiona intenzionalmente danni deve anche assumersene le conseguenze.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La pubblicazione di avvisi di ricerca su Internet è già disciplinata in maniera uniforme su scala nazionale nel diritto federale, più precisamente nel Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0). Le ricerche di persone, che passino o meno da Internet, rappresentano una misura coercitiva che conformemente all'articolo 197 CPP può essere ordinata se prevista dalla legge e vi sono sufficienti indizi di un crimine o un delitto. Questo tipo di ricerca pubblica deve inoltre costituire il mezzo meno severo per identificare presunti autori di reati, servire a fare luce su reati gravi ed essere proporzionato.

La base legale per tale misura figura all'articolo 211 CPP, secondo cui la popolazione può essere invitata a collaborare alle ricerche, e all'articolo 74 CPP, che precisa le condizioni applicabili, in particolare che ogni ricerca deve rispettare il principio della presunzione d'innocenza e i diritti della personalità degli interessati e deve essere necessaria.

Oltre alle condizioni di ammissibilità, il diritto federale disciplina anche la competenza per ordinare tale provvedimento, che spetta a chi dirige il procedimento, ossia al pubblico ministero nella procedura preliminare.

Alla luce delle situazioni che possono giustificare ricerche su Internet e della naturale difficoltà di regolamentare in maniera precisa, generale e astratta i differenti elementi che determinano la proporzionalità - proprio perché essa dipende dalle condizioni concrete -, risulta difficile se non impossibile disciplinare tali condizioni in dettaglio.

A parere del Consiglio federale, le disposizioni del Codice di procedura penale disciplinano in misura adeguata e sufficiente le condizioni e le competenze in materia di ricerche su Internet.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.