13.4153 · Interpellanza · 2013-12-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo un articolo pubblicato sull'edizione del 10 dicembre 2013 del "Tages-Anzeiger", le famiglie che ricorrono occasionalmente ai servizi di un baby-sitter senza notificare il rapporto di lavoro all'AVS si rendono punibili. Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. È corretto quanto affermato nell'articolo?
2. Anche un baby-sitter deve essere obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni? Chi risponde in caso di infortunio se non è stata stipulata una copertura assicurativa?
3. È dell'avviso che il normale cittadino sia sempre in grado di riconoscere che si tratta di un rapporto di lavoro? Può succedere che qualcuno accudisca occasionalmente un bebè e che per consuetudine riceva in cambio un buono libri senza che questo sia stato pattuito.
4. Gli sforzi intrapresi dalle autorità per combattere il lavoro nero sono senz'altro lodevoli. Ma non sono anch'egli del parere che se ci si accanisce su casi di poco conto il cittadino finisca per non più capire il senso delle prescrizioni e inizi a mettere in questione la loro legittimità con il risultato che il lavoro nero aumenta invece di diminuire?
5. Non sarebbe più ragionevole stabilire per questi piccoli servizi un importo massimo non soggetto all'obbligo contributivo in modo che regni chiarezza?
Begründung
La lotta al lavoro nero è un compito legittimo e necessario delle autorità. Il lavoro nero nel servizio domestico, dove i lavoratori (p. es. le donne delle pulizie) percepiscono regolarmente piccoli salari da diversi datori di lavoro, costituisce un problema particolare. In questi casi l'obbligo di versamento dei contributi sociali è imposto nell'interesse del lavoratore e ampie cerchie della popolazione lo considerano giustificato. Diversa è invece la situazione se anche la somma dei diversi salari di un lavoratore è esigua. Chi accudisce occasionalmente un bebè, ma che altrimenti non svolge un'attività di baby-sitting, probabilmente percepisce un salario inferiore ai 2300 franchi per i quali, in altri settori, non sono riscossi contributi sociali. Non si capisce pertanto perché per casi come questi debba vigere l'obbligo contributivo.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In seguito all'introduzione della legge contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) nel 2008, l'obbligo di versare contributi sociali su salari che non superano l'importo limite di 2300 franchi all'anno sussiste soltanto su richiesta dell'assicurato. Questo ha permesso innanzitutto di semplificare l'esenzione dall'obbligo contributivo dei salari di poco conto, eliminando la dichiarazione di rinuncia e la limitazione alle attività accessorie. Contemporaneamente si intendeva però garantire la copertura assicurativa in ambiti di attività in cui accumulando impieghi poco significativi ma regolari per diversi datori di lavoro si raggiunge un grado d'occupazione rilevante. Per questo motivo è stato stabilito che l'importo limite di 2300 franchi non si applica alle persone impiegate nelle economie domestiche e in determinate istituzioni culturali. Al fine di uno snellimento amministrativo è stata inoltre introdotta per i datori di lavoro che impiegano personale domestico la possibilità di ricorrere ad una procedura di conteggio semplificata. Dato che anche i baby-sitter lavorano nelle economie domestiche, anch'essi sono soggetti al disciplinamento appena illustrato a partire dall'anno civile in cui compiono i 18 anni. Dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, chi impiega un baby-sitter agisce in modo irregolare solo se non rispetta le prescrizioni in materia ed è perseguibile penalmente solo in caso di violazione intenzionale.
2. Chi impiega un baby-sitter è tenuto ad assicurarlo contro gli infortuni, a prescindere dalla sua età. In caso di omissione non vi sono però ripercussioni per i baby-sitter, dato che per legge sono assicurati obbligatoriamente. Al contrario, i datori di lavoro che non hanno stipulato un'assicurazione per i dipendenti sono tenuti a pagare i premi, anche retroattivamente, e a versare interessi di mora. Inoltre, qualora si siano sottratti ingiustificatamente all'obbligo assicurativo, sono tenuti a pagare il doppio dell'importo dei premi dovuti.
3. Il Consiglio federale ritiene che l'obbligo di versare contributi sociali sul compenso per il lavoro svolto da un dipendente, a partire dall'anno civile in cui quest'ultimo compie i 18 anni, sia generalmente noto. Un regalo in natura fatto occasionalmente in cambio dell'aiuto ricevuto non rappresenta tuttavia un reddito soggetto a contribuzione: giusta l'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, le prestazioni in natura sono da considerare parte del salario determinante solo quando vengono versate a titolo di remunerazione regolare. Il compito di stabilire nel singolo caso se si tratti o meno di redditi in natura soggetti a contribuzione spetta alle casse di compensazione. Nel quadro della sua campagna informativa sulla LLN, la SECO ha ripetuto a più riprese che nel caso del servizio domestico, in particolare per la custodia di bambini, l'obbligo contributivo sussiste anche per i salari inferiori a 2300 franchi. Numerosi enti pubblici (UFAS, casse di compensazione AVS, SECO, ecc.) e istituzioni private (p. es. servizi di collocamento e forum di genitori) offrono inoltre informazioni a riguardo sul loro sito Internet. Infine, il centro di informazione AVS/AI ha pubblicato un promemoria specifico per chi impiega personale domestico.
4./5. Secondo la volontà del legislatore, per principio, tutti i lavoratori dipendenti devono disporre di una copertura sociale e quindi, nel quadro di qualsiasi rapporto di lavoro, vanno prelevati contributi sociali a partire dal 18 anno di età del dipendente. Le attività svolte presso economie domestiche sono pertanto state escluse consapevolmente dall'applicazione dell'importo limite di 2300 franchi all'anno. L'introduzione di un secondo importo limite o di una distinzione tra le diverse attività di servizio domestico non farebbe che complicare la situazione, in particolare per i privati. Si verrebbe inoltre a creare spazio per possibili abusi, dato che dichiarando, contrariamente al vero, di impiegare qualcuno quale baby-sitter, un datore di lavoro potrebbe sottrarsi all'obbligo contributivo su un salario inferiore all'importo limite. Per le autorità è infatti praticamente impossibile stabilire se una persona impiegata in un'economia domestica si occupi effettivamente solo di accudire i bambini (in tal caso si applicherebbe il secondo importo minimo) oppure se svolga in realtà anche altre attività, per le quali l'obbligo contributivo sussiste in ogni caso. Va inoltre osservato che, essendo considerate senza attività lucrativa, le persone attive solo occasionalmente quali baby-sitter dovrebbero provvedere da sole al versamento dei contributi sociali. Sulla base di quanto esposto, il Consiglio federale si attiene al disciplinamento introdotto con la LLN, secondo cui i redditi conseguiti nel servizio domestico sono soggetti all'obbligo contributivo in ogni caso.
Risposta del Consiglio federale.