13.4196 · Mozione · 2013-12-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una proposta di modifica dell'articolo 23f della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dell'articolo 17 dell'ordinanza sui parchi (OPar) che preveda un allentamento dei criteri e dei divieti previsti per le zone centrali dei parchi nazionali, in modo che le attività umane, seppure con le opportune limitazioni, siano comunque permesse.
Begründung
L'articolo 23f LPN prevede che nelle zone centrali dei parchi nazionali la natura venga lasciata libera di svilupparsi e che il pubblico vi possa accedere solo in maniera limitata. A sua volta l'articolo 17 capoverso 1 lettere a a g OPar stabilisce tutta una serie di divieti imposti alle zone centrali dei parchi nazionali, come ad esempio l'esercizio della pesca e della caccia, la raccolta di funghi o pietre e addirittura anche solo l'abbandono dei sentieri. Il capoverso 2 prevede la possibilità di concedere delle deroghe ma solo se di lieve entità e se giustificate da motivi importanti.
Attualmente in Svizzera sono solo due i progetti di parchi nazionali in corso, entrambi in Ticino (Parc Adula - che coinvolge anche il canton Grigioni - e parco nazionale del Locarnese). Questi progetti sono attualmente confrontati con parecchie difficoltà, dovute soprattutto alle resistenze della popolazione locale che li percepisce come una sorta di esproprio del proprio territorio. Emblematico quanto accaduto in occasione della presentazione della prima versione del parco nazionale del Locarnese e Vallemaggia, che ha dovuto essere ritirata a fronte della massiccia e vivace opposizione della popolazione locale (sostenuta da alcune categorie, come agricoltori, società escursionistiche, pescatori, cacciatori, ecc.). I promotori dopo aver ritirarato il progetto, lo stanno ripronendo in una versione ridimensionata ma comunque oggetto di critiche. Il problema principale della categoria "parco nazionale" (art. 16 e segg. OPar) è costituito dal fatto che nella zona centrale, che ricopre una superficie importante (art. 16 cpv. 1 OPar), sono di fatto proibite tutte le attività umane (cfr. art. 17 cpv. 1 OPar). Tali restrizioni, oltre a essere eccessive e in buona parte ingiustificate, sono un ostacolo alla concretizzazione di progetti di parchi nazionali. Per favorire la realizzazione di simili progetti, che rappresentano sicuramente delle opportunità di sviluppo interessanti, è necessario allentare i criteri e i divieti previsti all'articolo 17 capoverso 1 OPar.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legislazione sui parchi (LPN, RS 451; OPar, RS 451.36) è stata sviluppata come strumento di promozione di nuovi parchi di importanza nazionale. L'articolo 23e LPN suddivide i parchi di importanza nazionale nelle tre categorie seguenti: parco nazionale, parco naturale regionale e parco naturale periurbano. Queste tre categorie si caratterizzano per obiettivi e qualità che possono essere distinti in modo chiaro (art. 23f segg. NHG). Questa distinzione costituisce la base centrale dello strumento di promozione. Da un lato il legislatore ha creato un'ampia gamma di opzioni per lo sviluppo delle regioni e, dall'altro, solo l'introduzione di queste categorie consente di rendere il marchio parco attraente e dunque prezioso per le regioni. Le regioni sono libere di optare per una delle categorie di parchi, a seconda delle loro specifiche condizioni spaziali ed esigenze. La politica in materia di parchi si basa pertanto sui principi della libera partecipazione e della legittimità democratica (art. 23i LPN). La Confederazione assegna il marchio a validità decennale solo su richiesta della regione, purché siano rispettati i requisiti stabiliti dal legislatore (LPN, OPar) e la domanda sia stata esaminata dal cantone.
Un parco nazionale è costituito da una zona centrale e da una zona periferica (art. 23f LPN). L'obiettivo della zona centrale è quello di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, con una conseguente limitazione delle attività antropiche. L'ordinanza sui parchi definisce un equilibrato sistema di prescrizioni armonizzato con gli obiettivi stabiliti. Le prescrizioni esistenti (art. 17 OPar) consentono già lo svolgimento di attività antropiche. Sono infatti consentiti l'accesso a sentieri e itinerari predefiniti, l'utilizzo di pascoli tradizionali su superfici chiaramente delimitate e la regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina. Inoltre è garantito l'effettivo delle costruzioni e degli impianti esistenti. L'articolo 17 capoverso 2 OPar consente di derogare alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora siano di lieve entità e giustificate da motivi importanti. Le regioni hanno la competenza di stabilire le zone centrali laddove le esigenze di utilizzazione lo consentono nel rispetto delle regole e di definire i relativi dettagli. La Confederazione è consapevole del fatto che lo sviluppo di una zona centrale costituisca un processo che richiede tempo. Per tale motivo, per la creazione di un parco nazionale possono essere accordati finanziamenti per un periodo di 8 anni, ovvero il doppio del periodo previsto per l'istituzione delle altre categorie di parco.
Il Consiglio federale ritiene che l'attuale sistema di norme sia adeguato per realizzare gli obiettivi di un parco nazionale e ottenere al contempo una flessibilità massima per le regioni. Una deroga ai requisiti di cui all'articolo 17 OPar stabiliti per la zona centrale comporterebbe la perdita degli obiettivi e delle qualità specifici di un parco nazionale e quindi di ogni distinzione da un parco regionale naturale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.