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13.427 · Iniziativa parlamentare · 2013-04-17

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre semplificare la procedura contumaciale di cui agli articoli 366 seguenti CPP introducendo la possibilità di rinunciare a una nuova udienza.

Begründung

Se dopo la prima citazione a comparire non si presenta davanti al giudice, in virtù delle attuali disposizioni legali (art. 366 CPP) l'imputato va citato a comparire una seconda volta. Solamente se non si presenta di nuovo sono possibili un'udienza contumaciale e, sempre che siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 366 capoverso 4 CPP (opportunità dell'imputato di esprimersi sul reato contestatogli; situazione probatoria), una sentenza contumaciale. L'obbligo di una seconda citazione risulta dispendioso in termini di tempo e oneroso in termini di costi, specialmente nei casi in cui il luogo di soggiorno o il recapito in Svizzera dell'imputato sono sconosciuti e rendono quindi necessarie una pubblicazione della citazione (almeno un mese prima del dibattimento, art. 202 CPP) o la notificazione in procedura di assistenza giudiziaria. Fino all'udienza contumaciale e alla sentenza possono passare anche diversi mesi. A ciò occorre poi aggiungere l'effettivo dispendio di tempo del collegio giudicante (soprattutto se composto di tre o addirittura cinque giudici), delle eventuali parti civili, se del caso con un patrocinatore legale, del pubblico Ministero, dei coimputati, dei traduttori e interpreti nonché, eventualmente, del difensore d'ufficio dell'imputato per prepararsi all'udienza, giungere in tribunale e presenziare a un'udienza che forse sarà sospesa poco tempo dopo l'apertura. Oltre al dispendio di tempo, ne risultano spese giudiziarie e di patrocinio causate dall'onere di comparire davanti al giudice e ai costi per la duplice citazione a comparire (pubblicazione della citazione o procedura di assistenza giudiziaria).

Ai fini di una giustizia efficace, rapida e anche economica, si potrebbe semplificare la procedura dando la possibilità di rinunciare a una seconda citazione a comparire e di svolgere immediatamente, ossia alla prima udienza alla quale l'imputato non si presenta, la procedura contumaciale. Occorre tuttavia che risulti sempre garantita la conformità delle sentenze contumaciali ai principi dello Stato di diritto, obiettivo che si potrebbe per esempio raggiungere introducendo una domanda di riapertura motivata, come per esempio nel vecchio CPP del cantone di Friburgo (art. 207 segg.) o come prevede l'articolo 368 CPP per i condannati ai quali la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente.