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14.3051 · Interpellanza · 2014-03-06

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

In seno al DFAE, il personale che opera in contesti difficili è suddiviso in tre categorie: personale soggetto alla disciplina di trasferimento, personale di rotazione della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (appartenente de iure anch'esso alla DSC). Con l'adozione dell'ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) il 1° luglio 2013, il Consiglio federale ha emanato una nuova regolamentazione del pensionamento per i membri delle prime due categorie, al fine di indennizzare in certo qual modo il loro lavoro in condizioni difficili. Il personale impiegato per la promozione della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario, che non ha diritto al suddetto indennizzo, è soggetto all'ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA). La ragione addotta per non offrire loro gli stessi diritti e vantaggi è che questi collaboratori sono generalmente assunti per missioni di breve durata. Ciò è innegabile, ma questa terza categoria comprende anche persone che sono state assunte per servizi di lunga e talvolta lunghissima durata, i cui contratti di assunzione sono stati rinnovati più volte.

Pertanto chiedo al Consiglio federale:

1. È giusto che una persona assunta per missioni di lunga durata dell'ordine di un anno o più, persino più volte consecutive e in contesti difficili, sia soggetta all'OPers-PRA? Non dovrebbe piuttosto essere soggetta allo stesso regime del personale di rotazione della DSC visto che l'aiuto umanitario è, de iure, parte della DSC?

2. Il Consiglio federale ritiene che l'uguaglianza di trattamento sia rispettata nonostante esistano differenze di trattamento difficilmente giustificabili tra collaboratori dello stesso dipartimento, o persino della stessa direzione, impiegati in contesti simili?

3. È possibile stabilire criteri come il lavoro effettivamente svolto e le responsabilità oggettivamente assunte, la durata del lavoro, le condizioni e il luogo in cui è effettuato, per assoggettare all'OPPCPers tutto il personale del DFAE in servizio all'estero?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I criteri di applicabilità dell'ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA; RS 172.220.111.9) sono legati essenzialmente al tipo di impiego degli esperti e non alla sua durata. Di frequente, la durata effettiva di una missione si delinea nel corso del tempo in funzione dei programmi, che devono essere pianificati con flessibilità e prolungati a seconda delle necessità. La distinzione tra il personale del DFAE da un lato e gli esperti dall'altro è quindi opportuna e legittima. Nell'ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (art. 6 cpv. 1 lett. f; RS 172.220.11) il Consiglio federale ha stabilito che il rapporto di lavoro di durata determinata di esperti impiegati ai sensi dell'OPers-PRA può essere prorogato fino a un massimo di dieci anni.

2. Il Consiglio federale promuove la parità di trattamento del personale della Confederazione. Il principio della parità di trattamento non è rispettato ove impieghi di natura simile non siano trattati alla stessa stregua. Non è questo il caso degli esperti impiegati ai sensi dell'OPers-PRA. Diversamente dagli altri collaboratori del DFAE all'estero, la carriera di esperto non prevede impieghi in luoghi che potrebbero non corrispondere alle preferenze del collaboratore (disciplina di trasferimento per il personale diplomatico e consolare e personale di rotazione della DSC). Il susseguirsi di impieghi di questo tipo è controbilanciato dalla nuova soluzione assicurativa che consente il pensionamento anticipato. Gli esperti con contratto OPers-PRA invece decidono autonomamente se accettare missioni generalmente di durata limitata e con compiti precisi. Spetta a loro esclusivamente anche la decisione di svolgere ulteriori missioni in contesti difficili. La natura specifica delle missioni dei collaboratori soggetti a OPers-PRA e la durata generalmente limitata di questi impieghi giustificano l'applicazione di basi legali ad hoc, anche per quanto concerne il pensionamento.

3. Poiché di norma i compiti eseguiti variano da un caso all'altro, non sarebbe opportuno assoggettare tutto il personale in servizio all'estero alla stessa base legale. In linea di massima l'aiuto umanitario applica criteri specifici per la scelta dei luoghi in cui creare impieghi di lunga durata per collaboratori soggetti all'O-OPers-DFAE (RS 172.220.111.343.3) e dei luoghi dove è necessario l'invio di missioni temporanee di esperti soggetti all'OPers-PRA (aiuto umanitario, corpo svizzero di aiuto umanitario, pool di esperti per la promozione civile della pace PEP). Nell'imminenza di una nuova crisi o di un conflitto, spesso non è possibile prevedere fin dall'inizio la durata degli interventi. Può quindi succedere che un posto sia inizialmente soggetto all'OPers-PRA, con la flessibilità permessa da questo regime, e successivamente trasformato in un posto di lunga durata ai sensi dell'O-OPers-DFAE. Il DFAE intende armonizzare il più possibile le condizioni di lavoro dei suoi collaboratori nel rispetto delle differenze implicate dai vari tipi di impiego. D'altronde, una persona con contratto OPers-PRA, se in possesso del profilo richiesto, può candidarsi in qualsiasi momento per un posto soggetto all'O-OPers-DFAE. In tal caso, tuttavia, perderà i vantaggi di cui beneficia in virtù dell'OPers-PRA. Ove sia necessario sostituire collaboratori in un posto di durata indeterminata, il DFAE dà la precedenza alle persone che già lavorano per il dipartimento con contratti di durata determinata, purché soddisfino i requisiti in termini di profilo e di competenze.

Risposta del Consiglio federale.