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14.3216 · Postulato · 2014-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di vagliare:

1. una base legale formale che disciplini la materia, per esempio nel Codice di procedura penale (CPP);

2. una precisazione e un allentamento delle condizioni per far scattare l'allarme rapimento;

3. la possibilità di instaurare un livello intermedio di allarme che permetta di mobilitare le forze di polizia senza ricorrere a tutti i mezzi a disposizione;

4. una ridefinizione degli aspetti finanziari tra i partner, in particolare tra Confederazione e cantoni.

Begründung

Nel 2010 la Svizzera ha istituito un dispositivo, noto con il nome di "allarme rapimento", che informa e sollecita la collaborazione del pubblico in caso di rapimento di minore. Questo piano d'azione, sancito in una convenzione tra la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, il dipartimento federale competente (DFGP) e i vari partner associati all'iniziativa, permette alle forze di polizia di sollecitare la collaborazione della popolazione quando il fattore tempo è decisivo per ritrovare un bambino vittima di rapimento. Fino ad oggi tale procedura non è stata fatta scattare per nessuna situazione reale, anche se sarebbe stato opportuno in almeno un drammatico caso. Ad ogni modo, occorre vagliare vari miglioramenti alla luce di un recente studio. Anzitutto, il sistema attuale non poggia su una base legale formale. Tale situazione è insoddisfacente poiché l'esistenza di una base legale è un principio fondamentale del diritto penale. È vero che l'allarme rapimento resta essenzialmente un compito di polizia preventiva, perlomeno finché non vi sono elementi che permettano di aprire un'istruzione penale. Tuttavia, anche in tale contesto la Confederazione deve all'occorrenza poter adottare misure coercitive. Il fatto di stabilire le rispettive competenze sarebbe peraltro opportuno per evitare doppioni e lacune e offre l'occasione di definire meglio la ripartizione dei costi. Inoltre e soprattutto, i criteri fissati dalla convenzione sopraccitata sono troppo poco chiari e troppo limitativi; vanno pertanto precisati per facilitare il lavoro delle forze di polizia. Si tratta in particolare delle condizioni per far scattare l'allarme e della creazione di un livello intermedio di allarme che permetta di mobilitare le forze di polizia senza ricorrere a tutti i mezzi a disposizione, essendo sufficiente un dispiego di media portata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La base legale per le ricerche di persone condotte con l'aiuto della popolazione e, quindi, per la diffusione dell'allarme rapimento è costituita dall'articolo 2 lettera b della legge sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360) e dall'articolo 211 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Il Consiglio federale giudica pertanto sufficiente l'attuale normativa.

Prima di attivare come prima misura un allarme rapimento, la polizia è tenuta, in ogni singolo caso, a svolgere le indagini necessarie e a decidere in merito all'opportunità di diffondere un allarme rapimento. Occorre ad esempio rinunciarvi se vi sono elementi per ritenere che le ricerche di persone condotte con l'aiuto della popolazione possano provocare una reazione indesiderata da parte del rapitore, accrescendo quindi i rischi per la vittima, o possano ostacolare il lavoro della polizia a causa della massiccia presenza mediatica. La responsabilità in materia di prevenzione delle minacce incombe alla polizia, che esegue le misure necessarie d'intesa con il Ministero pubblico.

Per la diffusione di un allarme rapimento, è necessario che siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

1. si è constatato che un minore è stato rapito o vi sono motivi ragionevoli per sospettarlo;

2. è lecito presumere che l'integrità fisica, sessuale o psichica della persona rapita sia seriamente in pericolo;

3. sono disponibili sufficienti informazioni attendibili affinché la diffusione dell'allarme possa contribuire a localizzare la vittima e/o gli autori del reato.

Di norma, l'allarme non viene diffuso per i casi di rapimento da parte di un genitore o di sottrazione di un minore ai sensi dell'articolo 220 CP, poiché in tali casi solitamente non vi è alcun pericolo per la vita o l'incolumità fisica della persona sequestrata. Se, nonostante la sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 220 CP, sono comunque soddisfatte le condizioni cumulative precedentemente elencate, spetta alla direzione dell'intervento far scattare l'allarme. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le condizioni attuali per la diffusione di un allarme siano sufficienti e formulate in modo preciso.

L'allarme rapimento è la forma più incisiva di ricerca di persone condotta con l'aiuto della popolazione. La polizia ha per giunta la possibilità di avviare in qualsiasi momento tali ricerche secondo uno schema meno rigido, che le consente ad esempio di decidere in modo autonomo dove diffondere la ricerca e tramite quali media. Alcuni strumenti di ricerca non possono tuttavia essere utilizzati per le convenzionali ricerche di persone condotte con l'aiuto della popolazione e sono riservati esclusivamente all'allarme rapimento, quali la visualizzazione dell'allarme sui pannelli a messaggio variabile collocati sulle autostrade o la sua diffusione negli aeroporti o tramite SMS. Detti strumenti sono stati infatti appositamente concepiti per essere impiegati nel quadro di un allarme rapimento. Ciononostante, nell'era degli smartphone, i media tendono comunque a inviare tali avvisi sotto forma di ultime notizie a un ampio numero di utenti di telefoni cellulari o a pubblicarli nelle proprie edizioni on line. La polizia dispone pertanto di mezzi sufficienti e validi per pubblicare con rapidità ed efficacia gli avvisi di ricerca. Per quanto concerne, dunque, la richiesta di prevedere livelli intermedi per le ricerche condotte con l'aiuto della popolazione, tali livelli esistono già e risultano sufficienti.

La convenzione stabilisce che i partner che vi hanno aderito (p. es. radio, televisione), le polizie cantonali e Fedpol debbano farsi carico dei costi del personale e del materiale correlati alla gestione del sistema e all'esecuzione di esercitazioni e interventi. Tali oneri sono finanziati nel quadro dell'attività ordinaria di polizia. Non sono generati altri tipi di costi. L'attuale ripartizione dei costi è ritenuta ineccepibile ed è il frutto di una regolamentazione ragionevole, chiara e semplice. Il Consiglio federale non ravvisa pertanto la necessità di elaborare una nuova regolamentazione finanziaria.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.