14.3231 · Interpellanza · 2014-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'ufficio AI del cantone di Lucerna impiega esami elettroencefalografici per diagnosticare o verificare la veridicità delle malattie psichiche dichiarate. A quanto pare, i risultati di questi esami vengono poi presi in considerazione per le decisioni di rendita. Secondo diversi articoli apparsi nei media, tuttavia, vi sono specialisti che dubitano della fondatezza scientifica del metodo e pertanto della sua idoneità allo scopo previsto dall'ufficio AI lucernese.
A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. L'Ufficio AI del cantone di Lucerna ha informato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali del fatto che impiega questo metodo d'esame?
2. L'impiego di metodi e strumenti di questo genere è soggetto all'obbligo di autorizzazione oppure ogni ufficio AI è libero di utilizzate nuovi metodi a proprio piacimento?
3. Esistono documenti e studi che provano la scientificità degli elettroencefalogrammi impiegati?
4. Se così non fosse, cosa succederebbe nel caso in cui un assicurato dovesse ricorrere contro una decisione basata sul metodo in questione?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Conformemente al proprio mandato legale, l'ufficio AI è tenuto ad accertare la situazione prima di decidere in materia di prestazioni. Per la valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, esso può ricorrere all'aiuto dei servizi medici regionali che, nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell'Ufficio federale, sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei (articolo 49 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità, OAI; SR 831.201). In questo contesto, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), l'organo federale competente in materia, ha stabilito che dal 1° luglio 2012 le linee direttive sulla qualità per le perizie psichiatriche elaborate dalla Società svizzera di psichiatria e psicoterapia (SSPP) sono vincolanti per tutti i medici e per tutti i periti dell'AI (v. lettera circolare AI n. 313 del 6 giugno 2012). Il documento contiene anche indicazioni sull'utilizzo di test (neuro-)psicologici e sulla valutazione dei disturbi. Dato che non è necessario informare preventivamente l'UFAS, l'ufficio AI del cantone di Lucerna non lo ha fatto.
3. È compito delle scienze e delle società mediche valutare la scientificità dell'impiego di un metodo di esame. Nei libri di testo di neurologia e psichiatria ad esempio, l'ERP è considerato un metodo serio di diagnosi dei casi di demenza, per la quale è giudicato efficace (Ch. Gerloff in M. Stöhr et al., a c., "Evozierte Potenziale", Springer-Verlag, 2005, pag. 521; H.-J. Möller et al., "Psychiatrie und Psychotherapie", Heidelberg 2005, pag. 473 e segg.). Riguardo all'impiego di questa procedura negli accertamenti psichiatrici si può osservare che anche secondo le linee direttive sulla qualità per le perizie psichiatriche elaborate dalla Società svizzera di psichiatria e psicoterapia può essere opportuno ricorrere a test per la validazione dei sintomi. Questi metodi non sostituiscono il lavoro dei periti, ma rappresentano un referto supplementare.
4. Se un assicurato mette in dubbio i risultati degli accertamenti della situazione medica e di conseguenza la decisione dell'ufficio AI, egli ha la possibilità di chiederne una verifica da parte di un tribunale indipendente. In questo caso, il tribunale giudica il valore probatorio degli accertamenti alla base della decisione dell'ufficio AI nel quadro di un esame globale. Ad oggi l'UFAS non è a conoscenza di alcuna sentenza del Tribunale federale che dichiari generalmente inammissibile l'impiego del metodo in questione nell'ambito di una valutazione complessiva.
Risposta del Consiglio federale.