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14.3664 · Mozione · 2014-08-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare un fondo per l'indennizzo integrale secondo il diritto della responsabilità civile delle vittime dell'amianto che, a causa della scadenza dei termini, non hanno potuto ottenere alcun risarcimento, o soltanto un risarcimento parziale, da un responsabile civile o contrattuale. Il Consiglio federale può determinare le condizioni precise per l'ottenimento di un indennizzo, nonché la modalità più adeguata per finanziare il fondo.

Una minoranza (Huber, Brand, Egloff, Markwalder, Merlini, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander) propone di respingere la mozione.

Begründung

Negli ultimi anni le vicende dell'amianto hanno evidenziato i limiti del diritto svizzero della responsabilità civile quanto all'indennizzo dei danni tardivi (a tale proposito: Benoît Chappuis/Franz Werro, REAS 2011 139 segg.). Le malattie causate dall'esposizione a tale sostanza (p. es. il mesotelioma) si manifestano infatti tra i 15 e i 40 anni dopo l'esposizione. Gli attuali brevi termini di prescrizione (10 anni dall'atto dannoso; cfr. art. 60 CO) impediscono quindi un pieno indennizzo delle vittime secondo il diritto della responsabilità civile.

La soluzione recentemente proposta dal Consiglio federale su richiesta del Parlamento (prolungamento del termine di prescrizione a 30 anni dall'atto dannoso) non tiene conto delle specificità delle patologie causate dall'amianto e non può garantire un giusto indennizzo delle vittime. Il mesotelioma maligno pleurico o peritoneale insorge infatti in media 35 anni dopo l'esposizione all'amianto (fonte: SUVA). Il lungo periodo di latenza impedisce spesso anche di chiamare in causa un responsabile, perché o non esiste più (p. es. in quanto l'impresa in questione è fallita) o non ha conservato le prove necessarie per un processo (termine legale di conservazione di 10 anni, cfr. p. es. art. 958f cpv. 1 CO).

In questa situazione ingiusta e rivoltante per le vittime, le istituzioni svizzere hanno il dovere di garantire un indennizzo completo istituendo un fondo, limitato alle malattie chiaramente riconducibili all'amianto, per risarcire i danni ai sensi del diritto della responsabilità civile per i quali le vittime o i loro famigliari non hanno potuto ottenere alcun risarcimento a causa del lungo periodo di latenza (assenza di responsabili, prescrizione dell'azione, assenza di mezzi di prova, ecc.). Il Parlamento britannico ha imboccato questa via responsabile con il suo "Mesothelioma Bill", cui il Consiglio federale potrà, mutatis mutandis, ispirarsi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole delle difficoltà cui devono far fronte le vittime di danni tardivi, in particolare dell'amianto, e i loro famigliari per ottenere un risarcimento. Nel messaggio del 26 novembre 2013 ha pertanto proposto di aumentare a 30 anni il termine di prescrizione assoluto per i casi futuri di danni alle persone. L'11 marzo 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha constatato che la giurisprudenza svizzera vigente in materia di prescrizione di pretese di risarcimento in caso di malattie riconducibili all'amianto viola il diritto all'accesso a un tribunale di cui all'articolo 6 numero 1 CEDU.

Il risarcimento delle vittime dell'amianto si fonda in primo luogo sulla responsabilità di diritto privato dei privati autori del danno, in particolare quella dei datori di lavoro nei confronti dei loro impiegati. La richiesta istituzione di un fondo statale per indennizzare integralmente le vittime dell'amianto significherebbe addossare una responsabilità privata allo Stato. Inoltre, la mozione lascia aperta la questione essenziale del finanziamento e non è chiaro se e in che misura i privati possano e debbano essere legalmente obbligati a fornire un contributo. A parere del Consiglio federale, i problemi correlati al risarcimento delle vittime dell'amianto vanno risolti dagli autori del danno e dalle relative assicurazioni. Occorre pertanto prevedere un disciplinamento speciale nel diritto della prescrizione, in attuazione della citata sentenza della Corte EDU, che permetta alle vittime dell'amianto e ai loro famigliari di sottoporre all'apprezzamento materiale di un giudice le loro pretese di risarcimento. Si potrebbe istituire una normativa di questo tipo nell'ambito della revisione in corso del diritto della prescrizione.

Va peraltro osservato che la maggior parte delle malattie note riconducibili all'amianto sono professionali. La grande maggioranza delle vittime è assicurata presso la SUVA, in virtù del modello assicurativo svizzero, e ha pertanto diritto alle prestazioni previste dalla legge (in particolare il rimborso delle spese di cura, indennità giornaliere, indennità per menomazione all'integrità). La maggior parte delle vittime dell'amianto ottiene pertanto già varie indennità, indipendentemente da eventuali pretese civili, anche prescritte. Esistono inoltre istituti di aiuto simili a fondi, basati su iniziative private, che in casi di rigore versano prestazioni a determinate vittime dell'amianto.

Infine, il Consiglio federale sta attualmente vagliando la convocazione di una tavola rotonda che riunisca i principali attori al fine di trovare soluzioni adeguate per venire in aiuto alle vittime dell'amianto e ai loro famigliari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.