14.3707 · Interpellanza · 2014-09-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Con il dibattito sull'esenzione fiscale del minimo vitale e sull'eventuale assoggettamento delle prestazioni dell'aiuto sociale all'imposta sul reddito, la Confederazione si è intromessa in questioni di pertinenza dei cantoni e dei comuni. Nondimeno, per garantire il minimo vitale ai più indigenti nella nostra società, misure puramente formali come quelle dibattute non bastano. Per raggiungere questo obiettivo, oltre a una politica sociale costruttiva dei cantoni, occorrono un migliore coordinamento e una più efficace ripartizione degli oneri per l'aiuto sociale tra i cantoni e i comuni. Una perequazione finanziaria equa consentirebbe di ridurre la pressione dell'opinione pubblica sui beneficiari dell'aiuto sociale e di organizzare questo settore in modo conforme alla Costituzione federale.
In relazione alla prassi dei cantoni e dei comuni nel settore dell'aiuto sociale, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali cantoni seguono le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale e quali le applicano con quali deroghe?
2. In quali cantoni vige un obbligo di rimborso?
3. Come sono disciplinati a livello cantonale i contributi dei parenti?
4. Come è regolata nei vari cantoni la questione dei canoni di affitto usuali per il luogo in relazione all'aiuto sociale?
5. Cosa fanno concretamente i cantoni e i comuni per favorire la reintegrazione dei beneficiari dell'aiuto sociale sul mercato del lavoro primario?
6. Il Consiglio federale ritiene di poter sviluppare modelli che consentano una ripartizione più equa a livello nazionale dell'ammontare complessivo degli oneri per l'aiuto sociale e in cui il domicilio dei beneficiari non svolga più un ruolo determinante?
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione non effettua rilevazioni dei dati richiesti dall'autrice dell'interpellanza sulla prassi dell'aiuto sociale nei cantoni e nei comuni. Pertanto, per rispondere alle domande poste, il Consiglio federale si basa sulle informazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS).
1. Le direttive della COSAS fungono da parametro di riferimento in tutti i cantoni, seppur in misura diversa. Oltre due terzi dei cantoni vi fanno riferimento nelle proprie leggi in materia di aiuto sociale o nelle relative ordinanze. Per quanto concerne i forfait per il mantenimento, si rilevano poche differenze: la maggior parte dei cantoni applica quelli attualmente raccomandati; cinque (AG, AI, TI, VD e VS) utilizzano un altro sistema, dal quale non risultano però necessariamente prestazioni inferiori. L'applicazione delle direttive risulta invece più discrezionale soprattutto per quanto concerne le prestazioni in situazioni particolari (p. es. spese dovute a malattia) e l'adozione degli incentivi materiali (supplementi d'integrazione e franchigie sul reddito). 16 cantoni effettuano l'adeguamento al rincaro del forfait per il mantenimento conformemente alle direttive. A livello comunale non esiste alcun monitoraggio dell'applicazione delle direttive della COSAS.
2. Tutti i cantoni prevedono un obbligo di rimborso nelle loro leggi sull'aiuto sociale. Il disciplinamento dei requisiti per chiedere un rimborso varia da cantone a cantone, ma in generale i criteri più frequenti in questo contesto sono l'esigibilità e l'esistenza di condizioni economiche favorevoli.
3. L'assistenza tra i parenti, disciplinata agli articoli 328 e 329 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), è prioritaria rispetto al ricorso all'aiuto sociale. Quasi tutte le leggi cantonali sull'aiuto sociale contengono disposizioni sull'esame di un'eventuale assistenza tra i parenti. Inoltre, in applicazione delle direttive della COSAS, i cantoni hanno fissato in modo relativamente uniforme i limiti di reddito e di sostanza che determinano le "condizioni agiate". Secondo le direttive - che sono state adeguate alla giurisprudenza del Tribunale federale -, vanno presentate domande di contributi soltanto a parenti che dispongano di redditi o sostanza al di sopra della media. Tuttavia, il modo in cui le autorità dell'aiuto sociale esigono concretamente l'assistenza dei parenti varia a seconda dei cantoni e dei comuni.
4. L'adeguatezza dei limiti dei canoni di affitto in funzione del luogo è di norma garantita grazie alla loro fissazione da parte di un'autorità che conosce bene le condizioni locali. A seconda dei cantoni, però, tali autorità possono avere competenze a livello cantonale, regionale o comunale. Le modalità con cui esse stabiliscono i limiti massimi dei canoni di affitto e le basi su cui si fondano per valutare i valori usuali per il luogo non sono oggetto di rilevazione.
5. L'indipendenza economica e, laddove possibile, l'integrazione nel mercato del lavoro costituiscono un obiettivo fondamentale dell'aiuto sociale. Per questo la maggior parte dei cantoni prevede franchigie sul reddito per le persone che esercitano un'attività lucrativa e supplementi d'integrazione. L'offerta di misure d'integrazione comprende un ampio ventaglio di provvedimenti, tra cui orientamento professionale, contributi per una seconda formazione e riformazione professionale. Dall'inizio del 2014, inoltre, i cantoni prevedono programmi specifici per l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro primario. Affinché l'integrazione possa funzionare, occorrono però apposite condizioni quadro, tra cui la garanzia di posti adeguati.
6. La Confederazione non ha la competenza di proporre modelli di finanziamento dell'aiuto sociale ai cantoni, i quali dispongono di sistemi di ripartizione intercantonale degli oneri dell'aiuto sociale che vanno dalla piena responsabilità di ciascun comune alla presa a carico totale da parte del cantone. Nella metà dei cantoni le spese vengono ripartite tra il cantone e i comuni; la quota di questi ultimi è a sua volta oggetto di una compensazione intercomunale basata su diversi modelli. Anche un'eventuale predisposizione di meccanismi di compensazione intercantonali spetterebbe ai cantoni.
Risposta del Consiglio federale.