14.4043 · Interpellanza · 2014-12-01
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 39 capoverso 2bis LAMal prevede che nel settore della medicina altamente specializzata i cantoni approntino insieme una pianificazione per tutta la Svizzera. In esecuzione di questa disposizione, i cantoni hanno adottato la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata con la quale è stato, tra l'altro, istituito l'organo decisionale incaricato di definire i settori della medicina altamente specializzata che necessitano di una concentrazione a livello nazionale e di prendere le decisioni relative alla pianificazione e all'attribuzione dei mandati di prestazioni.
Nella sua risposta all'interpellanza Feller 14.3432, il Consiglio federale ha ricordato, a giusto titolo, che è possibile interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni prese da questo organo. Per contro, benché la domanda gli sia stata espressamente posta, il Consiglio federale non precisa quale autorità parlamentare è incaricata di esercitare l'alta vigilanza sull'organo decisionale: il Parlamento federale o i parlamenti cantonali?
Quella dell'alta vigilanza parlamentare è una questione tutt'altro che futile, soprattutto in un settore così importante e costoso come quello della medicina altamente specializzata.
1. Chi esercita l'alta vigilanza parlamentare sull'organo decisionale? Il Parlamento federale o i parlamenti cantonali?
Il Consiglio federale può esercitare la competenza sussidiaria in materia di medicina altamente specializzata attribuitagli dall'articolo 39 capoverso 2bis LAMal se i cantoni non assolvono il loro compito entro il 31 dicembre 2014. Nella sua risposta all'interpellanza 14.3432, il Consiglio federale precisa che deciderà soltanto una volta decorso questo termine se e in che modo si avvarrà di questa competenza sussidiaria.
2. Il Consiglio federale non dovrebbe avvalersi della sua competenza sussidiaria per fare chiarezza sulla questione dell'alta vigilanza parlamentare?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che nel settore della medicina altamente specializzata (MAS) i cantoni approntino insieme una pianificazione per tutta la Svizzera. Per assolvere questo compito, tutti i cantoni hanno sottoscritto la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS) e delegato all'organo decisionale della Convenzione le proprie competenze in materia di pianificazione del settore MAS. L'organo decisionale è incaricato di definire i settori della medicina altamente specializzata, prendere le decisioni relative alla pianificazione e procedere all'attribuzione dei mandati di prestazioni agli ospedali. Poiché la competenza in materia di pianificazione rimane ai cantoni anche in seguito alla delega della pianificazione all'organo decisionale della convenzione, l'alta vigilanza sull'organo decisionale è esercitata per principio dalle autorità di vigilanza cantonali competenti. Considerando che, conformemente all'articolo 26 capoverso 1 della legge federale sull'Assemblea federale (LParl; RS 171.10), l'emanazione delle pianificazioni ospedaliere e degli elenchi degli ospedali da parte dell'organo decisionale non rientra né nella gestione del Consiglio federale o dell'amministrazione federale, né in quella di altri enti incaricati di compiti federali, un'alta vigilanza esercitata direttamente dal Parlamento federale non è contemplata. Dalla competenza del Consiglio federale per l'esecuzione della legislazione federale conferita dall'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (RS 101), deriva tuttavia che l'Assemblea federale esercita, in virtù dell'articolo 26 capoverso 1 LParl, un'alta vigilanza indiretta sull'esecuzione del diritto federale nel settore MAS, delegata dai cantoni all'organo decisionale della convenzione.
2. L'articolo 39 capoverso 2bis LAMal prevede effettivamente la competenza sussidiaria del Consiglio federale se i cantoni non assolvono in tempo utile il loro compito nel settore della medicina altamente specializzata. Il collegio governativo è pertanto incaricato di stabilire a titolo sussidiario nel settore MAS quali ospedali per quali prestazioni devono figurare negli elenchi ospedalieri dei cantoni.
Il termine transitorio per l'allestimento della pianificazione della MAS è scaduto alla fine del 2014. Di conseguenza, il Consiglio federale deve decidere se, e in caso affermativo in che modo, avvalersi della propria competenza sussidiaria. A tal fine, il capo del Dipartimento federale dell'interno ha invitato la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità a presentare all'Ufficio federale della sanità pubblica un rapporto sullo stato attuale della pianificazione della MAS e sui prossimi passi previsti in questo ambito. Il rilevamento della situazione nei cantoni a livello dell'attuazione del mandato legale in materia di pianificazione della MAS per tutta la Svizzera servirà a redigere un rapporto sullo stato della pianificazione e sull'eventuale necessità di un intervento sussidiario del Consiglio federale. In base alla competenza sussidiaria, il Consiglio federale è soggetto nel settore MAS all'alta vigilanza del Parlamento federale. La competenza sussidiaria del Consiglio federale conformemente all'articolo 39 capoverso 2bis LAMal non comporta tuttavia l'attribuzione dell'alta vigilanza sull'organo decisionale al Parlamento federale, dato che il Consiglio federale opera non tramite ma al posto dell'organo decisionale del settore MAS.
Risposta del Consiglio federale.