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14.4082 · Interpellanza · 2014-12-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Con l'introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero il Parlamento voleva che le tariffe nell'ambito della legge sull'assicurazione malattie LAMal fossero negoziate in base al principio del finanziamento delle prestazioni e non più a quello della copertura dei costi. Tuttavia anche con il nuovo sistema gli ospedali sono obbligati a tenere una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni e mettere questi dati a disposizione delle parti alla convenzione per i negoziati tariffali.

Inoltre ai sensi dell'articolo 9 capoverso 5 dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre), la contabilità deve essere messa a disposizione e resa trasparente a partire dal 30 aprile dell'anno civile seguente.

La maggior parte degli ospedali non è tuttavia disposta a rendere nota la propria contabilità analitica alle parti alla convenzione.

Questo aspetto assume particolare rilevanza se si considera che in una delle sue prime sentenze di principio sul nuovo finanziamento ospedaliero il Tribunale amministrativo federale TAF ha constatato che a causa della scarsa qualità dei dati forniti dagli ospedali non è possibile effettuare un benchmark ideale. Senza i dati degli ospedali, non è possibile procedere al benchmark auspicato dal TAF.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza di questa situazione?

2. È consapevole che l'attuale situazione pone ostacoli alle analisi comparative dei costi e di conseguenza si ripercuote sui negoziati tariffali?

3. Intende prendere provvedimenti per rimediarvi? Se sì, quali?

4. Di quali strumenti dispone per indurre o obbligare gli ospedali a fornire nei termini stabiliti dati sufficientemente completi e dettagliati?

5. Sono previste sanzioni contro gli ospedali che non mettono a disposizione in modo trasparente la loro contabilità analitica e non forniscono i dati necessari per i negoziati tariffali entro i termini stabiliti? Chi può chiederne la comminazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua sentenza del 7 aprile 2014 (C-1698/2013, consid. 2.8.4.5), il Tribunale amministrativo federale TAF ha rilevato che il nuovo finanziamento ospedaliero non ha apportato alcun cambiamento al principio secondo cui le parti tariffali e le autorità competenti sono tenute a stabilire le tariffe secondo le regole dell'economia e in modo adeguatamente strutturato (art. 43 cpv. 4 della legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Inoltre il Parlamento ha attribuito grande importanza alla trasparenza e alla possibilità di confronto. Il TAF fa presente che gli ospedali devono disporre di strumenti di gestione adeguati - in particolare tenere una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni secondo un metodo uniforme -, di tutti i dati necessari per valutare l'economicità, per effettuare comparazioni tra ospedali, per la tariffazione e per la pianificazione ospedaliera, e che i governi cantonali e le parti alla convenzione devono poter consultare gli atti (art. 49 cpv. 7 LAMal). Nella sentenza dell'11 settembre 2014 (C-2283/2013 e C-3617/2013) e in quella su menzionata, il TAF esamina il principio di trasparenza dei costi ospedalieri e rileva, ad esempio, la difficoltà di applicare tale principio ai costi per la ricerca e per l'insegnamento universitario.

Il Consiglio federale, pur non essendo in grado di determinare il numero di ospedali non intenzionati a mostrare alle parti alla convenzione la propria contabilità analitica, fa presente che, secondo quanto affermato da tarifsuisse, la maggioranza degli ospedali ha concluso accordi tariffali, il che presuppone l'esistenza di basi negoziali. Ricorda altresì che è applicabile l'articolo 9 capoverso 5 dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104) e che vige l'obbligo del fornitore di prestazioni di approntare la contabilità analitica per ogni anno civile e di metterla a disposizione a partire dal 30 aprile dell'anno seguente.

2./3. Il Consiglio federale è consapevole dei problemi che implica la mancanza di trasparenza dei costi, in particolare in relazione ai confronti tra ospedali necessari all'esame dell'economicità. L'OCPre contiene disposizioni sul calcolo dei costi e sulla registrazione delle prestazioni alle quali i fornitori di prestazioni devono attenersi. Come già sottolineato nel parere sulla mozione 14.3928, il competente Dipartimento federale dell'interno sta valutando la necessità di una concretizzazione a livello di ordinanza, in particolare in relazione al punto lasciato in sospeso nelle suddette sentenze del TAF, vale a dire la separazione uniforme e la partecipazione ai costi della ricerca e dell'insegnamento universitari.

4./5. Il TAF, nella suddetta sentenza dell'11 settembre 2014 (consid. 16.2.3) ha fatto notare che secondo l'articolo 8 del Codice civile svizzero (CC; RS 201), la parte che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita ma non provata deve sopportarne le conseguenze. Per condurre con successo negoziati tariffali, gli ospedali hanno interesse a rendere noti i propri costi. In questo senso, affinché tali trattative possano andare a buon fine è indispensabile rispettare il termine del 1° maggio stabilito nell'OCPre per permettere l'approntamento degli atti dell'anno precedente per la consultazione. Anche nel caso in cui sia il governo cantonale a fissare le tariffe al di fuori di un accordo convenzionale, gli ospedali hanno interesse ad essere trasparenti e a mostrare le basi tariffali. Inoltre, contro le decisioni dei governi cantonali le parti interessate possono interporre ricorso al TAF (art. 53 LAMal). In questo caso il tribunale annullerebbe una decisione non conforme alla legge impugnata dalle parti interessate. Nel quadro della procedura di ricorso, l'Ufficio federale della sanità pubblica invia il suo parere e quindi prende concretamente posizione in merito alla questione della trasparenza dei dati sui costi dell'ospedale.

Risposta del Consiglio federale.