14.4142 · Interpellanza · 2014-12-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Già nel suo rapporto 2013, la Delegazione delle finanze aveva formulato tre raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale su varie condizioni che riguardavano il settore degli appalti e degli acquisti pubblici della Confederazione. Scopo di queste misure era accrescere la trasparenza sugli acquisti della Confederazione.
Il Consiglio federale starebbe esaminando queste raccomandazioni nel quadro dei lavori preliminari alla procedura di consultazione della revisione della legge federale sugli appalti pubblici (LApub).
Considerata l'importanza del settore, le condizioni di aggiudicazione e i criteri di scelta dei fornitori, dovrebbero contenere, così come già proposto ad esempio in cantone Ticino, criteri preferenziali ad aziende fornitrici svizzere e a prodotti svizzeri.
Oltre alla Confederazione, le stesse condizioni dovrebbero essere applicate anche alle aziende parastatali, quali Swisscom, la Posta, FFS e SSR, che nei prossimi anni potrebbero essere invece chiamate a seguire la "clausola dell'economicità" per l'assegnazione di loro commesse.
In ragione del valore milionario annuale dei concorsi pubblici, e considerato che si è in fase preparatoria del documento che dovrà andare in consultazione, si chiede al Consiglio federale:
1. È intenzione proporre un criterio di aggiudicazione preferenziale ad aziende svizzere?
2. C'è la volontà di introdurre una soglia minima del valore della commessa, sotto la quale obbligatoriamente la Confederazione e le aziende parastatali si devono rivolgere unicamente ad aziende svizzere?
3. Con l'applicazione rigida della "clausola dell'economicità" non c'è il rischio di veder assegnate ad aziende estere commesse pubbliche, interessanti invece per le aziende svizzere concorrenti?
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) disciplina gli appalti dell'amministrazione federale e delle imprese citate nell'interpellanza ad eccezione di Swisscom e della SSR.
I servizi d'acquisto della Confederazione aggiudicano la commessa all'offerente che è idoneo ad adempiere il mandato, che rispetta i principi procedurali e la cui offerta risulta essere la più vantaggiosa dal profilo economico in base ai criteri d'aggiudicazione (art. 21 LAPub). I criteri d'aggiudicazione devono essere intrinsechi alla prestazione da fornire e non possono contenere criteri estranei alla prestazione, ad esempio di motivazione strutturale, regionale o politico fiscale.
Un criterio d'aggiudicazione di carattere preferenziale per imprese svizzere o prodotti svizzeri violerebbe il principio della parità di trattamento di tutti gli offerenti svizzeri ed esteri. Questo principio è sancito nell'accordo OMC sugli appalti pubblici (art. III e IV, RS 0.632.231.422), nell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (art. 6, RS 0.172.052.68), così come negli accordi di libero scambio in materia con Stati terzi e nella LAPub (art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 4 lett. b).
Il Consiglio federale rimanda ai suoi pareri alle mozioni Quadri 12.3127 e Grunder 13.4220, nelle quali ha chiaramente esposto le basi giuridiche nazionali e internazionali applicabili per gli appalti pubblici, spiegando che esse non lasciano margine di manovra per regolamentazioni protezionistiche. L'introduzione di un obbligo di aggiudicazione preferenziale di imprese svizzere, come richiesto nell'interpellanza, significherebbe violare le convenzioni internazionali e il principio di non discriminazione, e potrebbe comportare, all'occorrenza, misure di compensazione.
Anche nell'ambito di regolamentazione del diritto federale sugli acquisti pubblici, ove le norme OMC e gli accordi internazionali non sono applicabili, una direttiva sul trattamento preferenziale di offerenti svizzeri sarebbe inopportuna e superflua. In questo ambito le commesse possono essere aggiudicate seguendo la procedura mediante invito, purché non raggiungano i valori soglia determinanti (art. 35 ordinanza sugli acquisti pubblici, OAPub; RS 172.056.1). Il committente deve solo assicurare di procurarsi almeno tre offerte, di cui una deve provenire da un offerente esterno (art. 35 cpv. 1 e 2 OAPub). Esterno non significa tuttavia che debba essere invitato un offerente estero.
L'autrice dell'interpellanza accenna a una problematica che nella prassi degli appalti pubblici della Confederazione non è molto diffusa. La percentuale di aggiudicazioni a fornitori esteri è esigua.
Secondo le informazioni dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, il 90 per cento delle aggiudicazioni per appalti pubblici dell'amministrazione federale va a imprese che hanno sede o una succursale in Svizzera.
Così negli ultimi due anni circa 4,8 milioni di franchi svizzeri all'anno sono stati versati a imprese svizzere, ciò che corrisponde al 90 per cento di tutti i pagamenti degli acquisti (cfr. dati statistici nelle tabelle sottostanti). Il Consiglio federale è consapevole che tra queste imprese esistono anche quelle controllate dall'estero o con la casa madre all'estero, ma i pagamenti vengono effettuati in Svizzera dove queste imprese generano posti di lavoro.
Una regolamentazione legale ai sensi dell'interpellanza non è prevista.
Numero di aggiudicazioni dell'amministrazione federale
20132012
Numero%Numero%Estero 726 %647 %Svizzera105594 %91993 %Totale1127100 %983100 %
Questi dati sono stati elaborati dall'UFCL in base alle aggiudicazioni pubblicate su simap.ch.
Pagamenti dell'amministrazione federale per beni commerciali, prestazioni di servizi e costruzioni
Anno 20132012in mio. fr.in %in mio. fr.in %Pagamenti complessivi dell'amministrazione federale 5 309,641100 5 359,061100 di cui a imprese in Svizzera4 799,18790,44 733,59488,3di cui a imprese all'estero277,8235,2302,1995,6non assegnati 1)232,6304,4323,2686,1
1) Per il consolidamento totale dei beneficiari di pagamenti l'amministrazione federale applica il sistema di numerazione dell'azienda Dun & Bradstreet. Nel 2013 è stato possibile collegare a un numero DUNS il 95,6 per cento dei pagamenti a creditori dell'amministrazione federale. Il rimanente 4,4 per cento dei pagamenti è stato definito come "non assegnato". Questo dato supera il grado di copertura dell'80-90 per cento prospettato da Dun & Bradstreet.
I dati dell'UFCL si basano sul monitoraggio dei pagamenti degli acquisti dall'amministrazione federale per il periodo indicato.
Risposta del Consiglio federale.