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15.3220 · Mozione · 2015-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare nella legge sulle banche la possibilità per le banche costituite nella forma di cooperativa di emettere buoni di partecipazione.

Begründung

La legislazione "too big to fail" richiede alla banche particolari misure, tra cui un rafforzamento dei mezzi propri. Le banche costituite sotto la forma di cooperativa sono esplicitamente menzionate nella legge federale sulle banche, perciò anche loro sottostanno ai principi del "too big to fail". Il Tribunale federale ha sottolineato che la legislazione in vigore esclude l'emissione di buoni di partecipazione, rinviando dunque ad una modifica legislativa, nella misura in cui sussista una necessità di creare una nuova categoria di capitale. Questa necessità è data alla luce delle esigenze legate al rafforzamento del capitale proprio per le banche sistemiche. Grazie alla creazione di capitale con buoni di partecipazione per banche cooperative viene garantita la neutralità competitiva con banche sistemiche costituite nella forma di società anonime. Ne risulta un indiscusso vantaggio per la piazza finanziaria svizzera, la quale può così contare su stabilità e sicurezza accresciute, nonché sull'eliminazione di un elemento di distorsione della concorrenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione "too big to fail" (TBTF) non ha introdotto soltanto precetti per il rafforzamento dei mezzi propri delle banche, bensì anche particolari possibilità di finanziamento per le banche stesse. In particolare, per le banche costituite in forma di società cooperativa, che non possono aumentare i mezzi propri tramite il capitale di partecipazione, l'articolo 11 capoverso 2 della legge sulle banche prevede appositamente i cosiddetti prestiti con rinuncia al credito mirati alla creazione di capitale di terzi in sostituzione dei fondi propri. Conformemente alle disposizioni sui fondi propri, tali prestiti possono essere conteggiati, a seconda della loro natura, come fondi propri di base supplementari (AT1) o come fondi propri complementari (T2). Inoltre, in base alla legge sulla fusione, le società cooperative possono trasformarsi in società anonime e quindi creare capitale di partecipazione. A tale proposito, nel suo messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) il Consiglio federale ha già chiarito che qualora si intendesse creare una partecipazione al capitale di rischio della società senza conferire il diritto di voto, conviene scegliere la forma giuridica più consona della società anonima (FF 2002 2935). Alla luce di queste possibilità, con riguardo alla legislazione TBTF nell'ambito del diritto vigente non sussiste alcuna distorsione della concorrenza per le banche costituite in forma di società cooperativa, poiché esistono sufficienti alternative per rafforzare la base di capitale proprio.

Come citato nella mozione, in un procedimento intentato da una banca costituita in forma di società cooperativa, il Tribunale federale ha recentemente dichiarato inammissibile, ai sensi del diritto vigente, l'emissione di buoni di partecipazione da parte delle società cooperative (DTF 4A_363/2013 del 28.4.2014). L'analisi compiuta dal Tribunale federale sull'ordinamento giuridico a cui sono assoggettate le società cooperative rispetto alle società anonime mostra che le prime presentano rispetto alle seconde fondamentali differenze sia dal punto di vista patrimoniale che da quello dei diritti sociali, per cui nell'ambito delle società cooperative il capitale di partecipazione non è possibile.

Secondo le considerazioni del Tribunale federale, occorrerebbero particolari disposizioni per tutelare i partecipati dall'abuso e dal trattamento arbitrario da parte dei soci nonché effettuare una revisione di fondo delle disposizioni del diritto della società cooperativa nel Codice delle obbligazioni. Questa opinione è già stata già essenzialmente condivisa nel proprio rapporto del 24 settembre 1993 (pag. 61) dal gruppo di riflessione "Diritto societario", istituito dal Consiglio federale. Di conseguenza non sarebbe opportuno, tramite la mera modifica della legge sulle banche, consentire la creazione di capitale di partecipazione alle sole banche costituite in forma di società cooperativa di rilevanza sistemica.

Una modifica legislativa riguardante le possibilità di capitalizzazione dovrebbe dunque avvenire anche per le società cooperative non appartenenti al settore bancario e, pertanto, nell'ambito di una visione complessiva, attraverso una revisione del Codice delle obbligazioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.