15.3724 · Postulato · 2015-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità di rafforzare i diritti dei figli in caso di situazioni familiari difficili. Potrebbe ad esempio modificare come segue l'articolo 274a del Codice civile svizzero.
In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti o ad altre persone di riferimento importanti, in quanto ciò serva al bene del figlio. I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.
Begründung
Accade che il bene del figlio continui a essere seriamente minacciato dopo la procedura di separazione o di divorzio. Tale è il caso non solo quando il figlio stesso è vittima di violenza fisica o psichica, bensì anche quando vive direttamente o indirettamente (vedendone le conseguenze) abusi di potere, violenza e minacce nella relazione dei suoi genitori.
Ad esempio, dopo una separazione i contatti tra i genitori al momento della consegna dei figli in ossequio al diritto di visita costituiscono un pericolo ricorrente di escalation, che a sua volta può suscitare e perpetuare paure nei figli. Proprio in queste situazioni, relazioni stabili rappresentano un importante fattore di protezione per i minori. È nell'interesse del figlio che la sentenza/decisione tenga conto di un'eventuale relazione stabile con parenti o altre persone di riferimento importanti, come ad esempio il padrino/la madrina. Attualmente è disciplinato soltanto il diritto di contatto con i parenti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale ritiene che contatti regolari con persone al di fuori del contesto familiare, quali una madrina o un padrino, possano rivelarsi benefici per il bambino confrontato con la separazione dei genitori. Soprattutto in situazioni di conflitto parentale, queste relazioni rappresentano una risorsa preziosa per il bambino grazie al senso di sicurezza e stabilità che possono procurargli.
Il Consiglio federale non ritiene tuttavia necessario procedere all'esame chiesto dal postulato. In genere i contatti con i terzi che intrattengono una relazione stretta con il bambino sono mantenuti anche dopo la separazione dei genitori, con il consenso di questi ultimi. Se i genitori non sono d'accordo, il diritto vigente, in particolare l'articolo 274a CC citato nel postulato, garantisce al bambino la possibilità di mantenere queste relazioni. Anche se la disposizione è stata concepita prevedendo principalmente il diritto alle relazioni personali che i parenti del bambino (menzionati esplicitamente nell'articolo) potrebbero rivendicare, la cerchia dei terzi interessati è più ampia. Tale era la volontà del Consiglio nazionale al momento dell'introduzione della disposizione (Boll. Uff. 1975 1767, Boll. Uff. 1976 424). La dottrina è unanime su questo punto: il diritto alle relazioni personali può essere riconosciuto ai genitori affilianti, al padrino e alla madrina, alla matrigna o al patrigno che ha divorziato dal padre o dalla madre del bambino, nonché al partner registrato del genitore del bambino (si vedano, tra gli altri, Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, 4a ed. 1997, N 14 zu Art. 274a ZGB; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 5a ed. 2014; Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, Basler Kommentar, 5a ed. 2014, N 3-4 zu Art. 274a ZGB). Alcuni autori evocano addirittura la possibilità di riconoscere questo diritto alla maestra o al maestro di scuola (Gisela Kilde, Der persönliche Verkehr des Kindes mit Dritten, FamPra.ch 2012 pag. 231).
Il Consiglio federale non dispone di dati statistici che indichino con quale frequenza è stato concesso il diritto alle relazioni personali a terzi in virtù dell'articolo 274a CC. Non ha tuttavia motivo di dubitare che l'autorità competente esamini una simile domanda conformemente ai principi suesposti, tenendo sempre conto del criterio fondamentale del bene del minore.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.