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15.400 · Iniziativa parlamentare · 2015-02-12

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 8 capoverso 1 del regolamento del Consiglio nazionale (RCN) è modificato in modo che d'ora in poi l'Ufficio del Consiglio nazionale sia composto, oltre che dai tre membri della presidenza della Camera e dai presidenti dei gruppi parlamentari (attualmente in numero di sette), anche dagli undici presidenti delle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1-11 RCN. I quattro scrutatori non sono più membri dell'Ufficio. La rappresentanza dei presidenti delle commissioni nell'Ufficio è disciplinata per analogia dall'articolo 7 capoversi 2 e 3 RCN.

Begründung

I compiti principali dell'Ufficio consistono nel pianificare e organizzare il lavoro parlamentare. Particolare importanza rivestono la definizione del programma delle sessioni e l'assegnazione degli affari alle commissioni: da un lato, perciò, l'Ufficio necessita di informazioni da parte delle commissioni, mentre dall'altro le commissioni sono le dirette interessate dalle decisioni prese dall'Ufficio.

Il Consiglio nazionale conosce due importanti categorie di organi incaricati di preparare la trattazione dei suoi affari: i gruppi parlamentari e le commissioni. Entrambi hanno compiti diversi, ma sono senza dubbio su un piano di parità e figurano nella Costituzione federale. Il fatto che finora siano direttamente coinvolti nella conduzione del Consiglio soltanto i presidenti dei gruppi parlamentari, ma non i presidenti delle commissioni non ha una motivazione oggettiva, ma può essere spiegato soltanto dal profilo storico: fino al 1991 il lavoro delle commissioni era svolto principalmente in commissioni ad hoc che, per forza di cose, non potevano essere rappresentate in un organo direttivo permanente come l'Ufficio.

La presenza dei presidenti delle commissioni nell'Ufficio presenta il grande vantaggio che le informazioni relative ai lavori commissionali confluiscono direttamente nelle discussioni dell'Ufficio e che quest'ultimo decide coinvolgendo tutte le principali parti in causa. Rispetto a questa pratica, le consultazioni condotte oggi nelle presidenze e nelle segreterie delle commissioni risultano inefficienti e soprattutto poco trasparenti.

Grazie alla presenza dei presidenti delle commissioni nell'Ufficio, le decisioni di quest'ultimo poggiano su basi più ampie e sono maggiormente accettate.

In quanto organo di conduzione del Consiglio l'Ufficio dovrebbe, da un lato, tener conto degli interessi parziali dei diversi gruppi parlamentari e delle diverse commissioni, mentre dall'altro considerare anche gli interessi istituzionali del Consiglio nel suo insieme. Condividere con i presidenti delle commissioni la responsabilità della conduzione del Consiglio rafforza anche questa seconda importante funzione dell'Ufficio.

Modificare la composizione dell'Ufficio potrebbe comportare uno svantaggio in termini di efficienza che, se gli attuali 14 membri salissero a 21, rischia di diminuire. Chi adduce simili argomenti dovrebbe, per coerenza, delegare i compiti dell'Ufficio a un organo ancora più piccolo, come per esempio il collegio presidenziale composto da tre soli membri. Allora sì che l'efficienza sarebbe massima. Diversamente che per un organo di conduzione del settore economico, l'efficacia dell'organo di direzione di un organismo rappresentativo del popolo non si può misurare unicamente in termini di efficienza. Altrettanto rilevante è il criterio della rappresentanza ottimale degli organi importanti cui compete la pianificazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio, ovvero indubbiamente sia delle commissioni sia dei gruppi parlamentari. Con 21 membri l'Ufficio sarà comunque sempre più piccolo di una commissione permanente, che ne conta 25.

Si potrebbe anche obiettare che la nuova misura comprometterebbe la continuità della composizione dell'Ufficio. Attualmente, infatti, il mandato degli scrutatori è di quattro anni, mentre quello dei presidenti delle commissioni di due. Non sarebbe tuttavia un grave svantaggio, in quanto i presidenti potrebbero essere sostituiti dai vicepresidenti o eventualmente anche da membri delle commissioni che le hanno presiedute in precedenza. Inoltre, sostenere i presidenti delle commissioni durante il loro mandato nell'Ufficio figurerà nel capitolato degli oneri delle segreterie delle commissioni, contribuendo così a garantire la continuità della partecipazione dei presidenti delle commissioni ai lavori dell'Ufficio.

Gli scrutatori, contrariamente a quanto accadeva prima dell'introduzione del sistema di voto elettronico, hanno invece compiti molto limitati. Rimangono tuttavia necessari, in particolare in occasione delle elezioni nell'Assemblea federale plenaria e in caso di guasto del sistema di voto elettronico. Per poter svolgere quest'ultima funzione, in aula devono continuare a occupare i posti in prima fila, di fronte ai deputati. Questi compiti da soli non giustificano tuttavia la loro presenza nell'Ufficio. Gli scrutatori servivano finora soprattutto a compensare in parte la presenza dei grandi gruppi parlamentari nell'Ufficio, che vi erano sottorappresentati; i gruppi, infatti, indipendentemente dalla loro grandezza, sono rappresentati nell'Ufficio dal loro presidente. Questo ruolo può ora essere svolto ancora meglio dai presidenti delle commissioni, i cui seggi sono ripartiti tra i gruppi in funzione della forza numerica di questi ultimi.

Del resto l'ultima revisione totale del diritto parlamentare in un cantone svizzero, ossia della legge sul Gran Consiglio del cantone di Berna entrata in vigore il 1° giugno 2014, prevede anch'essa che i presidenti delle commissioni permanenti siedano nell'ufficio del Consiglio. Stando a quanto dichiarato dal segretario generale, questa nuova pratica si è già dimostrata valida.