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15.4140 · Postulato · 2015-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la compatibilità dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, nel suo disciplinamento attuale, con i principi costituzionali dell'uguaglianza giuridica e della parità dei sessi, e di stilare un rapporto in materia.

Begründung

Il postulato 13.3826, che contiene la stessa richiesta del postulato attuale, è stato depositato la prima volta il 26 settembre 2013. Nel parere del 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha proposto di accoglierlo. Il 13 dicembre 2013 è stato dibattuto con opposizioni in Consiglio nazionale, per cui la discussione è stata differita. Il 25 settembre 2015 il postulato è stato tolto dal ruolo poiché pendente da più di due anni. Nessuna disposizione impedisce a un consigliere o a un gruppo parlamentare di depositare un intervento con il medesimo contenuto.

La problematica è infatti tuttora di attualità. Secondo una nuova decisione del Tribunale federale, in caso di conclusione di un matrimonio che ha influenzato fortemente la sua vita una donna ha per principio diritto a preservare il tenore di vita avuto nel corso di tale unione (debito mantenimento). Sempre secondo la suddetta decisione, se dopo il pensionamento la donna non riesce a preservare lei stessa tale tenore, il suo ex marito deve aiutarla con rendite di mantenimento finché non va anch'esso in pensione. Il fatto che la donna esercitava un'attività lucrativa per cui nel periodo tra il divorzio e il pensionamento era totalmente autonoma dal punto di vista economico non modifica la questione: l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è di norma illimitato e termina di regola soltanto quando il coniuge ad esso sottoposto va in pensione (DTF 5A_43/2015 del 13 ottobre 15 - Pubblicazione DTF).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge prevede, in una formulazione neutrale comprendente entrambi i sessi, che le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta nel matrimonio vadano sopportate in comune anche quando il matrimonio viene sciolto. I coniugi sono pertanto interessati dal mantenimento postmatrimoniale non in quanto donna e uomo ma in quanto coniuge avente l'obbligo e coniuge avente il diritto al mantenimento; le capacità finanziarie dopo il divorzio e dunque il "ruolo" di parte avente diritto od obbligo risulta dalla ripartizione dei compiti scelta congiuntamente e non dal sesso.

Il disciplinamento legale del mantenimento postmatrimoniale è quindi compatibile con i principi costituzionali dell'uguaglianza giuridica e della parità di diritti.

Le disposizioni determinanti del diritto in materia di mantenimento sono d'altronde concepite come cosiddette clausole generali. La legge non prescrive in maniera vincolante né l'ammontare né la durata del diritto al mantenimento postmatrimoniale. Nel quadro dell'applicazione della legge nel singolo caso, i tribunali - e in particolare il Tribunale federale - non sono pertanto soltanto autorizzati, quanto piuttosto obbligati a esaminare se una sentenza sia conforme alla Costituzione e segnatamente al principio del pari trattamento dei due sessi (interpretazione conforme alla Costituzione). Né la prassi giudiziaria né la dottrina mettono oggigiorno seriamente in discussione la conformità costituzionale del diritto al mantenimento postmatrimoniale. Il Consiglio federale non ritiene dunque necessario approfondire la questione sollevata nel postulato.

Come emerge dal suo parere del 20 novembre 2013, la proposta del Consiglio federale di accogliere il postulato 13.3826 risultava dalla revisione del diritto in materia di mantenimento dei figli, allora in corso. La questione avrebbe eventualmente potuto essere approfondita assieme ad altri punti interessanti per la suddetta revisione. Dato che tale revisione si è nel frattempo conclusa, il Consiglio federale ritiene che non vi sia motivo di effettuare ulteriori accertamenti.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.