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16.302 · Iniziativa cantonale · 2016-01-13

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

Il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) è modificato come segue:

1. Art. 212 cpv. 1 secondo periodo (nuovo):

"... I cantoni possono aumentare questo valore fino a 4000 franchi al massimo."

2. Art. 210 cpv. 1 lett. c secondo periodo (nuovo):

"... I cantoni possono aumentare questo valore fino a 8000 franchi al massimo."

3. Art. 198 lett. f secondo periodo (nuovo):

"... I cantoni che hanno istituito un tribunale commerciale ai sensi dell'articolo 6 CPC possono prevedere che anche per i contenziosi contemplati dal presente articolo sia eseguita una procedura di conciliazione;"

Begründung

Per cause civili litigiose il nuovo Codice di procedura civile prevede in linea di massima l'obbligo di fare un tentativo di conciliazione preliminare. In alcuni contenziosi l'autorità di conciliazione può presentare alle parti persino una proposta di giudizio (art. 210 CPC) oppure, se l'attore ne fa richiesta, giudicare essa stessa le controversie (art. 212 CPC).

Il pensiero qui sotteso "conciliare invece di giudicare" dev'essere visto con favore poiché comporta un alleggerimento dei tribunali civili. Proprio per il cantone di Berna l'autorità di conciliazione è un modello di successo e ciò traspare dall'alta quota di casi liquidati pari all'85 per cento. Conferendo all'autorità di conciliazione la possibilità intesa in senso ampio di sbrigare i contenziosi mediante decisione, i tribunali civili sarebbero ulteriormente sgravati ed eviterebbero processi dispendiosi. Questo rafforza la pace giuridica. Concretamente il diritto cantonale deve poter ampliare le competenze dell'autorità di conciliazione:

- nei contenziosi patrimoniali l'autorità di conciliazione deve poter decidere secondo l'articolo 212 capoverso 1 CPC d'ora in poi fino a un valore litigioso di 4000 franchi al massimo, su richiesta dell'attore. Attualmente questo è possibile solo fino a un valore di 2000 franchi.

- In tutti gli altri contenziosi patrimoniali l'autorità di conciliazione deve poter sottoporre alle parti una proposta di giudizio secondo l'articolo 210 capoverso 1 lettera c CPC d'ora in poi fino a un valore litigioso di 8000 franchi. Attualmente questo è possibile solo fino a un valore di 5000 franchi.

- Infine i cantoni che hanno istituito un tribunale commerciale (come il cantone di Berna) devono poter prevedere anche per le controversie a cui è applicabile l'articolo 6 CPC una procedura di conciliazione (nei cantoni che non dispongono di un tribunale commerciale, per i contenziosi commerciali va effettuata in pratica già oggi una procedura di conciliazione).

Dato che attualmente l'autorità di conciliazione non opera in ogni cantone secondo lo stesso modello (sarebbe pensabile un modello di conciliazione come nel cantone di Berna, il modello del giudice di pace o il modello di una conciliazione interna al tribunale) e la quota dei casi liquidati non è dappertutto uguale, non sarebbe ottimale in questo contesto introdurre una soluzione unica su tutto il territorio svizzero. Piuttosto, dal momento che ai cantoni è riservata un'estesa competenza di regolamentazione, essi devono anche avvalersene. Alla luce dei modelli di autorità di conciliazione già oggi diversificati e del fatto che i cantoni non sono obbligati a istituire tribunali commerciali, eventuali timori di una frammentazione del diritto processuale a causa della modifica proposta sono infondati.

Dato che le autorità di conciliazione nel cantone di Berna operano in modo particolarmente efficace, proprio a questo proposito il Cantone di Berna ha interesse a una revisione parziale del CPC. La modalità dell'iniziativa cantonale quindi si impone.