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16.3375 · Postulato · 2016-06-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di esaminare le misure da adottare per favorire le importazioni parallele in ambito digitale, ovvero limitare il cosiddetto "geo-blocco" per permettere ai consumatori svizzeri di usufruire di servizi on line disponibili all'estero e di utilizzare all'estero i servizi offerti in Svizzera. Se necessario, il Consiglio federale dovrà adeguare la legislazione sul diritto d'autore.

Begründung

Mentre l'Unione europea istituisce un proprio "mercato unico digitale", la pratica del geo-blocco impedisce ai consumatori svizzeri di utilizzare i servizi on line offerti all'estero, sia direttamente sia tramite il blocco dei servizi di rete virtuale privata (virtual private network, VPN). Allo stesso modo, i servizi acquistati in Svizzera non sono più disponibili quando ci si reca all'estero. Tutto ciò complica inutilmente il commercio internazionale e viola i principi stabiliti negli accordi che promuovono il libero scambio di beni e servizi.

Queste pratiche impediscono le importazioni parallele di servizi digitali, costringono gli utenti svizzeri a ricorrere ad alternative costose e limitano drasticamente la scelta. Inoltre, date le dimensioni ridotte del mercato svizzero, alcune imprese rinunciano a offrire i loro servizi ai nostri consumatori.

Spesso le limitazioni prendono la forma di accordi di distribuzione esclusivi tra gruppi di imprese, a volte in violazione della legge sui cartelli, o di intese restrittive infragruppo, che devono essere contrastate per tutelare i consumatori all'interno di un mercato libero e incentivare la concorrenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel maggio del 2015 la Commissione europea ha approvato un'agenda per la creazione di un mercato digitale interno con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli legali al commercio tra gli Stati membri. Tuttavia, gli sforzi dell'Unione in tal senso sono ancora all'inizio. La Commissione europea ha sottoposto al Parlamento europeo e agli Stati membri alcune proposte di attuazione, ad esempio un regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di informazione on line o un regolamento concernente misure contro il geo-blocco. Un'ulteriore proposta di regolamento per quanto riguarda l'accesso ai servizi on line all'estero dovrebbe vedere la luce nell'autunno 2016. Tuttavia, il risultato del processo legislativo successivo non è prevedibile e prima che le misure vengano attuate passeranno alcuni anni.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea a Bruxelles e i servizi competenti dell'amministrazione federale seguono da vicino gli sviluppi e informano costantemente il Consiglio federale. Nell'ambito della strategia "Svizzera digitale" si prevede di continuare l'attività di monitoraggio. Inoltre, il 6 giugno 2016 il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato 16.3080, "Mercato interno digitale dell'UE. Ripercussioni sulla Svizzera", che chiede al Consiglio federale di analizzare in un rapporto le ripercussioni della creazione di un mercato interno digitale nell'UE sull'economia svizzera. Pertanto, il Consiglio federale dispone già degli elementi necessari per individuare tempestivamente gli effetti del potenziamento del mercato interno digitale dell'UE e adottare misure adeguate.

Alla luce delle attività in corso nell'Unione europea il Consiglio federale ritiene che sia prematuro e non opportuno valutare misure riguardanti l'accesso e la portabilità transfrontaliera di contenuti on line in Svizzera. Poiché si tratta di questioni di rilevanza transfrontaliera, l'adozione di misure unilaterali e non concordate non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo. Inoltre, imporre la legislazione svizzera all'interno del diritto internazionale risulterebbe molto difficile sia a livello giuridico sia a livello politico. Pertanto, prima di introdurre appositi provvedimenti nel nostro Paese è meglio dialogare con l'UE e aspettare di conoscere l'esito dei lavori legislativi in corso.

Per stabilire in che misura gli accordi di distribuzione rappresentano un atto illecito ai sensi della legge sui cartelli o se determinati comportamenti costituiscono un abuso della posizione dominante sul mercato occorre sempre valutare i singoli casi. Questa valutazione spetta alla Commissione della concorrenza (COMCO) e alla sua segreteria. Già oggi la COMCO e la sua segreteria sanzionano gli ostacoli alle importazioni dirette e parallele di prodotti fisici o digitali qualora questi ultimi si basino su accordi in materia di concorrenza tra imprese economicamente indipendenti le une dalle altre o su pratiche illecite di imprese che dominano il mercato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.