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16.3429 · Interpellanza · 2016-06-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA), il Consiglio federale autorizza l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) a elaborare direttive e istruzioni finalizzate a garantire un elevato standard di sicurezza sulla base di norme e raccomandazioni internazionali (dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, ICAO, o dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, AESA). Tali norme e raccomandazioni garantiscono un traffico aereo sicuro, la qual cosa è senza dubbio anche nell'interesse della Svizzera. Tuttavia, poiché le raccomandazioni di queste autorità, pur non essendo vincolanti, vengono applicate in Svizzera con solerzia e precisione esemplare, l'UFAC appesantisce gli esercenti degli aerodromi con inutili costi supplementari e svantaggi concorrenziali. Proprio per l'aviazione generale, la pressione generata dai costi è enorme e ogni ulteriore regolamentazione finalizzata al raggiungimento di uno standard di sicurezza superiore alla media può essere intesa come una forma di perfezionismo svizzero e costituire una minaccia per la sopravvivenza, in particolare, degli aerodromi regionali e dei campi di volo.

Si prega quindi il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Fino a che punto è disposto a derogare dal recepimento diretto delle raccomandazioni dell'ICAO o dell'AESA?

2. Prima del recepimento di raccomandazioni non vincolanti, in che modo ne viene verificata la proporzionalità mediante l'analisi d'impatto della regolamentazione?

3. Perché, in caso di divergenza dalle prescrizioni di best practice (raccomandazioni) è necessario un safety assessment o un aeronautical study, sebbene non si tratti di prescrizioni vincolanti?

4. Quali ritiene che siano le possibilità di dare agli esercenti degli aerodromi più libertà nell'applicazione delle raccomandazioni?

5. In che modo è possibile consentire agli aerodromi regionali e ai campi di volo utilizzati principalmente per l'aviazione generale (in particolare attività di lavoro aereo, aviazione leggera e sportiva) di applicare in modo meno rigido le raccomandazioni internazionali?

6. Nella nuova edizione del rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera, per quanto riguarda il recepimento del diritto internazionale, il Consiglio federale parla di sussidiarietà delle normative. In che misura il principio di sussidiarietà deve essere applicato e come influenza il margine di manovra dell'UFAC?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le norme definite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) descrivono il livello di sicurezza minimo perseguito a livello internazionale. Un livello di sicurezza ancora più elevato viene perseguito attraverso disposizioni che rispecchiano il cosiddetto "stato della tecnica" (best practice o raccomandazioni/Recommendations). In Svizzera, lo stato della tecnica è considerato la grandezza di riferimento per quanto riguarda la sicurezza del traffico aereo (art. 108a cpv. 1 della legge sulla navigazione aerea, LNA; RS 748.0).

Diversamente dalle norme e raccomandazioni dell'ICAO, che sono applicabili direttamente, le norme europee sono recepite dalla Svizzera nel quadro dell'accordo bilaterale sul traffico aereo con l'UE, dopo la deliberazione in seno al comitato misto. Il regolamento (UE) n. 139/2014 della commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti si applica tuttavia solamente agli aeroporti di Zurigo, Ginevra, Berna, Lugano e San Gallo-Altenrhein.

2.-5. In virtù dell'articolo 6a LNA in combinato disposto con l'articolo 3 capoverso 1bis dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (RS 748.131.1), le norme e le raccomandazioni dell'ICAO che figurano negli allegati alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (convenzione; RS 0.748.0), nonché le relative prescrizioni tecniche per gli aeroporti, gli ostacoli alla navigazione aerea, la misurazione del terreno e la costruzione di impianti della navigazione aerea sono direttamente applicabili. Non viene quindi effettuata preventivamene alcuna verifica della proporzionalità.

Per contro, la Svizzera si riserva, nei confronti dell'ICAO, di divergere in singoli casi da tutte le prescrizioni degli allegati se, sulla base di uno studio aeronautico, può essere dimostrato il medesimo standard di sicurezza. In singoli casi è quindi possibile divergere da una raccomandazione, se l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), nel valutare la documentazione che deve essere trasmessa dall'aeroporto, giunge alla conclusione che l'attuazione della raccomandazione non è proporzionata. La proporzionalità viene quindi valutata nei casi concreti, sulla base di criteri operativi, economici ed ecologici.

Il Consiglio federale non reputa utile divergere sistematicamente dalle raccomandazioni istituendo deroghe per gli aerodromi e i campi di volo utilizzati principalmente dall'aviazione generale: invece di creare nuove basi legali separate per gli aerodromi regionali e per i campi di volo, ritiene più opportuno evitare ulteriori regolamentazioni e applicare le raccomandazioni esistenti come fatto sinora, con buon senso e tenendo conto del principio di proporzionalità.

6. Il rapporto 2016 sulla politica aeronautica della Svizzera rileva che la Svizzera si impegna a favore di norme internazionali sufficientemente ampie e dettagliate. Esse devono riguardare solamente quei settori per i quali un'armonizzazione si rivela opportuna ai fini della sicurezza della navigazione aerea e lasciare spazio a soluzioni a carattere nazionale (sussidiarietà delle normative).

L'UFAC consulta regolarmente il settore svizzero dell'aviazione in merito a progetti di normative a livello internazionale per fare conoscere, nel quadro delle sue possibilità, la posizione della Svizzera e per ottenere eventualmente deroghe per il nostro Paese.

Risposta del Consiglio federale.