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16.3516 · Interpellanza · 2016-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Decisioni sbagliate dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) possono comportare gravi danni personali e patrimoniali.

I danneggiati hanno diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale. Il diritto federale delega la responsabilità ai cantoni.

I cantoni e i responsabili dell'APMA possono tutelarsi contro le conseguenze finanziarie con programmi di assicurazione. Tuttavia, in caso di errori intenzionali o atti commessi per negligenza grave le assicurazioni non pagano oppure pagano soltanto una parte.

Al di là di ciò, i danneggiati non hanno il diritto di intentare un'azione contro la persona che ha effettivamente causato il danno e di avanzare pretese di risarcimento. Nell'ambito assai sensibile della privazione della libertà a scopo assistenziale in senso lato occorre fare tutto il possibile affinché i collaboratori dell'APMA siano istruiti a evitare errori per negligenza grave o addirittura intenzionali e ingerenze eccessive nelle libertà personali tutelate dalla Costituzione.

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui non è opportuno proteggere dalle conseguenze giuridiche i collaboratori dell'APMA che agiscono in maniera negligente se non addirittura intenzionale causando gravi danni alle loro vittime?

2. Quali pertinenti adeguamenti di legge sono ipotizzabili?

3. La legislazione attuale garantisce che le vittime dell'APMA ottengano in tempo utile un risarcimento o una riparazione morale?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il vecchio diritto prevedeva, negli articoli 426 a 429 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) una complessa responsabilità personale graduale. In primo luogo rispondevano personalmente il curatore, il tutore o l'assistente e i membri delle autorità. Soltanto se questi non potevano coprire il danno rispondevano i cantoni o i comuni. Con la revisione del diritto tutorio il legislatore si è distanziato volutamente da questo complicato sistema. Secondo l'attuale concezione della responsabilità, per l'operato statale è in primo luogo responsabile lo Stato, indipendentemente dal fatto che un membro dell'autorità abbia agito in maniera colposa o meno. In fin dei conti ciò favorisce il danneggiato, a cui non interessa quale curatore o membro dell'autorità sia responsabile del danno.

Il nuovo diritto prevede la responsabilità statale diretta del cantone competente (art. 454 CC). Questo disciplinamento della responsabilità corrisponde a quello nell'ambito del registro fondiario, dello stato civile e dell'esecuzione.

Il cantone interessato deve decidere se e a quali condizioni intende e può esercitare il regresso nei confronti di una persona venuta meno ai propri obblighi. A tal fine è applicabile il diritto cantonale in materia di responsabilità. I membri dell'autorità, i collaboratori dell'APMA o i curatori devono inoltre rispondere del loro comportamento sia penalmente sia sul piano del diritto disciplinare. I collaboratori dell'APMA non sono quindi generalmente tutelati dalle conseguenze giuridiche.

Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene necessario legiferare.

3. La procedura per far valere una pretesa di risarcimento o di riparazione morale è retta dal diritto cantonale pubblico (in materia di responsabilità). Al Consiglio federale non risultano ritardi ingiustificati nell'ambito di tale procedura dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.

Risposta del Consiglio federale.