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16.3611 · Interpellanza · 2016-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Ha di recente fatto scalpore il caso dei due fratelli musulmani residenti a Therwil/BL, figli di un imam, che si sono rifiutati per presunti motivi religiosi di dare la mano ad una loro docente perché donna. Allarmante il fatto che la direzione scolastica aveva accordato ai due giovani integralisti il permesso di non stringere la mano all'insegnante, prima di venire sconfessata dal dipartimento cantonale.

Si è inoltre appreso che i due fratelli, assieme ai loro familiari, erano candidati alla naturalizzazione. La procedura è stata sospesa a seguito alla questione della stretta di mano rifiutata e della risonanza mediatica avuta dall'episodio. Questo però significa che, senza la vicenda citata, con buona probabilità la famiglia integralista avrebbe ottenuto il passaporto elvetico.

La presenza su suolo svizzero di persone straniere che rifiutano le regole più elementari del vivere insieme in una società occidentale non solo non è auspicabile, ma non è nemmeno accettabile. Gli immigrati che rifiutano di integrarsi non sono al loro posto in Svizzera.

Chiedo quindi al Consiglio federale:

1. È intenzione del Consiglio federale attivarsi affinché le persone straniere che rifiutano le più elementari regole di convivenza del nostro Paese - come appunto dare la mano alle donne - vengano prima ammonite ed in seguito, se perseverano nei loro comportamenti, allontanate dalla Svizzera?

2. Condivide il Consiglio federale il principio che l'eventuale ammonimento di cui al punto precedente va obbligatoriamente incorporato nel dossier nel caso le persone ammonite si trovassero a postulare la naturalizzazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il diritto attuale permette alle competenti autorità cantonali di revocare un permesso di dimora o di domicilio, in particolare se lo straniero viola gravemente o mette in pericolo l'ordine pubblico svizzero (art. 62 e 63 LStr nonché 80 OASA). L'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone (FF 2002 3327 3424). L'ordine pubblico include in particolare il rispetto dei valori della Costituzione tra cui l'uguaglianza tra uomo e donna nella vita quotidiana.

Una tale misura deve tuttavia essere proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, i cantoni tengono conto degli interessi pubblici, della situazione personale dello straniero e del suo grado d'integrazione. Se la revoca è ritenuta una misura giustificata ma inadeguata, l'autorità competente può rivolgere un avvertimento alla persona in questione. In tal modo le autorità competenti possono esigere un certo comportamento paventando una misura di diritto degli stranieri in caso di recidiva od omissione.

Il disegno di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione), attualmente trattato in Parlamento (13.030), prevede di attribuire maggior peso ai principi importanti dell'integrazione sancendoli nella legge.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario adottare misure supplementari a quelle già esistenti.

2. Gli avvertimenti pronunciati dalle autorità migratorie figurano già oggi nell'incarto dello straniero interessato e le autorità competenti in materia di naturalizzazione possono chiedere di accedere alle informazioni contenute in tale incarto.

Per migliorare lo scambio di informazioni, la nuova legge sulla cittadinanza (nLCit) prevede una base legale in materia di assistenza amministrativa (art. 45 nLCit). Tutte le autorità, federali, cantonali o comunali, dovranno fornire le informazioni richieste in relazione alla naturalizzazione.

Risposta del Consiglio federale.