Vietare il finanziamento dei luoghi di culto musulmani da parte di Stati esteri che sostengono terroristi o violano i diritti umani
16.3612 · Mozione · 2016-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche di legge che permettano di identificare e vietare il finanziamento diretto o indiretto dei luoghi di culto musulmani e altri centri islamici da parte di Stati esteri che non rispettano i diritti umani o sospettati di sostenere gruppi terroristici.
Begründung
Dopo altre situazioni analoghe, la polemica suscitata dall'apertura del museo delle civilizzazioni dell'Islam a La Chaux-de-Fonds ha posto al centro del dibattito un elemento importante, ricorrente in questo genere di progetti: l'origine del suo finanziamento.
Sembra infatti che numerosi luoghi di culto musulmani e altri centri islamici di qualsiasi genere siano finanziati, se non direttamente perlomeno indirettamente, da Stati (Paesi del Golfo, Turchia in particolare) che, notoriamente:
1. sostengono gruppi terroristici o fortemente sospettati dalla comunità internazionale di farlo;
2. o non rispettano i diritti umani; e
3. che, in tal modo, cercano di diffondere da noi un islam fondamentalista e politicizzato che incoraggia uno sviluppo del comunitarismo pericoloso per la coesione e l'identità del nostro Paese.
Se vogliamo proteggerci contro questa forma di ingerenza di Stati esteri (veri e propri o da parte delle famiglie al potere), è inoltre indispensabile dotarci in anticipo dei mezzi e anzitutto delle basi legali necessarie alla loro identificazione.
Le autorità interessate si dichiarano impotenti su tutti questi punti. Siamo pertanto tenuti ad aiutarle.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dei rischi che l'estremismo religioso comporta per la sicurezza interna e la pace religiosa in Svizzera. Come menzionato nella risposta alla mozione Quadri 16.3330, esistono già varie basi legali per contrastare tale fenomeno. A seconda delle circostanze, i cantoni e la Confederazione possono intervenire in virtù del diritto penale, del diritto in materia di stranieri (divieto d'entrata in Svizzera, revoca del permesso di dimora, ecc.) o della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).
Il diritto federale non dispone di basi legali che consentano di repertoriare in maniera regolare e sistematica le fonti di finanziamento delle comunità religiose e delle comunità musulmane in particolare (in proposito cfr. la risposta all'interpellanza Humbel 16.3274). Le fonti di finanziamento delle comunità religiose possono tuttavia essere identificate in base all'articolo 5 della legge federale sul servizio informazioni civile (RS 121), che autorizza la raccolta e il trattamento mirati di dati personali all'insaputa degli interessati, purché i presupposti definiti nella LMSI (p. es. la preparazione o l'esecuzione di atti di terrorismo o estremismo violento) siano rispettati. La Confederazione può pure ottenere informazioni in fonti pubbliche. Il disciplinamento dei rapporti tra Stato e comunità religiose compete peraltro ai cantoni (art. 72 cpv. 1 della Costituzione). A tale proposito, i cantoni che definiscono le condizioni legali per il riconoscimento delle comunità religiose esigono spesso la trasparenza finanziaria. Finora nessun cantone ha ancora riconosciuto alcuna comunità musulmana.
Il divieto di finanziare i luoghi di culto con fondi esteri riguarda soltanto le comunità musulmane. Come precisato dal Consiglio federale nella risposta alla mozione Quadri 16.3330, bisogna evitare di sospettare in maniera generalizzata le comunità musulmane. Il divieto di finanziare le associazioni musulmane con fondi esteri contribuirebbe a insinuare questo sentimento di sospetto nei confronti dei musulmani in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le comunità musulmane debbano beneficiare della medesima libertà religiosa e di associazione accordata alle altre comunità religiose.
La misura proposta dalla mozione appare inoltre poco praticabile. Uno Stato estero che intenderebbe eludere il divieto di finanziare un luogo di culto musulmano in Svizzera non avrebbe alcun problema a ricorrere a intermediari o un prestanome. I provvedimenti da adottare per contrastare tali manovre cagionerebbero un lavoro oneroso a fronte di un'efficacia pratica limitata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.