Casi Dublino e clausola di sovranità. Quali sono i criteri per permettere il ricongiungimento di membri della medesima famiglia?
16.4111 · Interpellanza · 2016-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La clausola di sovranità (art. 17 del regolamento Dublino III) permette a uno Stato di rinunciare al trasferimento di un richiedente l'asilo verso il Paese responsabile e di trattare una domanda, in particolare "al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela".
Nel caso in cui la Svizzera ha attivato la clausola di sovranità per motivi inerenti al ricongiungimento di membri della medesima famiglia, quali vincoli di parentela sono stati considerati? In quanti casi?
Esiste una direttiva interna alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) che definisce i criteri per prendere in considerazione dei legami di parentela nel trattamento dei casi Dublino?
Begründung
Il regolamento Dublino precisa che il rispetto della vita famigliare deve costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri al momento dell'applicazione del regolamento (art. 14 RD III). L'articolo 17 permette agli Stati di derogare ai criteri di responsabilità, in particolare per permettere il ricongiungimento di membri della medesima famiglia.
In determinati casi, i richiedenti l'asilo vengono in Svizzera perché vi hanno famigliari in grado di offrire loro sostegno e di favorire la loro integrazione. Tuttavia, vari richiedenti in questa situazione sarebbero stati rinviati dalla Svizzera verso un altro Stato Dublino in cui erano transitati in precedenza, talvolta soltanto per poche ore.
In origine gli accordi di Dublino sono stati conclusi essenzialmente per impedire ai richiedenti l'asilo di depositare una domanda in vari Paesi, obiettivo che è stato ampiamente raggiunto. Un'applicazione eccessivamente restrittiva non è quindi né giustificata né conforme allo spirito del regolamento. La Svizzera può avvalersi del suo margine di apprezzamento e applicare il regolamento Dublino in modo da rispettare, in ogni situazione, il diritto delle famiglie di stare insieme.
Stellungnahme des Bundesrates
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina accuratamente ogni domanda d'asilo considerando le circostanze concrete del singolo caso. Uno Stato Dublino è obbligato a entrare in materia se un trasferimento violerebbe disposizioni del diritto internazionale o anche per motivi umanitari. Questo avviene perlopiù nel caso di persone particolarmente vulnerabili quali minorenni non accompagnati, famiglie, famiglie monoparentali o persone con problemi di salute di una certa gravità. Tuttavia, anche in questi casi occorre valutare singolarmente se l'applicazione della clausola di sovranità è adeguata e se un trasferimento comporterebbe un caso di rigore.
Tale valutazione non è disciplinata in una direttiva interna, in quanto deve sempre essere effettuata sulla base delle circostanze specifiche del singolo caso. La decisione di entrare in materia si fonda perlopiù su una combinazione di vari elementi che, presi singolarmente, non comportano un caso di rigore, ma cumulati raggiungono un livello che giustifica l'applicazione della clausola di sovranità.
Il regolamento Dublino prevede criteri che definiscono in quali situazioni è possibile riunire o separare membri di una famiglia. Nell'applicare tali criteri, la SEM si orienta alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Oltre a considerare una situazione di particolare dipendenza, si esamina in particolare se la relazione tra i parenti è degna di protezione ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), valutando se esiste una relazione intatta e vissuta. A tal fine si considerano fattori quali un'abitazione comune, una comunione delle finanze, i legami reciproci tra i partner, nonché la stabilità e la durata della relazione. In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, una persona può appellarsi alla protezione della vita famigliare ai sensi dell'articolo 8 CEDU se un famigliare in Svizzera dispone di un diritto di soggiorno durevole. Se questi criteri sono adempiuti, si rinuncia a una procedura Dublino.
L'applicazione della clausola di sovranità è rilevata statisticamente soltanto dal 2014. Dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2016 la Svizzera ha esaminato la domanda di 4790 persone. Non è possibile valutare statisticamente in quanti casi la clausola di sovranità è stata applicata in Svizzera in ragione di un vincolo famigliare.
Risposta del Consiglio federale.