17.3041 · Interpellanza · 2017-03-01
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'insegnamento universitario in odontoiatria si basa su un portfolio di competenze fortemente improntato alla dimensione clinica della formazione. Per ottenere il diploma di master universitario in odontoiatria, lo studente deve superare diversi esami teorici e soprattutto clinici durante il suo percorso di studi. Tuttavia, l'entrata in vigore della legge federale sulle professioni mediche universitarie nel 2007 ha cambiato le responsabilità a livello di esami finali, generando una situazione paradossale: d'ora in avanti questo diploma non avrà alcun valore sul mercato del lavoro poiché il diritto a esercitare sarà concesso dai medici cantonali. L'ordinanza sulle professioni mediche precisa infatti che entro qualche settimana dal superamento dell'esame universitario di master, ciascun dentista diplomato è sottoposto a un esame supplementare (federale) di soltanto quattro ore, che copre tutti gli aspetti dell'odontoiatria e consiste esclusivamente in un questionario puramente teorico con domande a risposta multipla. Questo esame è una ripetizione inutile e non verifica la pratica clinica, aspetto fondamentale nel lavoro quotidiano di un dentista. Si presenta inoltre una seconda situazione paradossale: un dentista titolare di un diploma estero rilasciato da un Paese dell'UE riceverà automaticamente il diritto a esercitare a livello cantonale, senza dover superare alcun esame federale né alcun controllo del livello formativo conseguito. In numerosi Paesi dell'UE, gli studenti di odontoiatria ricevono una formazione clinica marginale e ciononostante possono, senza controlli né limitazioni, curare la popolazione svizzera già dal loro arrivo nel Paese. Gli studenti svizzeri altamente formati sono quindi doppiamente discriminati: devono superare esami universitari severi e, per poter esercitare la professione, sono sottoposti a un secondo esame, inappropriato e non previsto per i dentisti con un diploma estero.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Cosa pensa di questo esame federale supplementare che non permette di verificare nella sua interezza le competenze acquisite durate il corso di studi?
2. Come pensa di intervenire per evitare questa prassi che discrimina gli studenti svizzeri rispetto a quelli stranieri?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nei dibattiti sull'elaborazione della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11), la volontà delle Camere federali era d'introdurre un esame federale per tutte e cinque le professioni mediche universitarie (medico, dentista, veterinario, farmacista e chiropratico). L'esame federale, insieme all'accreditamento dei cicli di studio universitari secondo la LPMed, garantisce la qualità dei diplomi federali. La forma e il contenuto dell'esame federale in odontoiatria tengono conto del fatto che le capacità pratiche sono già state verificate nel corso dell'intera durata degli studi universitari. L'università disciplina le condizioni per l'ottenimento del master in odontoiatria. Dato che in uno o pochi giorni non è possibile verificare l'insieme delle capacità pratiche (preparazione, efficacia del trattamento, accompagnamento terapeutico), l'esame federale in odontoiatria si concentra sulla valutazione delle conoscenze teoriche indispensabili per esercitare la professione. La competente commissione d'esame vigila affinché l'esame federale non valuti le stesse competenze già verificate nel corso degli studi universitari.
2. Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALCP), e quindi del riconoscimento delle qualifiche professionali, la Svizzera si è impegnata a riconoscere i diplomi dei dentisti che soddisfano le condizioni minime della formazione di base secondo l'articolo 34 della direttiva europea 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III ALCP). Secondo questa disposizione, la formazione di base deve garantire l'acquisizione da parte del candidato di determinate conoscenze e competenze e un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo. Il sistema di riconoscimento dei diplomi garantisce la comparabilità delle formazioni su una base non discriminatoria. La Svizzera non può far dipendere il riconoscimento di un diploma di dentista ottenuto in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS da un esame supplementare. Allo stesso modo, le qualifiche professionali dei medici dentisti svizzeri sono riconosciute automaticamente nell'area UE/AELS. In compenso, se dovesse disporre di indizi fondati e documentati del mancato rispetto da parte di determinati Paesi UE dei criteri di formazione minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera può sollevare la questione in seno al comitato misto dell'ALCP.
Risposta del Consiglio federale.