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Le direttive della SECO e la prassi delle casse di disoccupazione in materia di indennità per insolvenza sono veramente conformi al diritto in vigore?

17.3700 · Interpellanza · 2017-09-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Gli articoli 51 e seguenti della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevedono che i lavoratori al servizio di un datore di lavoro insolvente possano chiedere alla cassa di disoccupazione il versamento di un'indennità per insolvenza (II).

L'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) precisa che il lavoratore che chiede un'II deve presentare alla cassa di disoccupazione il proprio certificato di assicurazione AVS nonché il permesso di dimora o un'attestazione di domicilio del Comune oppure, se è straniero, il permesso pertinente.

I punti B9 e B11 delle direttive della SECO riguardanti l'II prevedono che:

- il diritto all'II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell'esercizio di un'attività salariata.

- non è determinante il fatto che i contributi sociali siano stati effettivamente versati oppure che il lavoratore disponga di un permesso di lavoro valido.

- il lavoratore in nero può beneficiare dell'II.

Nel quotidiano "24 heures" del 26 agosto 2017 il presidente dell'Associazione delle casse di disoccupazione, Jean-Claude Frésard, ha dichiarato: "Tutte le casse di disoccupazione della Svizzera seguono la stessa prassi. Ci basiamo sulle direttive della SECO, che non chiedono alle casse di disoccupazione di controllare se il lavoratore versa i contributi né se possiede un titolo di dimora valido. Anche nel caso di un lavoratore in nero dobbiamo quindi versare le indennità."

Nella sua risposta all'interpellanza 17.3293, il Consiglio federale afferma che le direttive della SECO sono conformi alla LADI.

1. Gli articoli 51 e seguenti della LADI non prevedono in alcun modo il versamento dell'II ai lavoratori in nero. Su quale base dunque il Consiglio federale può affermare che le direttive della SECO, che ammettono il versamento dell'II ai lavoratori in nero, sono conformi alla LADI?

2. L'articolo 77 OADI prevede che il lavoratore che chiede un'II debba presentare il proprio certificato di assicurazione AVS e il permesso di dimora. Su quale base dunque la SECO può ammettere nelle sue direttive il versamento dell'II ai lavoratori in nero se questi ultimi, per definizione, non sono in possesso né di un certificato AVS né di un permesso di dimora?

3. Il Consiglio federale ritiene che la prassi delle casse di disoccupazione di versare l'II ai lavoratori in nero sia conforme all'articolo 77 OADI?

4. Quali misure ha preso il Consiglio federale per assicurare il rispetto dell'articolo 77 OADI nelle direttive della SECO e nella prassi delle casse di disoccupazione?

Stellungnahme des Bundesrates

L'indennità per insolvenza (II) è una prestazione che non è versata in caso di disoccupazione dei lavoratori, ma quando questi ultimi non percepiscono più un salario a causa dell'insolvenza del loro datore di lavoro. Si tratta di uno strumento atipico dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), che si fonda sull'articolo 110 della Costituzione federale relativo alla protezione dei lavoratori e il cui scopo è di permettere di coprire efficacemente e rapidamente i crediti salariali non onorati.

Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per permettere ai lavoratori di continuare a far fronte ai loro impegni finanziari. In effetti, fornendo una prestazione lavorativa prima di percepire una remunerazione, i lavoratori sono particolarmente esposti in caso di insolvenza del datore di lavoro. Le procedure d'esecuzione, spesso troppo lunghe, non consentono, inoltre, di recuperare rapidamente questi crediti.

Secondo il Tribunale federale, il contratto di lavoro rimane valido anche se il lavoratore non è in possesso di un permesso di lavoro in Svizzera. Il salario per il lavoro svolto è quindi dovuto. Dato che esercita un'attività lucrativa in Svizzera, il lavoratore è obbligatoriamente assicurato secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). L'assenza di un permesso di lavoro non modifica questo dato di fatto e il lavoratore ha diritto alle prestazioni di assicurazione sociale quando si verifica un evento assicurato. Se il datore di lavoro non dichiara i salari all'AVS, la cassa di compensazione può comunque ancora chiedergli il versamento dei contributi corrispondenti.

1. È vero che la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) non menziona esplicitamente il diritto all'II da parte dei lavoratori in nero. Non esiste tuttavia una base legale che legittimi il rifiuto di versare loro queste indennità. Ne hanno diritto se soddisfano le condizioni generali e gli obblighi definiti in maniera esaustiva nella legge (assoggettamento obbligatorio al versamento dei contributi sociali indipendentemente dal loro versamento effettivo; esistenza di un credito salariale; fallimento o pignoramento; obbligo di assistere la cassa di disoccupazione nella procedura). Poiché rispettano questi principi, le direttive della SECO sono conformi alla LADI.

2. L'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) può certo dare adito a confusione dato che esige dal lavoratore che chiede l'II la presentazione di un certificato AVS e di un permesso di lavoro valido. Non si tratta tuttavia di una condizione del diritto all'II sancita dalla LADI e pertanto l'impossibilità di fornire questi documenti non può portare a un rifiuto dell'II se i presupposti della legge precedentemente citati sono soddisfatti. Questa disposizione dell'ordinanza è una disposizione esecutiva, destinata a consentire alla cassa di disoccupazione di svolgere i suoi compiti (versamento dei contributi all'AVS e imposta alla fonte). D'altronde, il lavoro nero può esistere a prescindere dalla presentazione di questi documenti da parte di un lavoratore svizzero o di uno straniero in possesso di un permesso di domicilio.

3. Il versamento dell'II ai lavoratori in nero è conforme alla LADI e alla giurisprudenza del Tribunale federale.

4. Le casse di disoccupazione richiedono i documenti in questione tramite il modulo "Indennità per insolvenza". L'impossibilità di fornirli non impedisce il versamento dell'II se il credito salariale è sufficientemente dimostrato. Qualsiasi indizio di lavoro nero deve invece indurre la cassa di disoccupazione a segnalare il caso alle autorità competenti dei controlli in materia. Le direttive della SECO saranno precisate in tal senso.

Risposta del Consiglio federale.

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