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Un solo passaporto per i consiglieri federali, ma anche per i membri dell'Assemblea federale e del corpo diplomatico

17.3724 · Mozione · 2017-09-26

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di legge affinché consiglieri federali, membri dell'Assemblea federale e funzionari federali che hanno rapporti con l'estero non possano disporre di ulteriori nazionalità oltre a quella svizzera. Si chiede inoltre di annullare la decisione in base alla quale da inizio anno ai membri del corpo diplomatico e dei servizi consolari non è più richiesto di avere la sola cittadinanza elvetica.

Begründung

Nelle settimane precedenti l'ultima elezione in Consiglio federale si è posto il tema dei consiglieri federali con più di una nazionalità. In Australia nei mesi scorsi si sono verificate delle partenze obbligate sia dal parlamento che dal governo (che ne è un'emanazione) di deputati e ministri binazionali. La Costituzione australiana vieta infatti agli eletti in parlamento di avere più di una nazionalità, e questo per motivi di lealtà allo Stato.La questione deve porsi anche in Svizzera, a maggior ragione dopo la modifica di legge del 1992 che consente a chi si naturalizza in via ordinaria di mantenere anche il passaporto del paese d'origine.A giudizio di chi scrive non è infatti sostenibile fare politica nelle istituzioni della Confederazione con però in tasca anche un passaporto estero, da estrarre a seconda della convenienza contingente. Una situazione di questo tipo è evidentemente improponibile per un consigliere federale, ma anche per un parlamentare. Non si vede infatti perché la regola australiana (e l'Australia è un paese d'immigrazione) non possa essere trasposta in Svizzera.Stesso discorso per i membri del corpo diplomatico e dei servizi consolari della Confederazione. La decisione del Consiglio federale di rinunciare ad inizio anno ad imporre a questi funzionari il requisito del possesso della sola nazionalità svizzera va dunque annullata. In generale i funzionari federali che hanno rapporti con l'estero devono disporre della sola cittadinanza svizzera. Il requisito va inoltre esteso a chi - in veste di assistente, segretario o altro, avente accesso ad informazioni confidenziali - partecipa a nome della Svizzera a gruppi di amicizia OSCE, al Consiglio d'Europa o ad altri gruppi o organizzazioni che comportino relazioni internazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Ogni cittadino avente diritto di voto è eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale (art. 143 della Costituzione). Per quanto riguarda il Consiglio degli Stati, l'eleggibilità è determinata dal diritto cantonale (art. 150 cpv. 3 della Costituzione). L'eleggibilità, ai sensi dell'articolo 143 della Costituzione, si valuta dunque rispetto all'articolo 136 della Costituzione, che definisce i diritti politici e il diritto di voto.Ai sensi della Costituzione, la doppia cittadinanza o la cittadinanza plurima non sono per niente proibite. D'altronde, non lo sono mai state (la Costituzione del 1848 rifiutava l'eleggibilità agli ecclesiastici). Le norme sull'incompatibilità, che derivano da quelle relative all'eleggibilità (art. 144 della Costituzione; art. 60 e 61 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [RS 172.010], per i membri del Consiglio federale, art. 14 della legge sul Parlamento [RS 171.10], per i membri dell'Assemblea federale), si riferiscono innanzitutto alle funzioni esercitate. Tali norme mirano a garantire l'indipendenza dei membri delle autorità e quest'ultima si deve naturalmente esaminare rispetto ai limiti costituzionali. La componente passiva del diritto di voto (potere essere eletto) potrebbe essere violata se la doppia cittadinanza o la cittadinanza plurima dovessero costituire un motivo d'impedimento.Oggi numerosi Svizzeri sono binazionali. La rinuncia alla cittadinanza d'origine è stata soppressa nella legge sulla cittadinanza (RS 141.0) nel 1990. Pur se i Cantoni possono prevedere una siffatta normativa nella propria legislazione (in applicazione dell'art. 38 cpv. 2 della Costituzione), nessuno l'ha fatto. D'altra parte, la doppia cittadinanza è talvolta automatica e lo Stato estero non prevede, né nel suo diritto interno, né nella sua prassi, che vi si possa rinunciare. Con la modifica del 2 dicembre 2016 dell'ordinanza sul personale federale (RU 2016 4507), il Consiglio federale ha soppresso la condizione del possesso esclusivo della cittadinanza svizzera per gli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri soggetti all'obbligo di trasferimento in particolare per tale ragione.Per finire, l'adattamento delle condizioni di eleggibilità è sempre stato incentrato su valori d'inclusione piuttosto che su criteri d'esclusione (ne è la prova - oltre alla questione degli ecclesiastici - che la presenza di due consiglieri federali dello stesso Cantone è diventata possibile con la revisione costituzionale del 1999).

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