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Gestire le autorizzazioni per i medici svizzeri e stranieri adottando gli stessi criteri per tutti

17.3772 · Mozione · 2017-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare nella legge sulle professioni mediche i seguenti criteri ai fini della gestione delle autorizzazioni dei medici:

1. Attività medica nella disciplina oggetto dell'autorizzazione: i medici devono esercitare per almeno tre anni un'attività medica con un tasso di occupazione minimo dell'80 per cento in un centro di perfezionamento riconosciuto per la disciplina oggetto dell'autorizzazione, conformemente ai programmi di perfezionamento dell'ISFM per la formazione medica.

2. Competenze linguistiche: i medici devono comprovare le loro conoscenze in una lingua ufficiale della regione in cui esercitano sostenendo un esame di lingua in Svizzera.

3. Attestato di aggiornamento professionale: in ogni disciplina deve essere richiesto regolarmente un attestato di aggiornamento professionale, che costituisce un criterio di qualità chiaro e facile da verificare.

Begründung

La Svizzera non forma un numero sufficiente di professionisti per garantire la copertura medica e di conseguenza dipende da persone titolari di un diploma estero e desiderose di esercitare nel nostro Paese. È quindi fondamentale che sia assicurata l'elevata qualità delle attività mediche, in quanto è una garanzia dell'attrattiva della Svizzera, oltre che un fattore di riduzione dei costi sanitari. Con la presente mozione chiedo pertanto l'introduzione di criteri restrittivi che dovranno essere soddisfatti da tutti i medici che esercitano in Svizzera.

Il ping-pong tra il Consiglio federale e i Cantoni sulle autorizzazioni per i medici stranieri a esercitare in Svizzera è dannoso per il cittadino. I Cantoni e i loro centri ospedalieri ricorrono infatti a cacciatori di teste incuranti della qualità per sopperire alla mancanza di medici. Come se non bastasse, nella risposta alla mia interpellanza 17.3147, il Consiglio federale ha affermato che questo aspetto non lo riguarda.

I criteri di autorizzazione per i medici stranieri devono corrispondere alle esigenze poste a chi ha svolto la sua formazione in Svizzera.

Attualmente, i medici stranieri non obbligati a esercitare nella disciplina oggetto dell'autorizzazione: possono svolgere i tre anni di attività in un qualsiasi centro di perfezionamento di loro scelta. Inoltre, una volta che sono autorizzati a fatturare a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria, non è più richiesto loro nessun attestato di perfezionamento professionale. Dulcis in fundo, i medici stranieri che esercitano in Svizzera devono soddisfare i requisiti linguistici meno severi d'Europa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come l'autrice della mozione, il Consiglio federale è dell'avviso che chi esercita una professione medica debba soddisfare elevati requisiti di qualità.

1. Già attualmente, l'articolo 55a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), che però scadrà il 30 giugno 2019, dà al Consiglio federale la possibilità di subordinare al bisogno cantonale l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) dei medici. Da questa disposizione è escluso chi ha esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Il 5 luglio 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sul disciplinamento dell'autorizzazione dei fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell'AOMS che subentrerà a quello vigente. Nell'avamprogetto propone una procedura che permette di verificare se i medici, oltre al titolo di medico specialista, dispongano anche delle conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie per l'autorizzazione.

Da questa verifica sarebbero dispensati solo i medici che dimostrano di aver svolto una pratica di due anni in Svizzera nel campo di attività oggetto della richiesta dopo la conclusione del perfezionamento. Se il Parlamento dovesse esprimersi in favore di questa proposta, i criteri qualitativi da adempiere per l'autorizzazione aumenterebbero. I lavori in corso soddisfano dunque già in parte la richiesta dell'autrice della mozione.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, data dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), potrà esercitare una professione medica universitaria solo chi dispone delle conoscenze linguistiche necessarie. Per le persone che esercitano una professione medica universitaria nel settore pubblico o come attività economica privata sotto vigilanza professionale la verifica delle conoscenze linguistiche compete al datore di lavoro (cfr. articolo 33a capoverso 3 lett. b LPMed). Per le persone che invece esercitano la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale la verifica delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone è svolta dall'autorità cantonale nel quadro della procedura di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione (cfr. articolo 36 capoverso 1 lett. c LPMed). Inoltre, la riveduta ordinanza sulle professioni mediche (OPMed; RS 811.112.0) prevede per l'esercizio di una professione medica universitaria un livello minimo di conoscenze linguistiche corrispondente al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. L'obiettivo formulato nella mozione troverà quindi adempimento il 1° gennaio 2018 con l'entrata in vigore della modifica della LPMed.

3. Tra gli obblighi professionali sanciti dall'articolo 40 LPMed per chi esercita una professione medica universitaria come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale figura anche l'obbligo di aggiornamento permanente. Le autorità di vigilanza sono i Cantoni, i quali, in caso di violazione degli obblighi professionali, possono prendere le misure necessarie per farli rispettare (articolo 41 e 43 LPMed). Su questo punto, il Consiglio federale ritiene che al momento non sia necessario intervenire e si attiene alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per ciò che concerne la sorveglianza degli obblighi professionali, ivi compreso l'obbligo di aggiornamento per chi esercita una professione medica come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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