17.3882 · Interpellanza · 2017-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni alla "Handelszeitung" (21 settembre 2017), 10 delle 29 unità equivalenti a tempo pieno supplementari, che dovrebbero essere concessi a questo ufficio dal 2018, sono destinati ai nuovi funzionari che si occuperanno dello scambio spontaneo di informazioni. Chiedo al Consiglio federale:
1. Quali sono esattamente le informazioni che questi nuovi funzionari trasmetteranno all'estero su base spontanea? Il Consiglio federale è invitato a presentare una descrizione delle informazioni fornite più dettagliata e concreta rispetto all'enumerazione sommaria dell'articolo 7 capoverso 1 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.
2. Quali Stati (elenco esaustivo) otterranno queste informazioni su base spontanea, che secondo la Convenzione possono fondarsi su "presunzioni"?
3. In quanti casi sono interessati privati e in quanti imprese?
4. Quali sono le ripercussioni dello scambio spontaneo di informazioni per le finanze e il personale dei Cantoni?
5. Nel 2018 quante persone dovranno occuparsi dello scambio automatico di informazioni e quante dello scambio spontaneo di informazioni?
6. Quante saranno le persone che lavoreranno in tale ambito una volta che l'assistenza amministrativa sarà operativa (ripartite secondo scambio automatico di informazioni, scambio spontaneo di informazioni e altre prestazioni a favore delle autorità fiscali estere)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù dell'articolo 22a della legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1), il Consiglio federale deve disciplinare in dettaglio gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni secondo l'articolo 7 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito Convenzione sull'assistenza amministrativa; RS 0.652.1), basandosi a tal fine sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati. Come previsto da questo mandato, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 23 novembre 2016 sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF; RS 651.11) con effetto dal 1° gennaio 2017. Conformemente allo standard internazionale derivante dal progetto condotto dall'OCSE e dal G20 per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("Base erosion and profit shifting", BEPS), l'OAAF prevede in particolare uno scambio spontaneo di informazioni in relazione ad accordi fiscali preliminari ("ruling"). Gli articoli 8-13 dell'OAAF contengono una definizione del "ruling", la descrizione dei criteri che questo dovrà soddisfare in vista di uno scambio spontaneo di informazioni, gli Stati destinatari e le informazioni da trasmettere.
Le informazioni da scambiare vengono inserite in un apposito modulo contenente i punti essenziali del "ruling", quali ad esempio indicazioni sul "ruling" stesso (data di emissione, tipo di "ruling", breve riassunto del contenuto ecc.) come pure sul contribuente in Svizzera e sulle persone interessate all'estero (nome, indirizzo, ecc.). Nel quadro di questo scambio spontaneo non verrà trasmessa alcuna copia del "ruling" originale. Lo scambio spontaneo concernente i "ruling" inizierà il 1° gennaio 2018 e riguarderà i "ruling" applicabili in tale data.
2. Lo scambio spontaneo di informazioni sarà eseguito con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'elenco dei Paesi è consultabile al seguente link: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150686/index.html#id-ihni1 (stato: 27 giugno 2017). Gli Stati che riceveranno effettivamente le informazioni concernenti un "ruling" saranno determinati in funzione delle unità estere interessate che l'autorità fiscale svizzera avrà identificato caso per caso.
3. Il summenzionato standard internazionale, che in Svizzera viene attuato in virtù dell'OAAF, si prefigge di contrastare i rischi BEPS delle imprese multinazionali. Dato che le autorità fiscali stanno ancora identificando i "ruling" interessati dallo scambio spontaneo, al momento non è ancora possibile stimare il numero dei casi oggetto dello scambio.
4. Sostanzialmente compete ai cantoni raccogliere e controllare le informazioni necessarie per poi trasmetterle alla Divisione per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI), che è integrata nell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I Cantoni dispongono di una piattaforma informatica che facilita la raccolta e consente in particolare di registrare le informazioni elettronicamente. L'attuazione non dovrebbe gravare eccessivamente i Cantoni, mentre le ripercussioni finanziarie sulle entrate fiscali - comprese quelle in relazione ai "ruling" provenienti dall'estero - sono difficilmente quantificabili al momento.
5. Dal 1° gennaio 2018 il gruppo incaricato dello scambio automatico di informazioni in seno all'AFC conterà quattro equivalenti a tempo pieno.
Per lo scambio spontaneo di informazioni, nella Divisione SEI saranno assunti 20 collaboratori supplementari (equivalenti a tempo pieno), 10 dei quali con un contratto di durata determinata per gli anni 2018 e 2019. In effetti, durante questi anni si prevede una mole aggiuntiva di lavoro, prima che la situazione torni a stabilizzarsi.
6. Nell'ambito dello scambio di informazioni il carico di lavoro non automatizzato sarà garantito in larga misura dalla Divisione SEI. Non è possibile fornire informazioni circa la ripartizione secondo le diverse tipologie di scambio (su domanda/spontaneo) in quanto i collaboratori di questa Divisione tratteranno, in linea di massima, entrambe le forme di scambio, che prevedono principi simili in materia di trattamento (analisi giuridica, informazione delle persone legittimate a ricorrere e procedure dinnanzi al tribunale). A ciò si aggiunge anche la selezione dei "ruling" provenienti dall'estero e la relativa trasmissione ai Cantoni. Nel 2018 la Divisione SEI sarà composta da circa 70 collaboratori, 10 dei quali assunti con un contratto di durata determinata.
Ai fini dell'attuazione della legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP), approvata dal Parlamento il 16 giugno 2017 (entrata in vigore prevista per il 1° dicembre 2017; FF 2017 3645), dal 2018 il gruppo incaricato dello scambio automatico di informazioni beneficerà di un posto supplementare per la raccolta e la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale 2016, che i gruppi di imprese multinazionali presenteranno su base volontaria.
Risposta del Consiglio federale.