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18.3139 · Interpellanza · 2018-03-13

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

È stata resa pubblica recentemente la denuncia presentata nel luglio del 2014 dall'agenzia Antidoping Svizzera nei confronti di un allenatore privato sospettato di aver importato ormoni della crescita destinati ad atleti svizzeri, poi ritirata perché l'uomo sosteneva di utilizzare le sostanze per il proprio uso personale.

1. Il consiglio federale è a conoscenza di questo caso, e qual è il suo parere in merito?

2. Cosa pensa di fare il Consiglio federale affinché anche gli allenatori che hanno un contratto con le federazioni sportive vengano chiaramente sanzionati?

3. La lotta contro il doping prevista nella legge federale sulla promozione dello sport e del movimento è da considerarsi ancora adeguata alla luce dei casi di doping scoperti negli ultimi tempi e, ove ciò non fosse, cosa pensa di fare il Consiglio federale per porvi rimedio?

4. Quali possibilità vede il Consiglio federale per rafforzare la lotta contro il doping tanto per il tramite delle sanzioni comminate dalle competenti federazioni sportive che sul piano del diritto penale, nei confronti delle persone che prestano il proprio aiuto in questo ambito?

5. La Germania ha recentemente modificato la propria legislazione introducendo sanzioni anche per chi ricorre al doping per uso personale. Cosa pensa il Consiglio federale di tale prassi e ritiene che essa potrebbe essere adottata anche nel nostro Paese? In caso negativo, perché no?

6. Il nostro Paese non dovrebbe essere fra quelli che danno l'esempio, dotandosi di una legislazione che gli consenta di lottare efficacemente contro il doping?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è venuto a conoscenza dei fatti solo tramite la pubblicazione della notizia sulla stampa. Ritiene che il doping non ha nulla a che fare con lo sport e che esso riguarda non solo l'uso di sostanze da parte degli atleti. Ci si attende da tutte le persone impegnate nello sport un impegno contro il doping nello sport. Solo così si può mantenere la credibilità dello sport.

2. Per il Consiglio federale è di centrale importanza che il doping sia contrastato dal sistema sport svizzero nel suo complesso. In tale ottica sostiene gli obiettivi della Carta etica dello sport svizzero. Il settimo principio della suddetta Carta sancisce la rinuncia al doping. Tutte le persone e le organizzazioni impegnate nello sport sono tenute a sensibilizzare in permanenza gli atleti, gli allenatori e i funzionari e ad intervenire immediatamente in caso di consumo, somministrazione o diffusione. In tutti i contratti che la Confederazione stipula con le federazioni sportive è prevista una cosiddetta clausola di integrità che impegna le federazioni sportive a orientare tutte le proprie azioni sui principi della Carta etica. La violazione di detta clausola d'integrità può portare alla rescissione del contratto e alla richiesta in restituzione di tutte le sovvenzioni versate.

3. Il Consiglio federale è del parere che le basi legali attuali sono sufficienti per combattere il doping in Svizzera in modo efficiente. Si tratta piuttosto di sfruttare le possibilità offerte attualmente dalla legge. Già oggi gli atleti che fanno ricorso al doping sono sanzionati in modo rigoroso dal sistema sport e le relative sanzioni comportano regolarmente per gli sportivi professionisti un divieto di fatto di esercitare la professione. L'ambiente circostante può essere chiamato a rispondere grazie alle disposizioni penali della legge federale sulla promozione dello sport e del movimento. La Confederazione ha sfruttato l'ambito discrezionale concesso dalla legge e attribuito alla fondazione di diritto privato Antidoping svizzera competenze e compiti nel campo della lotta contro il doping. Le misure legali consentono una stretta collaborazione fra le istanze statali (fra cui Dogane, Swissmedic, polizia e procuratori pubblici) e Antidoping Svizzera.

4. Il Consiglio federale non ravvisa alcun bisogno di prendere ulteriori misure legislative. Accanto alle disposizioni penali della legge sulla promozione dello sport esistono possibilità di sanzioni di diritto amministrativo che consentono di chiedere in restituzione contributi concessi a federazioni sportive colpevoli.

5. Il Consiglio federale segue con interesse gli sviluppi negli Stati confinanti e ha preso atto che in Germania viene punito il consumo per uso personale di sostanze dopanti. Non è comunque a conoscenza di casi di atleti condannati.

6. Il Consiglio federale è del parere che la legislazione svizzera sia esemplare a livello internazionale e consente una efficiente ed efficace lotta contro il doping.

Risposta del Consiglio federale.