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18.3465 · Postulato · 2018-06-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di riportare in un rapporto le possibilità di ridurre le spese di viaggio per uscite, escursioni e campi scolastici.

Begründung

Uscite, escursioni e campi scolastici sono importanti per l'apprendimento didattico e interdisciplinare oltre che per lo scambio linguistico. La formazione di base globale comprende contenuti, attività e luoghi d'insegnamento extrascolastici, che possono essere promossi molto efficacemente durante i campi. Quelli di sport, in particolare, hanno anche effetti a lungo termine sulla salute e sull'integrazione e sono importanti per le regioni dedite al turismo.

Le spese di viaggio costituiscono una voce rilevante nel budget delle attività svolte fuori sede, in particolare da quando una sentenza del Tribunale federale ha limitato notevolmente i contributi dei genitori ai campi scolastici. Fermo restando che secondo l'articolo 19 della Costituzione federale l'istruzione scolastica di base deve essere gratuita, i genitori possono essere chiamati a partecipare ai costi solo in misura corrispondente a quelli che risparmiano in seguito all'assenza del figlio.

I biglietti collettivi per i trasporti pubblici sono troppo cari. Di conseguenza, le scuole rinunciano parzialmente alle attività fuori sede oppure si rivolgono a imprese di trasporto private. Dal profilo pedagogico, però, sarebbe importante educare i bambini all'utilizzo dei trasporti pubblici. Bisogna pertanto valutare la possibilità di offrire biglietti del trasporto pubblico convenienti per tutte le attività scolastiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La definizione delle tariffe è di competenza delle imprese di trasporto e, di conseguenza, lo è anche la decisione circa la concessione di eventuali riduzioni a determinati gruppi di utenti.

I viaggi effettuati dagli scolari per raggiungere i campi o durante un'uscita scolastica non beneficiano di indennità. In virtù dell'articolo 28 capoverso 4 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) Confederazione, Cantoni o Comuni possono ordinare offerte aggiuntive rispetto a quelle beneficiarie di indennità nel traffico regionale viaggiatori (TRV). La Confederazione non ne ordina tuttavia poiché altrimenti sarebbe fonte di ulteriori tentazioni.

Le questioni concernenti la scuola sono di competenza dei Cantoni, che potrebbero rifarsi all'articolo 28 capoverso 4 LTV per ordinare viaggi oppure riduzioni tariffali per il trasporto degli scolari ai campi scolastici o durante le uscite scolastiche.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.