18.3479 · Mozione · 2018-06-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica delle pertinenti disposizioni di legge per introdurre un diritto di opposizione a favore delle organizzazioni professionali contro le direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).
In caso di opposizione, il Consiglio federale dovrà confermare, annullare o modificare la direttiva contestata, per ragioni di opportunità o di legalità, fondandosi sugli argomenti sviluppati da tutte le parti in causa.
Begründung
La CFSL adotta regolarmente direttive sulla sicurezza sul lavoro. Teoricamente questi testi giuridici non sono vincolanti.
Nella pratica, ai datori di lavoro si chiede di rispettare le direttive e nel caso in cui non vi si attengano rischiano gravi conseguenze, segnatamente quando sono soggetti all'assicurazione infortuni della SUVA.
Se molte delle direttive sono giustificate, alcuni testi adottati denotano un carattere burocratico contro cui bisognerebbe lottare. Basti citare, a titolo di esempio, la recente direttiva che vieta agli operai di lavorare a torso nudo sui cantieri. La sicurezza sul lavoro non deve diventare una forma di tutela paternalistica dei lavoratori.
Per lottare contro l'eccessivo disciplinamento si propone che le associazioni professionali riconosciute dispongano di un diritto di opposizione contro le direttive della CFSL. Le opposizioni saranno giudicate dal Consiglio federale, che godrà di un largo margine di apprezzamento e avrà la facoltà di valutare sia la legalità sia l'opportunità delle disposizioni della CFSL. Terrà anche conto delle soluzioni sviluppate dai settori economici al fine di ridurre la necessità di adottare altre regole.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere la salute dei lavoratori. Secondo l'articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali. Le disposizioni di protezione specifiche cui deve attenersi sono stabilite a livello di ordinanza e concretizzate dalle direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). Quale strumento di aiuto per l'attuazione pratica, le direttive della CFSL hanno valore di raccomandazione e non di prescrizione, e pertanto non vi è l'obbligo di attuarle. Di fatto, gli obblighi di protezione sanciti nelle ordinanze possono essere adempiuti anche con altre misure. Tuttavia, se si attiene alle direttive della CFSL, il datore di lavoro gode della presunzione di aver fatto tutto il possibile per attuare le disposizioni di protezione previste a livello d'ordinanza (art. 52a cpv. 2 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI; RS 832.30).
Le direttive sono elaborate dalle commissioni specializzate della CFSL di cui fanno parte, oltre a specialisti, anche i partner sociali, che quindi partecipano attivamente alla loro stesura. Le direttive sono sottoposte per consultazione agli ambienti interessati, in particolare alle associazioni padronali, che hanno tre mesi di tempo per esprimersi in merito. Dopo la valutazione dei pareri pervenuti, sono adeguate e quindi sottoposte alla CFSL per approvazione. Dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro e i lavoratori contano nella CFSL di due rappresentanti ciascuno, aventi diritto di voto. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le associazioni padronali siano già oggi coinvolte a diversi livelli nei processi di elaborazione e approvazione delle direttive della CFSL.
L'autore della mozione cita come esempio la direttiva della CFSL relativa alla protezione della pelle sui cantieri. Si tratta nella fattispecie di una pubblicazione della SUVA, e più nello specifico del manifesto intitolato "Il professionista dà il buon esempio", che ha carattere esortativo e non prescrittivo. Anche in questo caso, le disposizioni di protezione disciplinate a livello di ordinanza possono essere adempiute in altro modo, per esempio ombreggiando il posto di lavoro. È tuttavia noto che l'esposizione ai raggi ultravioletti e il conseguente rischio di cancro alla pelle sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Nel confronto internazionale, la Svizzera presenta uno dei tassi di cancro alla pelle più elevati. Le misure raccomandate dalla SUVA per la protezione della pelle sono dunque appropriate per evitare ai lavoratori danni alla salute dovuti a scottature o insolazioni.
Considerato quanto suesposto, il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre un diritto di opposizione a favore delle organizzazioni professionali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.