Lexipedia

In che modo la CDPE interviene a favore di cantoni e comuni dopo la decisione del Tribunale federale del 7 dicembre 2017 riguardante la gratuità dell'istruzione scolastica di base?

18.4019 · Interpellanza · 2018-09-28

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In seguito a un ricorso contro un articolo della legge turgoviese sulla scuola, presentato da alcuni genitori direttamente coinvolti, il Tribunale federale (TF) ha precisato come deve essere interpretata la gratuità dell'istruzione scolastica di base sancita dall'articolo 19 della Costituzione federale. A suo avviso tale concetto comprende tutte le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi della scuola dell'obbligo.

Secondo il TF si tratta di un diritto costituzionale che esclude in particolare la fatturazione ai genitori di tasse scolastiche durante la scuola dell'obbligo, delle risorse necessarie legate direttamente agli obiettivi didattici, delle spese per le escursioni e i campi scolastici nonché delle spese per i corsi di lingua indispensabili per garantire agli alunni un insegnamento di base sufficiente nell'ottica delle pari opportunità.

Le precisazioni fornite dal TF hanno un carattere obbligatorio, che non riguarda quindi solo le attività al di fuori dell'orario scolastico quali i campi di sport, ma si estende anche a tutte le altre risorse necessarie legate direttamente alla scuola dell'obbligo.

1. Quali azioni intraprende la CDPE per sostenere i Cantoni e i Comuni confrontati con questa decisione improvvisa?

2. In che modo può garantire un'attuazione uniforme in tutti i Cantoni?

3. La CDPE intende chiedere alla Confederazione un sostegno finanziario per i Cantoni a seguito degli enormi costi supplementari che questa decisione comporta?

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 19 della Costituzione federale garantisce il diritto fondamentale a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita. Secondo le recenti precisazioni del Tribunale federale, la gratuità riguarda tutte le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi della scuola dell'obbligo. Dal momento che il settore scolastico pubblico è di competenza dei Cantoni (art. 62 cpv.1 e 2 Cost.), spetta a loro provvedere a una sufficiente istruzione scolastica di base per tutti i bambini.

Nella decisione del 7 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato le recenti dottrine sulla gratuità dell'istruzione di base obbligatoria sancita dall'articolo 19 della Costituzione. In virtù del principio delle pari opportunità, la gratuità concerne tutte le offerte e le risorse indispensabili e direttamente legate agli obiettivi dell'insegnamento.

Le questioni sollevate nell'interpellanza sono di competenza dei Cantoni, come indicato dal Segretariato generale della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che ha analizzato la decisione del Tribunale federale e presentato ai Cantoni un elenco delle questioni in sospeso relative all'attuazione e alcune possibili soluzioni. Un'applicazione uniforme a livello nazionale non è né richiesta né prevista. Spetta dunque ai Cantoni decidere la procedura da seguire.

Lo stesso principio si applica all'eventuale sostegno della Confederazione alle spese per i trasporti pubblici e i campi scolastici sportivi, come già spiegato in dettaglio dal Consiglio federale nelle risposte ad altri interventi in materia (cfr. Po. Munz 18.3465, Po. Campell 18.3053, Mo. Roduit 18.3410, Ip. Roduit 18.3099, Ip. Vonlanthen 18.3030, Ip. Eymann 18.3066, Ip. Bulliard 18.3019). Anche in questo caso spetta ai Cantoni decidere come procedere. Questi ultimi non ancora hanno affidato alla CDPE un mandato in tal senso.

Risposta del Consiglio federale.

In che modo la CDPE interviene a favore di cantoni e comuni dopo la decisione del Tribunale federale del 7 dicembre 2017 riguardante la gratuità dell'istruzione scolastica di base? | Lexipedia | Lexipedia