18.4304 · Mozione · 2018-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge sui cartelli che preveda la soppressione dell'obbligo di menzionare l'identità delle persone inquisite nel quadro di un'inchiesta della Commissione della concorrenza già nella fase di apertura, ossia prima che sia stata pronunciata formalmente una decisione.
Begründung
L'articolo 28 della legge sui cartelli (LCart) prevede che, all'apertura di un'inchiesta, la segreteria della COMCO comunichi sia l'oggetto che le persone inquisite. In questo modo l'identità di un'azienda sotto inchiesta è resa nota e spesso anche divulgata dai mass-media.
Tuttavia, menzionare l'identità delle persone inquisite arreca loro un grave pregiudizio. I danni alla loro reputazione sono infatti immediati, come si può constatare dalle reazioni che questi annunci suscitano nei mass-media e nelle reti sociali.
Inoltre, il fatto che l'annuncio preceda, per definizione, l'inchiesta e la decisione, infrange il principio della presunzione d'innocenza.
In un contesto di concorrenza e di economia di mercato, è evidente che un'azienda di cui è stata annunciata la messa sotto inchiesta e messa alla gogna dall'opinione pubblica avrà difficoltà a lavorare in condizioni normali e a concludere affari.
In questo caso l'azienda, che non è stata condannata e che dovrebbe, in questa fase dell'inchiesta, essere considerata innocente, può subire gravi danni economici. Paradossalmente, una simile situazione falsa la concorrenza e distorce il mercato, ottenendo il risultato opposto a quello perseguito da un'azione della COMCO.
Questa azienda sarà infatti penalizzata rispetto ai suoi concorrenti essendo considerata colpevole a priori, indipendentemente dal fatto che una successiva decisione ne confermi o infirmi la colpevolezza. Per salvaguardare gli interessi legittimi delle aziende è necessario che la loro identità non venga pubblicata prima che l'inchiesta sia conclusa e sia stata pronunciata una decisione, anche se solo in prima istanza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 28 della legge sui cartelli (LCart; RS 251) disciplina le regole in base a cui la segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO) comunica l'apertura dell'inchiesta prevedendo che tale comunicazione avvenga mediante pubblicazione ufficiale (cpv. 1) e menzioni l'oggetto e le persone inquisite (cpv. 2). L'articolo ha due obiettivi principali: in primo luogo, si prefigge di informare i terzi riguardo all'apertura di un'inchiesta in materia di cartelli. Questi ultimi devono annunciare la loro partecipazione all'inchiesta (art. 43 cpv. 1 LCart) o la loro qualità di parte (DTF 139 II 328) entro 30 giorni. La comunicazione intende così permettere alle persone e alle aziende interessate di farsi un'idea sufficientemente precisa dell'inchiesta aperta per poter decidere se partecipare o meno. Il loro diritto di partecipare all'inchiesta, sia come terzi partecipanti che come parte, diventerebbe privo di significato se la COMCO non comunicasse l'identità delle persone inquisite. Una simile comunicazione all'inizio dell'inchiesta consente inoltre alle aziende lese da un'infrazione in materia di cartelli di far valere per tempo i loro diritti civili. In secondo luogo, è grazie a tale comunicazione che i terzi interessati possono partecipare all'inchiesta e le autorità della concorrenza sono in grado di ottenere informazioni sul funzionamento del mercato in questione, sulla concorrenza esistente e sul comportamento dell'azienda inquisita. Ciò rende le procedure più efficaci, più rapide e meno onerose. Le informazioni ottenute possono essere determinanti per le decisioni della COMCO e sono quindi importanti per un'applicazione efficace della LCart, il che è anche nell'interesse pubblico.
Nella prassi, la segreteria della COMCO valuta caso per caso, in funzione dei rischi per la reputazione dell'azienda inquisita, se è opportuno che vengano comunicate tutte le informazioni. In particolare, provvede affinché il testo pubblicato non riveli segreti d'affari delle aziende in questione e non sia formulato in modo pregiudizievole. Va inoltre precisato che l'apertura di un'inchiesta non pregiudica in alcun modo la decisione materiale.
Occorre inoltre rilevare che, analogamente, le autorità penali possono informare il pubblico e comunicare l'identità delle persone inquisite, in particolare allo scopo di ottenere la collaborazione di terzi (art. 74 Codice di procedura penale; CPP, RS 312.0). Anche questo modo di procedere è conforme al principio della presunzione d'innocenza.
Considerato l'interesse legittimo dei terzi a essere informati e vista l'utilità per le autorità preposte alla concorrenza di ottenere informazioni supplementari in caso di partecipazione di terzi, il Consiglio federale non ritiene necessario allentare l'articolo 28 LCart.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.