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19.3120 · Interpellanza · 2019-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi anni, la tecnologia 4G ha registrato un forte sviluppo e nulla si oppone alla prossima tappa, la 5G. Ciò causerà problemi di salute alle persone più o meno elettrosensibili. A quanto sembra, i fornitori non trovano nessun assicuratore disposto ad assicurare il rischio per la salute causato ai cittadini esposti alle radiazioni delle loro antenne. I proprietari sui cui terreni o immobili si trovano una o più antenne dovranno farsi carico dei rischi?

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale conferma che gli assicuratori sono reticenti ad assicurare i rischi causati ai cittadini esposti alle radiazioni delle antenne? In caso affermativo, che cosa consiglia?

2. A seguito dell'installazione di un ripetitore, chi tra il proprietario della particella, il gestore e il legislatore è responsabile di eventuali danni causati alla salute degli esseri umani esposti?

3. Su quale base legale un cliente privato può chiedere al suo fornitore la garanzia che non venga attivato un wi-fi pubblico nel suo domicilio senza il suo accordo?

4. Che cosa prevede il Governo per garantire condizioni di vita decenti alle persone sensibili ai campi elettromagnetici?

5. Esiste un progetto di cartografia del territorio svizzero in funzione della media delle diverse emissioni di radiazioni non ionizzanti sul modello delle carte del rumore e delle emissioni luminose?

6. Su quali basi scientifiche si fonda il Consiglio federale per le sue riflessioni su questo tema?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) ha inserito le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, categoria in cui rientrano anche quelle della telefonia mobile, tra i dodici "Emerging Risks", ovvero i rischi emergenti. Si tratta di una categoria di rischi nuovi, difficile da determinare e, quindi, diversamente dai rischi tradizionali, pressoché impossibile da quantificare in termini monetari. Una particolarità dei rischi emergenti è spesso l'impossibilità (per ora) di dimostrare un nesso di causalità tra la fonte del rischio (causa) e le conseguenze del sinistro (effetto). Poiché i criteri generalmente accettati per l'assicurabilità dei rischi non possono essere facilmente applicati ai rischi emergenti, per gli assicuratori di responsabilità civile si pone la domanda di principio di come assicurarli. A causa di questa mancanza di causalità e della conseguente quasi impossibilità di valutazione monetaria dei possibili rischi, gli assicuratori sono riluttanti ad assumere i rischi per la popolazione che potrebbero derivare dalle antenne.

2. Una richiesta di risarcimento per i danni alla salute provocati dalle radiazioni della telefonia mobile potrebbe fondarsi su diverse disposizioni legali, a condizione di dimostrare che siano stati effettivamente provocati da tali radiazioni. Tra i vari presupposti si potrebbero citare in particolare la responsabilità del fornitore secondo l'articolo 41 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220), quella del proprietario del fondo secondo l'articolo 679 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) o quella del proprietario dell'opera secondo l'articolo 58 CO. Inoltre, a norma dell'articolo 59a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) il fornitore di servizi di telefonia mobile potrebbe essere ritenuto responsabile, qualora si stabilisse che i relativi impianti costituiscono un pericolo particolare per l'ambiente.

La LPAmb e l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) contengono disposizioni che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e dell'esperienza, impediscono alle radiazioni emesse dagli impianti di telefonia mobile di arrecare danni alla salute in seguito al riscaldamento dei tessuti corporei. Inoltre riducono al minimo il rischio che sul lungo periodo si manifestino conseguenze negative ancora ignote. Se un impianto di telefonia mobile viene gestito in conformità alle norme vigenti, si può presumere che le disposizioni che legano la responsabilità a una colpa, come l'articolo 41 CO, non troverebbero applicazione nemmeno qualora si acquisissero nuove conoscenze sulla dannosità delle radiazioni, poiché non si verificano violazioni dell'obbligo di diligenza al momento in cui è causato il danno.

Le responsabilità causali citate non determinano alcuna colpa, poiché in generale riguardano soltanto i danni prevedibili alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche esistenti al momento della messa in servizio. Infine occorre dimostrare in modo adeguato il nesso di causalità con il danno, ovvero che nel contesto dell'articolo 59a LPAmb si è concretizzato proprio questo particolare pericolo che fa sorgere la responsabilità.

3. I fornitori di servizi Internet potrebbero inoltre configurare un secondo segnale WLAN per un WLAN accessibile al pubblico su un router WLAN messo a disposizione per uso privato. Questa costellazione non è contemplata dal diritto pubblico ma rientra nel diritto privato. Il Consiglio federale parte dal principio che i fornitori chiedano l'accordo per tali funzionalità nel quadro delle condizioni generali per i loro contratti. I clienti che non sono d'accordo sul fatto che l'hardware installato può creare un WLAN per conto terzi possono generalmente disattivare questa funzione. Se una simile opzione non è prevista dal loro fornitore, dovrebbero cambiare fornitore.

4. Per proteggere la popolazione dagli effetti delle radiazioni non ionizzanti sulla salute riconosciuti dalla scienza, il Consiglio federale ha riportato nell'ORNI gli stessi valori limite d'immissione applicati a livello internazionale. Inoltre, i valori limite per gli impianti di telefonia mobile stabiliti in base al principio di precauzione della LPAmb riducono gli effetti di un'esposizione prolungata nei luoghi in cui la popolazione può soggiornare per un periodo prolungato (come abitazioni, scuole, ospedali, uffici o parchi giochi). In questo modo si intende limitare l'esposizione prolungata dell'intera popolazione e ridurre al minimo anche il rischio di eventuali conseguenze per la salute che non sono ancora chiaramente identificabili.

5. In adempimento del postulato Gilli 09.3488, il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha approvato un piano di monitoraggio dei campi elettromagnetici volto ad acquisire informazioni sull'esposizione della popolazione svizzera alle radiazioni non ionizzanti. Il piano prevede anche la quantificazione delle immissioni generate dagli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione. Una volta chiarito il finanziamento, con l'attuale revisione dell'ORNI sarà attribuito espressamente all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il compito di istituire il monitoraggio.

6. In qualità di servizio della Confederazione competente in materia ambientale, l'UFAM segue lo stato attuale della scienza e dell'esperienza per quanto riguarda gli effetti delle radiazioni non ionizzanti (RNI) sulla popolazione. Per fornire assistenza tecnica l'UFAM ha istituito nel 2014 un gruppo consultivo di esperti RNI (Berenis) che esamina le nuove pubblicazioni scientifiche sull'argomento e seleziona quelle da sottoporre a una valutazione dettagliata che, a suo avviso, sono o potrebbero essere significative per la protezione dell'uomo. I risultati di tale valutazione sono pubblicati a cadenza trimestrale sul sito Internet dell'UFAM sotto forma di newsletter.

Risposta del Consiglio federale.