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19.3586 · Interpellanza · 2019-06-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Un'indagine rappresentativa condotta dall'istituto di ricerca gfs.bern per conto di Amnesty International ha messo in luce che la violenza sessuale contro le donne è un fenomeno di dimensioni scioccanti: una donna su cinque (22 per cento) ha subito atti sessuali contro la sua volontà almeno una volta nella vita e il 12 per cento ha avuto rapporti sessuali non consensuali. Solo l'8 per cento delle donne vittime di violenza sessuale ha sporto denuncia alla polizia.

Evidentemente, la paura, la vergogna e la mancanza di fiducia nella giustizia impediscono a un numero elevato di ragazze e donne di segnalare le aggressioni sessuali subite. Numerose vittime di stupri si sentono abbandonate dalle autorità e dal potere giudiziario, mentre i colpevoli se la cavano senza essere puniti o con pene inadeguate.

1. Quali misure è pronto ad adottare e quali risorse intende attivare affinché le vittime di violenze sessuali siano meglio protette e ottengano giustizia?

2. Come può essere facilitato l'accesso alla giustizia per le vittime di violenze sessuali? Esistono sufficienti possibilità di formazione concernenti la loro presa a carico per i membri del sistema giudiziario chiamati a occuparsi di loro? Vengono tematizzati anche i miti e gli stereotipi sul genere e la sessualità e sulla violenza sessuale?

3. A che punto è l'attuazione della Convenzione di Istanbul? Quali sono le misure previste per l'anno in corso e gli anni seguenti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente l'armonizzazione delle pene (FF 2018 2345), in cui propone sanzioni appropriate per i reati violenti e i reati sessuali. Per esempio è previsto un aumento da uno a due anni di detenzione della pena minima per la violenza carnale. Come esposto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Fehlmann Rielle 19.3481, "Convenzione di Istanbul. Dalle parole ai fatti!", la Confederazione sta lavorando a un progetto di ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Questa nuova ordinanza si fonda sull'articolo 386 del Codice penale, che prevede per la Confederazione la possibilità di prendere misure di informazione, educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità e di sostenere progetti od organizzazioni in quest'ambito (Obiettivi del Consiglio federale 2019, parte I, obiettivo 15). La sua entrata in vigore è prevista nel 2020.

2. Grazie alla ristrutturazione del sito della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali dedicato all'aiuto alle vittime di reati in Svizzera, dal maggio del 2019 le vittime di violenza sessuale sono meglio informate circa le offerte di sostegno disponibili nei Cantoni (si veda aiuto-alle-vittime.ch/it/). Il sito beneficia del sostegno finanziario e tecnico della Confederazione. La sua ristrutturazione si fonda sul rapporto in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 09.3878, "Più denunce, maggiore effetto deterrente", (www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-i.pdf) e su diversi altri studi commissionati dall'Ufficio federale di giustizia sul tema dell'informazione e del miglioramento dell'accesso all'aiuto per le vittime di reati. Come sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta alla già citata interpellanza Fehlmann Rielle 19.3481, l'articolo 15 della Convenzione di Istanbul prescrive un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano di violenza contro le donne e di violenza domestica. In Svizzera questo tipo di formazione è di competenza dei Cantoni. Conformemente all'articolo 31 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la Confederazione ha già la possibilità di accordare aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime, comprese le forze di polizia e le autorità giudiziarie. Nel suo disegno di legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF 2017 6355), il Consiglio federale aveva inoltre proposto l'obbligo, per i Cantoni, di provvedere al perfezionamento professionale necessario delle persone incaricate di proteggere le vittime di violenze, minacce o insidie (art. 28b cpv. 4 del disegno di CC). Questa proposta è però stata respinta durante le deliberazioni in Parlamento.

Nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) organizzerà nell'autunno del 2020, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, una conferenza nazionale sulle nuove disposizioni legali nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e sulla loro applicazione nella prassi di polizia e in quella giudiziaria.

3. Il 13 novembre 2018, l'UFU ha pubblicato una panoramica dei compiti permanenti e correnti della Confederazione in relazione all'attuazione della Convenzione di Istanbul (disponibile su www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-internazionale/consiglio-d-europa/convenzione-di-istanbul.html). Questa pubblicazione, regolarmente aggiornata, elenca oltre ottanta misure che i diversi servizi federali competenti stanno attualmente mettendo in atto.

Risposta del Consiglio federale.