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19.3724 · Mozione · 2019-06-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stabilire nell'allegato 6 numero 2.1 OPD i requisiti specifici concernenti il periodo di pascolo per il programma URA a partire dalla zona di montagna I dal 1 giugno al 30 settembre.

Begründung

È palese che la primavera, e quindi la possibilità di detenere le vacche al pascolo, non inizia nello stesso giorno in tutta la Svizzera e ancor meno a tutte le altitudini. La norma vigente parte proprio da questo principio con date fisse per il periodo di pascolo dal 1° maggio al 31 ottobre per tutta la Svizzera.

Tuttavia, nella regione di montagna per gli agricoltori è utile prolungare di un mese la norma concernente l'uscita in inverno, in primavera e in autunno. In tal modo l'agricoltore ha la possibilità di agire in base alle condizioni meteorologiche e alla disponibilità di foraggio. Questa è una notevole semplificazione amministrativa e prende in considerazione le differenze regionali. È chiaro che l'agricoltore inizierà il pascolo quanto prima poiché è nel suo interesse convertire il regime delle sue vacche al più presto, passando dal foraggio invernale all'erba fresca. Anche in autunno tenere il più a lungo possibile il bestiame al pascolo è più interessante rispetto al foraggiamento in stalla, dal profilo sia agronomico, sia economico, sia della tecnica del lavoro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I contributi per il benessere degli animali fanno parte dei contributi per i sistemi di produzione tesi a promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali (art. 75 LAgr; RS 910.1). Comprendono i due programmi SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali) e URA (uscita regolare all'aperto). La partecipazione a questi programmi è facoltativa e le loro disposizioni vanno ben oltre i requisiti minimi della legislazione sulla protezione degli animali.

Per beneficiare dei contributi SSRA, è necessario che ai ruminanti vengano concesse da maggio a ottobre almeno 26 uscite mensili al pascolo e da novembre ad aprile almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.

Siccome nella pratica varie circostanze possono comportare che non sia possibile adempiere pienamente tali disposizioni, esistono diverse norme derogatorie le quali sono elencate nell'ordinanza sui pagamenti diretti.

Come già spiegato nel parere riguardo alla mozione von Siebenthal 09.3434, "Prescrizioni nei programmi etologici conformi alle esigenze della pratica", una di queste deroghe si riferisce all'uscita al pascolo in primavera, finché la vegetazione locale non lo consente. Durante questo periodo, invece dell'uscita al pascolo, agli animali può essere concessa l'uscita su una superficie di uscita (all. 6B n. 2.5 lett. b OPD). Lo stesso vale durante o dopo forti precipitazioni affinché anche le aziende situate a un'altitudine maggiore, che in autunno vengono sorprese da nevicate precoci, possano beneficiare di adeguate norme derogatorie (all. 6B n. 2.5 lett. a OPD).

La situazione si presenta in maniera diversa in ogni azienda a seconda dell'altitudine, dell'esposizione e della superficie di pascolo presente. Pertanto, per impostare in maniera semplice dal profilo amministrativo le disposizioni e la loro attuazione, si rinuncia a ulteriori differenziazioni.

Le norme derogatorie oggi applicabili forniscono alle aziende e ai Cantoni sufficiente margine di manovra per tener conto delle loro condizioni climatiche ed economico-aziendali. Ulteriori differenziazioni comporterebbero che alcune aziende, tra l'uscita in inverno e l'estivazione, non debbano più accordare alcuna uscita al pascolo nell'azienda principale, il che equivarrebbe a un'attenuazione delle disposizioni SSRA e contrasterebbe con il benessere degli animali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.