19.3952 · Mozione · 2019-06-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di intervenire presso l'Interprofessione Latte affinché, conformemente all'articolo 37 della legge sull'agricoltura, il contratto standard per la compravendita di latte crudo includa i seguenti elementi:
Il contratto di acquisto del latte deve garantire che il fornitore di latte sappia in anticipo a quali prezzi fornisce il latte, cosicché possa pianificare dal punto di vista imprenditoriale. La segmentazione A, B e C in vigore dev'essere mantenuta. Non è accettabile che non vi sia più un prezzo C e che in compenso il latte in eccedenza sia venduto attraverso il canale B. Occorre in ogni caso stabilire un prezzo separato per il latte dei segmenti B e C. Quelli applicati ai segmenti A e B devono essere fissati nel contratto per una durata minima di tre mesi, indicando la quantità e il prezzo al chilogrammo. Al fornitore di latte dev'essere assicurata la libera scelta di fornire latte del segmento C. Occorre perciò convenire anche contrattualmente i quantitativi e il prezzo del segmento B al quale il latte può essere conteggiato. I produttori che non desiderano fornire latte a buon mercato dei segmenti B e C non devono essere puniti con riduzioni dei quantitativi nel settore del latte del segmento A e del segmento B.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel novembre 2016, i delegati dell'Interprofessione Latte (IP Latte) hanno approvato a larga maggioranza l'attuale contratto standard per la compravendita di latte crudo. Il 15 novembre 2017, il Consiglio federale, su richiesta dell'IP Latte, ha conferito il carattere di obbligatorietà generale alle disposizioni del contratto standard per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021. Ciò significa che devono essere stipulati contratti scritti per tutti gli acquisti e le vendite di latte nel primo e nel secondo livello commerciale. Nei contratti, il quantitativo di latte va classificato nei segmenti A, B e C in base al rispettivo scopo di utilizzo. La vendita di latte del segmento C è volontaria. Inoltre, i produttori e i commercianti di latte devono essere informati dai propri acquirenti sulle condizioni alle quali possono vendere il latte nei segmenti A e B nel mese successivo. Gli acquirenti di latte devono pertanto comunicare ai venditori entro il 20 del mese il quantitativo di latte (in kg o in per cento) e i prezzi per segmento validi per il mese successivo. Questo principio vale sia per la prima fase di acquisto di latte direttamente dai produttori sia per la seconda fase di acquisto. I venditori di latte, in cui rientrano anche i produttori di latte, ottengono in tal modo una base decisionale per un eventuale adeguamento a livello della produzione e del commercio.
Ai sensi dell'articolo 37 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) spetta alle organizzazioni di categoria del settore lattiero elaborare un contratto standard per la compravendita di latte crudo. Le organizzazioni sono autonome a livello dell'elaborazione. Il legislatore ha definito all'articolo 37 capoverso 2 LAgr quali elementi debba contenere obbligatoriamente il contratto standard.
Il Consiglio federale non può formulare disposizioni in tal senso. Questi, invece, ritiene che, se necessario, spetti all'IP Latte adeguare il contratto standard tenendo conto degli interessi di tutti gli attori del settore.
Secondo il Consiglio federale, le principali richieste avanzate nella mozione, ovvero la segmentazione del latte nei contratti e la volontarietà della fornitura di latte del segmento C, sono già attuate nell'attuale contratto standard dell'IP Latte. Attualmente i prezzi e i quantitativi che devono essere comunicati dagli acquirenti di latte valgono almeno per un mese. Un periodo più lungo è stato finora respinto in seno all'IP Latte e, in particolare, anche dai produttori di latte, in quanto una determinazione dei prezzi per un periodo, ad esempio, di tre mesi potrebbe anche comportare che, in caso di miglioramento della situazione del mercato, il prezzo alla produzione non aumenti o lo faccia solo in ritardo. A tutti i livelli della catena del valore si ritiene, inoltre, che sia irrealizzabile la richiesta secondo cui, in caso di rinuncia alla fornitura di latte del segmento B, i quantitativi non debbano essere ridotti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.