19.4262 · Interpellanza · 2019-09-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. A quante organizzazioni del mondo del lavoro (oml) e associazioni professionali la SEFRI versa contributi federali per gli esami di professione?
2. A quanto ammontano annualmente i contributi?
3. In base a quali principi vengono assegnati i contributi?
4. Da quando e perché è stato istituito il sistema della costituzione di riserve?
5. I criteri della costituzione di riserve sono gli stessi per tutte le oml/associazioni professionali?
6. A quale scopo vengono versati i contributi federali?
7. Chi controlla - e in che modo - l'utilizzo conforme dei contributi?
8. Quali utili - anche straordinari - di un'oml/associazione professionale vengono considerati dalla SEFRI nel calcolo per i contributi?
9. Le oml/associazioni professionali sono tenute a costituire riserve derivanti da utili straordinari?
10. Quante oml/associazioni professionali costituiscono tali riserve?
11. Esistono anche altre possibilità oltre alla costituzione di riserve?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. Il numero di esami di professione ed esami professionali superiori svolti cambia di anno in anno. In media, negli ultimi anni sono stati sovvenzionati ogni anno circa 170 organi responsabili composti da una o più organizzazioni del mondo del lavoro (oml) per lo svolgimento di circa 240 esami federali all'anno.
2. Nel 2018 sono stati erogati 31,7 milioni di franchi sotto forma di contributi federali per lo svolgimento degli esami di professione e degli esami professionali superiori. Questo sostegno è sensibilmente aumentato negli ultimi anni per passare dalla copertura di un deficit a quella di una determinata quota (fino al 2012: 25 per cento dei costi, dal 2013: 60 per cento e, in casi particolari, fino all'80 per cento). Mentre nel 2011 i contributi si attestavano a quota 2,2 milioni di franchi, in seguito hanno raggiunto i 32 milioni (2017: 32 milioni di franchi, 2018: 31,7 milioni di franchi).
3. Il versamento dei contributi si basa sui seguenti principi e basi legali:
- articoli 56 e 57 della legge sulla formazione professionale (Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale LFPr; RS412.10);
- articolo 39 capoverso 4, articolo 65 capoversi 1 e 2, articolo 66 capoverso 1 dell'ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale OFPr; RS412.101);
- articolo 3 capoverso 1, articoli 11 e seguenti della legge sui sussidi (Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi LSu; RS 616.1);
- Directives du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les articoli 56 LFPr et 65 OFPr, documento disponibile solo in tedesco e francese.
4. Affinché gli organi responsabili possano far fronte all'oscillazione dei costi per lo svolgimento degli esami (p. es. a causa della fluttuazione del numero di candidati o di uscite straordinarie, come nel caso della digitalizzazione degli esami), le direttive della SEFRI prevedono la possibilità di costituire riserve. La costituzione di riserve è stata introdotta con l'entrata in vigore dell'OFPr nel 2004 (art. 39 cpv. 4 OFPr). Fino al 2010 la Confederazione ha sovvenzionato lo svolgimento degli esami contribuendo a coprire il deficit degli organi responsabili in base ai costi computabili. Dal 2011, insieme alla possibilità di un maggiore contributo, è stata disciplinata nelle direttive anche la possibilità di costituire riserve.
5. I criteri per la costituzione di riserve sono gli stessi per tutte le oml e associazioni professionali.
6.I contributi federali sgravano finanziariamente gli organi responsabili nello svolgimento degli esami federali e, di conseguenza, anche i candidati. Inoltre, promuovono la qualità e la professionalità degli esami.
7.Lo svolgimentodi un esame di professione o di un esame professionale superiore deve basarsi su un regolamento d'esame approvato dalla SEFRI. Anche la procedura di assegnazione dei contributi spetta alla SEFRI. Per il sovvenzionamento dell'esame vengono verificati e convalidati - conformemente alla direttiva - i costi dichiarati per lo svolgimento degli esami. Tramite il modulo "Preuve des moyens financiers propres", gli organi responsabili confermano inoltre l'utilizzo conforme allo scopo delle riserve di cui all'articolo 39 capoverso 4 OFPr. Come premessa per l'utilizzo dei contributi, gli organi responsabili hanno sempre dovuto garantire una procedura di assegnazione dei sussidi il meno burocratica possibile.
8. La SEFRI considera tutte le entrate relative allo svolgimento degli esami, per esempio le tasse d'esame, i contributi delle associazioni, la fatturazione dei costi per il materiale, le tasse per il riconoscimento degli organizzatori di moduli o per la valutazione dell'equivalenza dei titoli oppure gli introiti netti per l'ottenimento retroattivo del titolo.
9. Fino ad oggi nessun organo responsabile ha dichiarato accantonamenti derivanti da utili straordinari. La SEFRI non è a conoscenza di casi in cui un utile straordinario sia all'origine di un accantonamento. La determinazione dei contributi federali secondo quanto riportato al punto 8 considera anche gli utili straordinari, per esempio le entrate derivanti dalle tasse per l'ottenimento retroattivo del titolo.
10. Attualmente circa il 10 per cento degli organi responsabili dispone di accantonamenti conformemente alla direttiva e circa il 60 per cento dispone di riserve.
11. Secondo la direttiva gli accantonamenti possono essere presi in considerazione per progetti specifici di revisione, formazione o garanzia della qualità. Nel bilancio gli accantonamenti devono essere indicati in modo chiaro e univoco e, qualora non più necessari, vanno sciolti. Gli accantonamenti che nella contabilità aziendale vengono assimilati alle riserve sono computati come tali. Sia gli accantonamenti che le riserve sono vincolati allo svolgimento degli esami.
Risposta del Consiglio federale.