20.026 · Oggetto del Consiglio federale · 2020-02-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto)
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 26.02.2020
Codice di procedura civile: agevolare l'accesso alla giustizia
Nella pratica il Codice di procedura civile svizzero ha dato buoni risultati. Il Consiglio federale propone tuttavia modifiche mirate volte ad agevolare l'accesso alla giustizia per i privati e le imprese e quindi migliorare ulteriormente l'applicazione del diritto. A tal fine intende adeguare il diritto in materia di spese giudiziarie. Nella seduta del 26 febbraio 2020 ha preso atto dei risultati della consultazione e licenziato il messaggio all'attenzione del Parlamento. Le proposte a favore di un rafforzamento dell'applicazione collettiva del diritto, essendo state molto controverse, sono scorporate dal presente progetto e trattate separatamente.
Nel complesso, il Codice di procedura civile (CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, ha dato buoni risultati. Solo in singoli punti vi è un margine di miglioramento, in particolare per quanto riguarda le spese giudiziarie, la possibilità di coordinare le procedure e la tutela giurisdizionale collettiva. L'ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha sostenuto esplicitamente le finalità e l'orientamento dell'avamprogetto elaborato dal Consiglio federale in adempimento della mozione 14.4008 "Adeguamento del Codice di procedura civile" volta a eliminare i punti deboli constatati.
Agevolare l'accesso alla giustizia
Il Consiglio federale mantiene le linee principali dell'avamprogetto, secondo il quale occorre dimezzare le anticipazioni delle spese processuali, che rappresentano oggi un ostacolo concreto all'accesso alla giustizia soprattutto per il ceto medio. In tal modo, in futuro anche le persone che non hanno diritto al gratuito patrocinio potranno far valere più facilmente le loro pretese in giustizia. Rispetto all'avamprogetto, il disegno prevede tuttavia delle eccezioni al dimezzamento tenendo così conto delle preoccupazioni espresse in sede di consultazione.
Il disegno modifica anche il disciplinamento della liquidazione delle spese giudiziarie. Queste ultime saranno sostanzialmente compensate con gli anticipi prestati dalla parte condannata a pagare le spese. Inoltre, l'eventuale scoperto sarà riscosso o l'eventuale eccedenza sarà restituita. In questo modo non saranno più le parti a sopportare il rischio legato all'incasso della parte vincente, ma lo Stato. La giustizia è un compito che spetta essenzialmente allo Stato. Con questi due adeguamenti, il Consiglio federale tiene conto del coro di critiche suscitato dal vigente diritto in materia di spese giudiziarie, senza interferire nella sovranità tariffale dei Cantoni.
Rafforzare la certezza del diritto
Il Consiglio federale intende inoltre semplificare il coordinamento delle procedure e rafforzare in modo mirato la consolidata procedura di conciliazione. La procedura del diritto di famiglia sarà sottoposta agli adeguamenti specifici proposti dall'avamprogetto e migliorata anche in altri punti. In questo modo il Consiglio federale tiene conto dei corrispondenti riscontri espressi in sede di consultazione. Saranno inoltre codificate importanti conclusioni della giurisprudenza del Tribunale federale.
Questi adeguamenti sono volti in particolare a migliorare la certezza e la chiarezza del diritto e a promuovere ulteriormente la facilità d'uso del CPC.
Trattamento separato della tutela giurisdizionale
Ad essere fortemente contestate in sede di consultazione sono state solo le proposte volte a rafforzare l'applicazione collettiva del diritto in caso di danni di massa o diffusi. Per non pregiudicare la parte ampiamente incontestata, il Consiglio federale ha quindi deciso di scorporare la questione della tutela giurisdizionale collettiva dal presente progetto e di trattarla separatamente. Il trattamento separato della mozione 13.3931 "Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto" permette di tenere in considerazione gli ulteriori sviluppi nonché i lavori e i dibattiti parlamentari.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 16.06.2021
"Sì" a revisione Codice diritto processuale civile
Via libera alla revisione del Codice di diritto processuale civile, che mira a migliorare la tutela dei cittadini. La revisione, adottata all'unanimità, risponde a diversi interventi parlamentari e corregge alcune imperfezioni del testo entrato in vigore nel 2011.
Durante il dibattito, durato oltre tre ore, hanno fatto discutere i provvedimenti cautelari che è possibile prendere nei confronti dei mass media. Con 30 voti contro 12, i "senatori" hanno deciso che il ricorso a tali misure è possibile quando "l'attuale o incombente lesione dei diritti dell'instante è tale da causargli o da potergli causare un pregiudizio grave". La minoranza di sinistra avrebbe voluto mantenere tale eventualità solo per i pregiudizi "particolarmente gravi", come nel diritto attuale.
Concretamente, il cambiamento mira a facilitare il ricorso a misure provvisorie. Questi strumenti di emergenza consentono al giudice di vietare la pubblicazione di un articolo che potrebbe recare un pregiudizio a un terzo, se quest'ultimo ne fa richiesta. In ogni caso, sono diversi i criteri che devono essere rispettati perché un giudice opti per un provvedimento cautelare, ha detto il relatore commissionale Philippe Bauer (PLR/NE) sottolineando come in nessun caso si possa parlare di censura.
"Non c'è nessun motivo per cambiare questo articolo, e del resto nessuno ha chiesto di farlo", ha replicato Carlo Sommaruga (PS/GE). "Non bisogna modificare il fragile equilibrio esistente", ha detto ricordando che la libertà di stampa è garantita dalla Costituzione.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 10.05.2022
Giro di vite per i media
Potrebbe essere più complicato in futuro pubblicare articoli: allo scopo di proteggere maggiormente la personalità di persone o società che finiscono nel mirino dei media, il Consiglio nazionale (99 voti contro 81 e 7 astensioni), al pari degli Stati, ha deciso di attribuire al giudice la facoltà di vietare provvisoriamente un contributo qualora possa causare un pregiudizio grave al soggetto in questione, e non "particolarmente" grave come prevede il diritto in vigore.
Attualmente, devono essere soddisfatti tre criteri affinché un giudice possa, su richiesta, bloccare a titolo cautelativo una pubblicazione periodica: la violazione è imminente e causa un pregiudizio particolarmente grave, la violazione non è manifestamente giustificata e la misura non appare sproporzionata.
Contrario a questo cambiamento inserito nella revisione del Codice di diritto processuale civile - disegno approvato in votazione finale per 183 voti contro 1 e 2 astensioni - si è espresso in particolare il campo rosso-verde secondo cui, nel migliore dei casi, tale modifica non avrà alcun effetto visto che il giudice decide caso per caso, nel peggiore invece porterà a un restringimento della libertà dei media. La sinistra ha fatto notare che, talvolta, le richieste di bloccare certe pubblicazioni hanno un evidente carattere abusivo.
Ma per la destra, in particolare UDC e PLR, l'attuale legislazione è troppo sbilanciata a favore dei giornali e un intervento s'impone, in particolare alla luce dell'evoluzione dei media online, dove la ricerca dello scoop ad ogni costo talvolta predomina su accuratezza e fondatezza dei contributi.
Contrariamente a quanto asserito dal campo rosso-verde, hanno dichiarato diversi deputati di destra, tale modifica non è né contraria alla libertà di espressione o dei media, né una forma di censura o un attacco alla democrazia. Non vi è alcun diritto per i media di violare la personalità di una persona giuridica o fisica, sconfinando nella sua vita personale o intima, oppure raccontando falsità. Vi è anche chi ha sostenuto che la modifica in questione non avrà alcun effetto pratico.
Al voto, anche se non con maggioranza bulgare, la proposta di tralasciare l'avverbio "particolarmente" ha ottenuto 99 adesioni contro 77. Anche la proposta della sinistra di rinviare, trattandola a parte, questa parte della revisione - che meriterebbe a loro avviso riflessioni più approfondite sul rapporto tra libertà di stampa e protezione della sfera privata e che nel contesto della revisione appare fuori posto - è stata bocciata (107 voti a 79).
Tariffe
Prima di giungere al punto politicamente più sensibile dell'intera revisione del Codice di diritto processuale civile, mediante la quale di vuole migliorare la tutela dei cittadini, sono stati adottati alcuni miglioramenti puntuali che dovrebbero agevolare l'accesso ai tribunali, riducendo i costi, oppure che prevedono l'uso dell'inglese e di altre lingue nazionali in tribunale o il ricorso alle videconferenze.
Per quanto attiene alle tariffe, il plenum ha stabilito che il giudice e l'autorità di conciliazione possono esigere che l'attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili. La proposta di stralciare questa parte per motivi di costi, azzerando il contributo, è stata respinta dal plenum. Per una minoranza, i costi per poter adire la giustizia, benché dimezzati, rimangono ancora troppo elevati per certe categorie di persone.
In seguito, la maggioranza ha deciso che spetti ai Cantoni stabilire le tariffe per le spese giudiziarie. Una proposta della sinistra di legare i Cantoni ai limiti fissati dal Consiglio federale, che definisce i massimali e principi uniformi volti a garantire allamaggioranza della popolazione e delle imprese un accesso agevolato alla giustizia, è stata respinta.
Inglese ok, ma per contenziosi commerciali
Per quanto attiene alla lingua del dibattimento, contrariamente agli Stati, il Nazionale ha stabilito che, se il diritto cantonale lo prevede e su richiesta di tutte le parti, possa essere utilizzata un'altra lingua nazionale (esempio: due coniugi francofoni che vivono in Ticino e vogliono divorziare).
L'uso dell'inglese sarebbe possibile unicamente davanti al tribunale commerciale, o davanti al giudice ordinario, nel contenzioso commerciale o davanti all'autorità giudiziaria superiore, se lacontroversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno e se al momento del consenso una parte almeno aveva domicilio, dimora abituale o sede all'estero. Tale possibilità, stando al plenum, è un elemento importante per mantenere l'attrattiva economica della Svizzera.
Avvocati d'impresa
Per quanto riguarda i servizi giuridici d'impresa, il Consiglio nazionale ha eliminato il requisito di reciprocità, introdotto dai "senatori", per poter rifiutare di collaborare. Le nuove regole sono destinate a proteggere le imprese svizzere all'estero: se il diritto di rifiutarsi di collaborare dipende dalla parte avversa, potrebbe anche dipendere dal diritto estero.
La Camera del popolo ha anche modificato le disposizioni sull'uso delle videoconferenze introdotte dal Consiglio federale nell'ambito delle misure di lotta contro la pandemia da coronavirus. L'obiettivo principale è creare una divergenza con gli Stati per regolare ancora meglio l'impiego di simili mezzi.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 12.09.2022
Il Consiglio degli Stati ha stabilito, adeguandosi al Nazionale circa la revisione del diritto processuale civile, che le procedure civili potranno tenersi in una delle tre lingue nazionali oppure, in alcuni casi, anche in inglese. Tra i due rami del parlamento sussistono ancora delle divergenze, per esempio per quanto attiene ai giuristi d'impresa e al dovere di collaborare.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 12.12.2022
Il Consiglio nazionale ha eliminato diverse divergenze con gli Stati sul diritto processuale civile. Il dossier ritorna agli Stati.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 27.02.2023
Il Consiglio degli Stati ha eliminato diverse divergenze col Nazionale in merito al Codice di diritto processuale civile. La riforma intende agevolare l'accesso ai tribunali, riducendo i costi, oppure consentire l'uso dell'inglese e di altre lingue nazionali in tribunale o il ricorso alle videoconferenze.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 06.03.2023
Il Consiglio nazionale ha mantenuto alcune divergenze con gli Stati in merito al Codice di diritto processuale civile. La riforma intende agevolare l'accesso ai tribunali, riducendo i costi, oppure consentire l'uso dell'inglese e di altre lingue nazionali in tribunale o il ricorso alle videoconferenze. Il dossier va in Conferenza di conciliazione.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati e al Consiglio nazionale, 15.03.2023
Codice processuale civile, più agevole adire tribunali
In futuro, l'accesso ai tribunali dovrebbe essere più agevole grazie a un riduzione dei costi. È quanto prevede la revisione del Codice di diritto processuale civile approvata definitivamente oggi dalle Camere dopo che queste hanno eliminato un'ultima divergenza tecnica. La revisione contempla tra l'altro l'uso dell'inglese e di altre lingue nazionali in tribunale o il ricorso alle videconferenze, ma anche un giro di vite per i media che intendono pubblicare contributi critici.
Per quanto attiene alle tariffe, il parlamento ha stabilito che il giudice e l'autorità di conciliazione potranno esigere che l'attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili. Per una minoranza, i costi per poter adire la giustizia, benché dimezzati, rimangono ancora troppo elevati per certe categorie di persone.
I due rami del parlamento hanno poi deciso che spetti ai Cantoni stabilire le tariffe per le spese giudiziarie. Una proposta della sinistra di legare i Cantoni ai limiti fissati dal Consiglio federale, che definisce i massimali e principi uniformi volti a garantire alla maggioranza della popolazione e delle imprese un accesso agevolato alla giustizia, è stata respinta.
Per quanto attiene all'idioma del dibattimento, si è stabilito che, se il diritto cantonale lo prevede e su richiesta di tutte le parti, possa essere utilizzata un'altra lingua nazionale (esempio: due coniugi francofoni che vivono in Ticino e vogliono divorziare).
L'uso dell'inglese sarebbe possibile unicamente davanti al tribunale commerciale, o davanti al giudice ordinario, nel contenzioso commerciale o davanti all'autorità giudiziaria superiore, se lacontroversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno e se al momento del consenso una parte almeno aveva domicilio, dimora abituale o sede all'estero. Tale possibilità, stando al parlamento, è un elemento importante per mantenere l'attrattiva economica della Svizzera.
Giro di vite per i media
Circa i media, in futuro potrebbe essere più complicato pubblicare articoli critici: allo scopo di proteggere maggiormente la personalità di persone o società che finiscono nel mirino dei giornali, le camere hanno deciso di attribuire al giudice la facoltà di vietare provvisoriamente un contributo qualora possa causare un pregiudizio grave al soggetto in questione, e non "particolarmente" grave come prevede il diritto in vigore.
Attualmente, devono essere soddisfatti tre criteri affinché un giudice possa, su richiesta, bloccare a titolo cautelativo una pubblicazione periodica: la violazione è imminente e causa un pregiudizio particolarmente grave, la violazione non è manifestamente giustificata e la misura non appare sproporzionata.