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20.3047 · Interpellanza · 2020-03-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi anni numerose realtà urbane e comunali hanno introdotto le zone 30 sulla propria rete stradale. Questo limite inferiore che tutt'oggi equivale a una deroga all'articolo 4a ONC è di fatto spesso la norma, tuttavia richiede per ogni singola zona o singolo tratto una perizia ai sensi dell'articolo 108 OSStr: tale valutazione è a carico dei Comuni, svolta secondo modalità standard e approvata dalle autorità preposte alla segnaletica nella stragrande maggioranza dei casi.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Dall'introduzione dell'ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone di incontro (RS 741.213.3) quante sono le valutazioni peritali eseguite dai Cantoni (escludendo le città con competenza a livello di segnaletica) per le aree citate? Quante di queste sono state approvate? Invito a presentare una tabella che elenchi i limiti di velocità per Cantone.

2. Analogamente, quante sono le perizie in oggetto eseguite dalle città aventi competenza sulla segnaletica? Quante di queste sono state approvate? Invito a presentare una tabella che elenchi i limiti di velocità per città.

3. Il Consiglio federale ritiene vi sia modo di semplificare la procedura e quindi di ridurre costi e burocrazia per i suddetti accertamenti tecnici a carico dei Comuni?

4. Come valuta il Consiglio federale l'idea di modificare l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale e di quella sulla segnaletica in modo tale da introdurre due velocità massime generali (30/50) nei centri abitati? (Modello upi: 30 km/h sulla rete stradale subordinata).

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'attuazione spetta a Cantoni, Comuni e città, che non hanno l'obbligo di tenere statistiche per l'introduzione di zone del genere. Il Consiglio federale non dispone pertanto di indicazioni di questo tipo.

3. Come già illustrato in risposta alla mozione Masshardt (13.4098, Introduzione facilitata di zone 30 per una maggiore sicurezza e una migliore qualità della vita), il Consiglio federale è disposto a esaminare eventuali semplificazioni in tal senso per le strade non a prevalenza motorizzata.

Per Cantoni e Comuni le modalità di cofinanziamento e attuazione di interventi strutturali in zone 30 nel quadro del programma Traffico d'agglomerato (dalla 3a generazione) sono già state agevolate grazie ai contributi federali forfetari per interventi minori (massimo 5 milioni di franchi) previsti dall'articolo 21a dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21).

In corso di studio a cura del DATEC è inoltre una semplificazione delle perizie in oggetto per le strade di quartiere, con particolare attenzione a una chiara formulazione dei requisiti e a un migliore coordinamento fra le diverse basi normative.

4. Il modello 30/50 studiato dall'Ufficio prevenzione infortuni (upi) si basa sulla distinzione fra due contesti di viabilità, quello residenziale ovvero di quartiere (cosiddette strade orientate all'insediamento) e quello a prevalenza motorizzata (cosiddette strade orientate al traffico): l'idea è di introdurre per l'intero territorio comunale il limite di 30 km/h sulle prime e di 50 sulle seconde, con possibilità di deroga in caso di valutazioni peritali positive. Anche il Consiglio federale, pur considerando appropriato distinguere fra i due scenari citati, al momento non ritiene opportuno intervenire poiché il modello è già attuabile con la regolamentazione vigente.

Risposta del Consiglio federale.