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20.322 · Iniziativa cantonale · 2020-07-03

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il Cantone Ticino chiede di:

procedere agli accertamenti della realtà negli altri Cantoni e farsi promotore di una proposta di modifica dell'art. 336c cpv. 1 lett. c) del Codice delle obbligazioni che porti a proteggere la neo mamma contro il licenziamento per un periodo di 12 mesi dopo il parto.

Tale protezione dovrà essere estesa e comprendere anche la possibilità per la neo mamma di richiedere e ottenere in questi 12 mesi un congedo non pagato pari ad una riduzione massima del 30% del grado di occupazione previsto dal contratto di lavoro in essere.

Begründung

L'iniziativa cantonale in questione chiede di adeguare il periodo di protezione dal licenziamento ad un anno dopo il parto, modificando l'articolo 336c cpv. 1 lett. c) del Codice delle obbligazioni.

Le motivazioni portate a sostegno dell'iniziativa riguardano in particolare la necessità di proteggere le donne oltre le attuali 16 settimane dopo il parto, così come previsto dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) e relativa ordinanza, modificata il 30 aprile 2014 nel suo articolo 60 che prevede il diritto delle neomamme di assentarsi dal lavoro per allattare durante il primo anno di vita del figlio (art. 35a cpv. 2 LL e OLL 1, art. 60 cpv. 2, lett. a-c).