20.3256 · Interpellanza · 2020-05-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In risposta alla crisi scatenata dal coronavirus, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura, con l'obiettivo principale di impedire danni permanenti al panorama culturale svizzero e di contribuire a preservarne la diversità. L'ordinanza si applica alle arti sceniche, al design, al cinema, alle arti visive, alla letteratura, alla musica e ai musei. Il pertinente rapporto esplicativo precisa che nell'ambito della letteratura sono prese in considerazione la produzione letteraria (compresa la traduzione) e la sua diffusione, ma non la stampa, la pubblicazione o il commercio di libri né le biblioteche e gli archivi, contrariamente a quanto previsto ad esempio per la distribuzione di film e l'esercizio di sale cinematografiche. Eppure, le organizzazioni mantello rilevano perdite importanti per gli attori del settore librario, che sono indispensabili per il panorama culturale svizzero e la sua diversità ma rischiano di non risollevarsi da questa crisi.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come giustifica che le case editrici e le librerie non hanno ricevuto alcun sostegno nel quadro dell'ordinanza COVID cultura entrata in vigore il 21 marzo 2020?
2. In cosa si differenzia il carattere culturale della produzione e vendita di biglietti per vedere un film da quello - a quanto pare meno culturale - della pubblicazione e vendita di opere letterarie?
3. Come hanno reagito i Cantoni a questa lacuna e che tipo di aiuti hanno attivato dal canto loro per sostenere le librerie e le case editrici?
4. Quali aiuti sono previsti in futuro per l'editoria, in particolare nell'ambito del sostegno federale?
5. In cosa si differenziano le biblioteche e gli archivi dai musei, che invece sono oggetto dell'ordinanza?
6. In quale ambito del sostegno alla cultura colloca il fumetto, un'arte che, seppure inventata in Svizzera, risente tradizionalmente della frammentarietà delle competenze, distribuite fra diversi comparti delle istituzioni promotrici (p. es. fra letteratura, design e arti visive)?
Stellungnahme des Bundesrates
Domande 1, 2 e 3:
Le misure adottate dal Consiglio federale per attenuare le conseguenze economiche del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura sono complementari agli altri provvedimenti disposti dalla Confederazione a favore dell'economia in generale e sono legate alle conseguenze derivanti dalle decisioni del Consiglio federale di vietare le manifestazioni culturali e di chiudere le istituzioni culturali. Per questo il campo di applicazione dell'ordinanza del 20 marzo 2020 per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (ordinanza COVID cultura; RS 442.15) è limitato e non copre tutti gli ambiti. Si tratta infatti di aiuti finanziari immediati volti a evitare casi di rigore per le imprese culturali e gli operatori culturali direttamente colpiti dalle decisioni adottate dalla Confederazione per contenere la diffusione del coronavirus.
Le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della suddetta ordinanza possono comunque beneficiare di altri provvedimenti messi in atto dalla Confederazione.
Nel quadro della breve consultazione organizzata dall'Ufficio federale della cultura (UFC) in vista della proroga della validità dell'ordinanza COVID cultura, i Cantoni, rappresentati dalla Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (CDAC), si sono chiaramente espressi a favore di un'estensione del campo di applicazione dell'ordinanza alle case editrici, ma a condizione che la Confederazione si facesse interamente carico dei danni da esse subiti e del trattamento delle loro richieste. Non è stato possibile accogliere questa proposta, perché in contraddizione con il sistema disposto dall'ordinanza, che tiene conto della ripartizione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni nel settore della cultura. Il Consiglio federale ha quindi rinunciato ad ampliare la cerchia dei beneficiari.
Nel 2018, grazie a un'indagine e a una valutazione della promozione della letteratura e quindi anche delle librerie e delle case editrici, il Dialogo culturale nazionale ha potuto formulare delle raccomandazioni per gli enti pubblici (https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/attualita/nsb-news.msg-id-72795.html). Alcuni Cantoni, in particolare nella Svizzera romanda, hanno in seguito sviluppato misure specifiche, sostenendo singole case editrici e misure di mediazione nelle librerie.
Domanda 4:
Le misure di sostegno all'editoria da parte dell'UFC, in vigore dal 1° gennaio 2016, consistono in contributi strutturali alle case editrici svizzere e sono disciplinate da un'ordinanza del DFI (https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200220/202004150000/442.129.pdf)
I contributi per il periodo 2021-2024 vengono assegnati tramite un concorso indetto dall'8 giugno al 10 agosto 2020. Gli importi previsti nel progetto di messaggio sulla cultura sottoposto al Parlamento (https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/messaggio-sulla-cultura.html) corrispondono a quelli versati nel periodo in corso: per il 2020 sono pari a 1,7 milioni di franchi e, con l'incremento annuo previsto, arriveranno a 1,9 milioni nel 2024. Nel 2020 sono state sostenute 83 case editrici.
Domanda 5:
Di regola gli archivi e le biblioteche permettono all'utenza di accedere gratuitamente ai loro fondi, contrariamente alla gran parte dei musei. La chiusura di questi ultimi ha quindi conseguenze finanziarie immediate.
Domanda 6:
Se soddisfano le condizioni, gli operatori culturali possono richiedere aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza COVID cultura. Questo vale in particolare per gli autori di fumetti. Per quanto riguarda la promozione del fumetto tramite le abituali misure di sostegno della Confederazione, va ricordato che nel messaggio cultura 2021-2024 è stato espressamente inserito come ambito delle arti visive da promuovere (n. 2.3.1) e che ora i concorsi dei premi svizzeri di letteratura, d'arte e di design sono aperti anche gli autori e disegnatori di fumetti (questi ultimi possono scegliere in quale disciplina presentare il loro progetto). Inoltre, quest'anno Pro Helvetia indice un bando di concorso per l'assegnazione di contributi alla realizzazione di opere fumettistiche. Questa iniziativa si svolgerà su un periodo pilota di due anni (2020-2021) e sarà seguita da una giuria di esperti del fumetto. Contemporaneamente saranno armonizzate altre misure di sostegno già disponibili (mostre, festival, mobilità internazionale o traduzioni).
Risposta del Consiglio federale.