20.3677 · Interpellanza · 2020-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti.
1. Quali possibilità vede, prima di presentare il rapporto definitivo in adempimento del postulato Ruiz 17.4181, di sostenere meglio e direttamente le persone adottate nella ricerca delle loro origini?
2. In che modo i servizi cantonali preposti all'informazione garantiscono l'accompagnamento psicologico delle persone alla ricerca delle proprie origini? È possibile assicurare a coloro che lo desiderano, oltre al sostegno amministrativo nella ricerca da parte delle autorità centrali cantonali in materia d'adozione, anche un accompagnamento psicologico nel loro Cantone di domicilio da parte di specialisti appositamente formati con la necessaria esperienza in materia di trattamento di traumi nello sviluppo?
3. Il Consiglio federale riconosce la richiesta avanzata dalle persone adottate che domandano un servizio specializzato, indipendente dalle autorità, per gli interessati (accompagnamento psicologico e consulenza giuridica analoghi a quelli offerti dai consultori di aiuto alle vittime di reati)?
4. Chi si assume i costi per la ricerca in Svizzera e all'estero, l'accompagnamento e l'eventuale traduzione di documenti? In che modo è garantito il pari trattamento delle persone adottate?
5. Come può essere garantito che le persone interessate da un'adozione in Svizzera e all'estero siano autorizzate a consultare tutti gli atti della procedura di adozione e quindi che vi sia trasparenza in merito alla storia personale d'adozione?
6. In che modo i documenti conservati da servizi di collocamento privati possono essere trasferiti in archivi pubblici al fine di sostenere ricerche successive delle origini?
Begründung
Il 27 febbraio 2020 è stato pubblicato un rapporto della Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) sulle adozioni di minori provenienti dallo Sri Lanka in Svizzera tra il 1973 e 1997, commissionato dalla Confederazione. Da questo studio risultano negligenze e irregolarità nella prassi in materia di adozione verificatesi fino nel più recente passato. Urge analizzare in maniera esaustiva la prassi in materia e sostenere meglio tutte le persone adottate (adozioni nazionali e internazionali) nella ricerca delle loro origini.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella sua riunione del 31 gennaio 2020, il comitato direttivo della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) aveva già raccomandato ai Cantoni di agevolare, nella misura del fattibile, l'accesso a documenti e informazioni, di rinunciare alla riscossione di emolumenti per il trattamento delle domande e, se possibile, di designare un interlocutore neutrale per le persone adottate.
Su iniziativa della Svizzera, un gruppo di Stati europei si è inoltre accordato con lo Sri Lanka in merito a un protocollo di cooperazione per il trattamento di domande di ricerca delle origini in Sri Lanka. Le persone adottate che desiderano trasmettere una richiesta di questo tipo allo Sri Lanka possono rivolgersi al servizio preposto all'informazione del loro Cantone di domicilio.
Nel marzo 2020 la CDDGP ha inoltre deciso, d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), di istituire un gruppo di lavoro allo scopo di migliorare in maniera rapida e mirata la ricerca delle origini da parte degli interessati, ad esempio l'accesso a documenti e archivi in Svizzera e all'estero. Questo gruppo, composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle persone adottate nonché di organizzazioni private, coinvolgerà nei suoi lavori, oltre allo Sri Lanka, anche altri Paesi d'origine di persone adottate.
2./3. I Cantoni devono designare un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici, i loro discendenti diretti o l'adottato che ne facciano richiesta (art. 268d cpv. 4 del Codice civile [CC; RS 210]). Non è previsto un sostegno psicologico. Nel quadro della loro competenza esecutiva i Cantoni sono tuttavia liberi di offrire prestazioni più ampie nell'ambito della ricerca delle origini.
4. Spetta ai Cantoni disciplinare i costi cagionati dalla ricerca delle origini in Svizzera, che pertanto non sono uniformi. La maggior parte dei servizi cantonali d'informazione non riscuote emolumenti per le proprie prestazioni. Negli altri Cantoni, gli emolumenti sono in linea di massima compresi tra 150 e 2000 franchi. Gli emolumenti di altre autorità cantonali (p. es. ufficio dello stato civile, si veda la circolare 20.18.10.01 dell'Ufficio federale dello stato civile, https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/zivilstand/weisungen.html) nonché eventuali costi di traduzione sono tuttavia fatturati al richiedente in quasi tutti i Cantoni.
5. L'adottato ha il diritto assoluto di conoscere le proprie origini nonché di ricevere altre informazioni sui suoi genitori biologici risultanti dagli atti (art. 268c cpv. 3 CC). L'accesso alle altre informazioni relative all'adozione è garantito nel quadro delle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati. L'accesso a informazioni disponibili soltanto all'estero sottostà al diritto nazionale dello Stato in questione.
6. Dall'entrata in vigore della vecchia ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d'adozione, le cui disposizioni sono state trasposte e rivedute nel 2011 nella nuova ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione (OAdoz; RS 211.221.36), gli uffici di collocamento in vista d'adozione sono obbligati a consegnare l'incartamento per archiviazione alle autorità cantonali (art. 19 OAdoz). L'UFG, nella sua veste di autorità di vigilanza, garantisce che ciò avvenga al più tardi alla cessazione dell'attività dell'ufficio di collocamento (art. 19 cpv. 3 OAdoz).
Risposta del Consiglio federale.