L'ISOS e la protezione di monumenti, siti e paesaggi non devono essere un pretesto per impedire la necessaria attuazione della strategia energetica
20.3793 · Interpellanza · 2020-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In diversi Cantoni la protezione dei siti è stata più volte invocata in modo abusivo per impedire la realizzazione di progetti relativi alle energie rinnovabili o all'efficienza energetica. Il Tribunale cantonale di Friburgo, per esempio, ha negato l'autorizzazione alla costruzione di un impianto per la produzione di biogas con la motivazione che era previsto nelle vicinanze di un sito ISOS. Il Comune di Genolier, invece, si è dovuto rivolgere al tribunale per procedere contro il Cantone di Vaud che non voleva permettere la costruzione di un impianto fotovoltaico con il pretesto di proteggere un sito ISOS. Un cittadino vodese, infine, si trova a lottare contro l'organizzazione Patrimonio svizzero che si oppone al progetto di isolamento della sua casa adducendo la tutela di un sito ISOS. E non si tratta di casi isolati.
È giunto il momento di chiarire questa situazione grottesca in cui lo Stato, da un lato, chiede ai suoi cittadini di avere un comportamento responsabile e li aiuta a investire in una maggiore efficienza energetica e nella produzione di energia rinnovabile, e dall'altro li ostacola in tutti i modi nella realizzazione di questi progetti. È una situazione totalmente schizofrenica alla quale è ora di porre fine.
Mi permetto quindi di interpellare il Consiglio federale riguardo ai seguenti punti:
1. Secondo quali criteri l'ISOS e la protezione dei monumenti possono essere invocati per vietare la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile?
2. Essendo di interesse nazionale in quanto necessari per la sicurezza energetica del nostro Paese, gli impianti per la produzione di energia rinnovabile non dovrebbero avere la precedenza sulla protezione dei monumenti e dei siti qualora non si trovino all'interno di un sito ISOS?
3. Per chiarire la situazione, il Consiglio federale è disposto a rivedere le basi legali al fine di evitare conflitti d'interesse? Se sì, come? Se no, per quale motivo?
Stellungnahme des Bundesrates
La strategia energetica 2050 della Confederazione ha lo scopo di ridurre il consumo di energia e incrementare la quota di quelle rinnovabili. In virtù dell'articolo 12 capoverso 1 della legge federale sull'energia (LEne; RS 730), la cui revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, l'impiego e lo sviluppo delle energie rinnovabili costituiscono un interesse nazionale.
Secondo l'articolo 78 Cost., la Confederazione è tenuta, nell'adempimento dei suoi compiti, a prendere in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Questa disposizione costituzionale è concretizzata dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), il cui articolo 5 obbliga la Confederazione a compilare l'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale ISOS. Il fatto che un insediamento figuri nell'ISOS significa che il suo sviluppo merita un'attenzione particolare.
La creazione di un habitat sostenibile e lo sviluppo armonioso del nostro ambiente di vita sono tra le principali sfide del nostro tempo. Un ambiente di vita ben gestito non risponde soltanto a esigenze funzionali, tecniche, ecologiche ed economiche, ma anche ai nostri bisogni culturali, in particolare quello della memoria legata al patrimonio costruito. Una politica responsabile deve quindi garantire un approvvigionamento energetico basato sulle fonti rinnovabili (zero emissioni nette) e gestire i valori del patrimonio culturale consolidando al contempo la qualità del nostro ambiente di vita. Questa visione olistica è espressa nella Strategia sulla cultura della costruzione approvata dal Consiglio federale nel 2020.
Il Consiglio federale prende atto degli esempi citati ma non intende pronunciarsi in merito poiché si tratta di procedure attualmente in corso presso i Cantoni o il Tribunale federale. Sottolinea inoltre che Genolier non è iscritta nell'ISOS.
Può tuttavia rispondere come segue alle questioni sollevate:
1. L'ISOS è una base pianificatoria. Le autorità competenti devono tenerne conto nel ponderare gli interessi prima di giungere a una decisione. In linea generale, ai progetti previsti in un sito ISOS, si applicano regole di protezione e integrazione più stringenti. Secondo l'articolo 18a capoverso 3 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e l'articolo 32b lettera b dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), gli impianti solari situati all'interno di un perimetro ISOS e appartenenti alla categoria di rilievo A sottostanno sempre all'obbligo di autorizzazione. Tutti gli altri perimetri ISOS sono esentati da questa regola. Per quanto riguarda l'eolico, invece, la Concezione energia eolica dispone che gli impianti eolici non devono compromettere in alcun modo, o solo in misura lieve, le qualità degli insediamenti ISOS.
Va sottolineato che la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili all'interno di insediamenti ISOS è perlopiù di competenza cantonale o comunale, come nel caso negli esempi citati. In tale contesto, i Cantoni e i comuni dispongono di un margine di manovra non indifferente e possono anche deliberare che la necessità di modificare l'insediamento ISOS ha la priorità rispetto alla sua salvaguardia. Si tratta ormai di una prassi consolidata e infatti all'interno di siti ISOS sono stati realizzati numerosi impianti per la produzione di energie rinnovabili.
2. La realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili al di fuori degli insediamenti ISOS sottostà all'articolo 3 OPT, secondo cui le decisioni che implicano un compito di incidenza territoriale devono essere prese ponderando gli interessi. In tal senso, le autorità competenti sono tenute a prendere in considerazione la globalità degli interessi coinvolti, a valutarli e a fondare la loro decisione su questa valutazione. In virtù degli articoli 8 e 9 dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.1), la cui revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, soltanto gli impianti idroelettrici ed eolici che superano una determinata soglia di produzione e di potenza sono considerati di interesse nazionale. Nel caso concreto, questo interesse deve essere considerato alla pari degli altri interessi nazionali e degli interessi cantonali, locali, pubblici e privati pertinenti. Questo perché ogni misura, indipendentemente dal suo interesse, ha una forte componente locale, essendo realizzata in un luogo preciso e in circostanze ben determinate.
3. Iscrivere un insediamento nell'ISOS non significa vietarvi la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Un tale approccio frenerebbe il raggiungimento della quota di energie rinnovabili nel bilancio energetico globale nazionale e sarebbe incompatibile con le normative che fissano la politica energetica della Svizzera. Il Consiglio federale ritiene che eventuali conflitti tra gli interessi di protezione della natura e del patrimonio e gli altri interessi pubblici possano essere risolti nel quadro dei processi giuridici avviati recentemente, in particolare la revisione della LPTnel 2014, della LEne nel 2018 e della relativa ordinanza nel 2020, nonché dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12), sempre nel 2020. È possibile realizzare la svolta energetica senza sacrificare il patrimonio costruito. Numerose pubblicazioni dei Cantoni illustrano approcci e soluzioni concrete a questa tematica. A livello federale vanno citate due pubblicazioni: "Monumenti ed Energia. Beni storici e sostenibilità energetica: un binomio possibile" (SuisseEnergie, 2015) e "Cultura solare - Conciliare energia solare e cultura della costruzione" (UFC, 2019).
Risposta del Consiglio federale.