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20.3860 · Interpellanza · 2020-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In seguito alla crisi del coronavirus si sono nuovamente levate delle voci in campo politico che auspicano una maggiore promozione dell'home office (lavoro a domicilio, telelavoro ecc.). A questo proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quale promozione diretta e indiretta dell'home office esiste da parte della Confederazione?

2. Quali sono le basi legali di questa promozione?

3. Su quali disposizioni di diritto del lavoro si basa in generale l'home office?

4. Cosa pensa il Consiglio federale del fatto che il sostegno statale dell'home office influenza in modo molto forte la cultura d'impresa?

5. Quali effetti produce la sentenza del Tribunale federale che impone al datore di lavoro di farsi carico di parte della pigione in caso di home office?

6. Come si pone tale promozione rispetto alla libertà economica e imprenditoriale? C'è un possibile conflitto con la libertà economica sancita dalla Costituzione?

7. Come giudica il Consiglio federale il fatto che nel caso dell'home office gli scambi e le relazioni personali e sociali diventano meno importanti?

8. Esistono studi o indizi riscontrati nella prassi, soprattutto relativi al periodo del coronavirus, che mostrano un'influenza negativa sulla psiche degli interessati in caso di un aumento dell'home office, ad esempio a causa della mancanza di separazione tra lavoro, famiglia e tempo libero o anche per il fatto che si è costantemente a disposizione?

9. Esistono studi o indizi riscontrati nella prassi che l'home office riduce l'efficienza e la produttività dei lavoratori?

10. Come giudica il Consiglio federale il fatto che anche l'intercambiabilità e il controllo digitale dei collaboratori potrebbero diventare problematici a causa dell'home office?

11. Il concetto degli spazi di lavoro condivisi (coworking), che coniuga i vantaggi in materia di mobilità, cultura d'impresa e libertà imprenditoriale con le caratteristiche sociali e organizzative proprie di un ufficio, potrebbe essere una valida alternativa all'home office?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. e 6. L'home office comporta diversi vantaggi, ma implica anche alcuni rischi. Non tutte le attività infatti vi si prestano. Spetta quindi ai datori di lavoro e ai lavoratori decidere se optare per questa modalità, che non è incoraggiata direttamente dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni del diritto del lavoro applicate sono le stesse che disciplinano il lavoro all'interno dei locali del datore di lavoro. Nel rapporto del 16 novembre 2016 sulle conseguenze giuridiche del telelavoro, il Consiglio federale ha affermato che questa nuova modalità non richiede alcun intervento legislativo. Lo stesso Consiglio federale si è espresso in merito al trattamento fiscale del telelavoro nella risposta alla mozione 20.3844 "Parità di trattamento fiscale per il telelavoro", depositata dalla consigliera nazionale Franziska Ryser in data 19 giugno 2020, e all'interpellanza 20.3522 "Adeguare l'ordinanza sulle spese professionali per rendere più attrattivo l'homeoffice?", depositata dal consigliere nazionale Fabio Regazzi il 4 giugno 2020.

Per fornire ai datori di lavoro e ai lavoratori indicazioni più chiare sul telelavoro, lo scorso anno la SECO ha pubblicato un opuscolo intitolato "Telelavoro a domicilio - Homeoffice" (www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni), che elenca i fattori cui prestare attenzione affinché il telelavoro venga effettuato in modo efficiente e indica come stabilirli.

5. La sentenza del Tribunale federale (DTF 4A_533/2018) non va confusa con il lavoro a domicilio per via del coronavirus. Nel caso oggetto della sentenza, infatti, il lavoratore esercitava la propria attività permanentemente ed esclusivamente a domicilio, motivo per cui il Tribunale federale gli ha riconosciuto un indennizzo. Al contrario, durante la crisi del coronavirus molte imprese hanno semplicemente invitato i dipendenti a lavorare da casa, senza alcuna costrizione. Si trattava inoltre di un provvedimento provvisorio.

7. L'home office può pregiudicare le relazioni sociali dei lavoratori, come documentato nella letteratura scientifica. Tuttavia, le misure di sostegno e di accompagnamento adottate dalle imprese per introdurre questa forma di lavoro rivestono un ruolo fondamentale nell'attenuazione di tale rischio.

8. A oggi sono pochi gli studi pubblicati che analizzano le ripercussioni dell'home office sulla salute psichica durante il periodo straordinario della COVID-19; inoltre non sono disponibili dati a livello nazionale. A partire dall'autunno dovrebbero essere pubblicati alcuni rapporti in grado di illustrare come è stato praticato l'home office in questo periodo (cfr. Eurofound).

9. La letteratura scientifica relativa alle possibili ripercussioni dell'home office sull'efficienza e sulla produttività dei lavoratori è ampia. Gli effetti possono essere positivi e/o negativi e in generale sono riconducibili a fattori complessi, come le prassi (modalità, frequenza, durata e intensità dell'home office, tipo di attività svolta), il sostegno organizzativo, l'autonomia dei lavoratori, l'appoggio da parte dei superiori gerarchici, gli strumenti di lavoro (mobili, infrastruttura informatica, ecc.) e le caratteristiche sociodemografiche (situazione familiare, età, sesso, ecc.).

10. In quale misura i collaboratori possano sostituirsi a vicenda o essere sostituiti dalle tecnologie dipende in primo luogo dal grado di specializzazione e dalle competenze specifiche dell'impresa necessarie per lo svolgimento delle attività. È nell'interesse comune di imprese e lavoratori sviluppare le competenze richieste sul posto di lavoro. Come e dove possano essere acquisite tali competenze dipende fortemente dal contesto lavorativo e dalle tecnologie disponibili. Risulta pertanto impossibile fornire indicazioni generali circa gli effetti dell'home office sull'intercambiabilità dei collaboratori.

Dal punto di vista legale il controllo digitale dei collaboratori è disciplinato in maniera chiara. Conformemente all'articolo 26 OLL 3 (RS 822.133) non è ammessa l'applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro (cfr. parere del Consiglio federale in risposta al postulato 20.3569 "Mondo del lavoro e digitalizzazione. Partecipazione e diritti dei lavoratori", depositato il 10 giugno 2020 dalla consigliera nazionale Barbara Gysi). Questa disposizione vieta di sorvegliare il comportamento anche quando il lavoro viene effettuato a domicilio.

11. Il Consiglio federale si esprime sugli spazi di lavoro condivisi (coworking) nel parere relativo al postulato 20.3622 "Promuovere il coworking regionale", depositato dal consigliere nazionale Sidney Kamerzin il 15 giugno 2020. Come per l'home office, la portata e la natura dei vantaggi e degli svantaggi dipendono dal contesto specifico. Di conseguenza, in linea di principio la decisione relativa all'utilizzo di spazi di lavoro condivisi spetta ai datori di lavoro e ai lavoratori.

Risposta del Consiglio federale.