Strategia di collaborazione internazionale. Dare la priorità agli offerenti svizzeri
20.3926 · Mozione · 2020-08-13
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che nell'ambito degli appalti di progetti e mandati legati alla strategia di collaborazione internazionale venga data la priorità agli offerenti svizzeri con sufficiente esperienza e competenza.
Begründung
Nel suo messaggio concernente la strategia di collaborazione internazionale 2021-2024 (n. 6.5.3.) il Consiglio federale scrive che nell'attuazione di misure i mandati devono essere messi a concorso conformemente alle disposizioni dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In linea di massima questa procedura è corretta anche se va aggiunto che la Svizzera è uno dei pochi Paesi che sottopone l'attuazione di progetti di collaborazione internazionale alle direttive internazionali sugli appalti pubblici secondo l'OMC. Questa liberalizzazione unilaterale del mercato porta a concessioni supplementari per gli offerenti esteri mentre agli offerenti svizzeri non è garantito in ugual misura l'accesso ai bandi di concorso in altri Paesi. Per assicurare le competenze svizzere in materia di sviluppo, garantire nuove leve e conservare posti di lavoro nel nostro Paese, deve ridiventare più importante il fatto che gli offerenti abbiano anche un legame con la Svizzera. In questo contesto è utile rammentare che è la società civile svizzera ad avere costruito la collaborazione internazionale della Svizzera e che ha avuto un ruolo considerevole nella formazione della sua reputazione. Anche in relazione all'auspicato rafforzamento della collaborazione con il settore privato è importante che i partner incaricati dell'attuazione abbiano un forte legame con la Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli acquisti della cooperazione internazionale (CI) sono soggetti all'ordinanza sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11). Anche nella legislazione riveduta sugli appalti pubblici, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, il legislatore ha deciso di non escludere gli acquisti della CI dal campo di applicazione della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). La richiesta della mozione non è compatibile con questa situazione giuridica. Un'attuazione della mozione alla lettera (ossia "[...] è incaricato di fare in modo che nell'ambito degli appalti [...] venga data la priorità agli offerenti svizzeri [...]" richiederebbe una revisione della legge. Poiché la LAPub è stata sottoposta a revisione nel 2019, il Consiglio federale non vede la necessità di un'ulteriore modifica.
Anche in caso di aggiudicazione per incarico diretto o di procedura mediante invito devono essere rispettati i requisiti di legge, in particolare i principi procedurali del trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti, della trasparenza e del promovimento di una concorrenza efficace ed equa (cfr. art. 2 del nuovo testo LAPub). Nelle procedure di gara (procedura mediante invito e pubblico concorso) l'appalto viene aggiudicato all'offerta più vantaggiosa (art. 41 del nuovo testo LAPub). Dare la priorità agli offerenti svizzeri nonostante le offerte più vantaggiose di altri offerenti sarebbe discriminatorio e violerebbe i principi procedurali menzionati nonché l'articolo 41 del nuovo testo LAPub.
Le procedure di bando consentono di selezionare gli esperti più adatti per garantire che i fondi siano impiegati nella maniera più efficace possibile. Incentivano la trasparenza, l'innovazione, l'efficienza, la durata e la redditività dei progetti. Gli effetti positivi della messa a concorso su questi indicatori della CI svizzera sono rilevati anche a livello internazionale: studi dell'OCSE hanno dimostrato che i cosiddetti aiuti vincolati, che obbligano a preferire gli offerenti nazionali, aumentano del 15-30 per cento i costi dei progetti.
La revisione della legislazione sugli appalti pubblici e dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC (RS 0.632.231.422) migliorerà le condizioni quadro per la piazza economica svizzera e offrirà l'opportunità di tenere maggiormente conto degli aspetti legati alla qualità e alla sostenibilità. Anche le nuove Direttive della DSC per la collaborazione con le ONG svizzere (2019) prevedono che tra i requisiti per l'aggiudicazione si possa indicare la disponibilità di competenze svizzere. Il valore aggiunto della CI svizzera, uno dei tre criteri della Strategia CI 2021-2024, si basa su approcci, competenze e conoscenze specialistiche svizzeri. Gli offerenti svizzeri si impongono quindi regolarmente grazie alla loro specifica competenza tematica e alla loro conoscenza della CI svizzera, e dimostrano la loro competitività nelle gare d'appalto internazionali.
Il Consiglio federale userà il margine di manovra concesso dal quadro giuridico esistente per tenere in considerazione gli offerenti svizzeri che soddisfano i requisiti. Inoltre, la DSC sostiene già oggi le ONG svizzere con contributi a programmi internazionali riservati alle organizzazioni non governative con sede in Svizzera. Nel 2019 tali contributi ammontavano a 126 milioni di franchi (nel periodo 2021-2024 saranno 136 milioni all'anno).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.